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Document 41980A1155

80/1155/CEE: Accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

GU L 347 del 22.12.1980, p. 210–219 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985

41980A1155

80/1155/CEE: Accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 22/12/1980 pag. 0210 - 0219
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 22 pag. 0304


++++

( 1 ) GU N . L 104 DEL 24 . 4 . 1975 , PAG . 35 .

( 2 ) GU N . L 379 DEL 30 . 12 . 1978 , PAG . 1 .

ACCORDO INTERNO

DEL 1979

RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA

( 80/1155/CEE )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN APPRESSO DENOMINATO " TRATTATO " ,

CONSIDERANDO CHE LA SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME , IN APPRESSO DENOMINATA " CONVENZIONE " , HA FISSATO IN 5 227 MILIONI DI UNITA DI CONTO L'IMPORTO GLOBALE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA AGLI STATI ACP ;

CONSIDERANDO CHE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , HANNO CONVENUTO DI FISSARE IN 94 MILIONI DI UNITA DI CONTO L'IMPORTO DELL'AIUTO , A CARICO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO , A FAVORE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CHE INTRATTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON LA FRANCIA , I PAESI BASSI E IL REGNO UNITO , IN APPRESSO DENOMINATI " PAESI E TERRITORI " ; CHE SONO ALTRESI PREVISTI A CONCORRENZA DI 15 MILIONI DI UNITA DI CONTO , INTERVENTI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , IN APPRESSO DENOMINATA " BANCA " , SULLE SUE RISORSE PROPRIE NEI PAESI E TERRITORI ;

CONSIDERANDO CHE L'UNITA DI CONTO UTILIZZATA PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO E QUELLA DEFINITA NELLA DECISIONE 75/250/CEE ( 1 ) DEL CONSIGLIO DEL 21 APRILE 1975 ; CHE E OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA DI SOSTITUIRE , CON DECISIONE DEL CONSIGLIO , QUESTA UNITA DI CONTO CON L'ECU ;

CONSIDERANDO CHE , PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE RELATIVA AI PAESI E TERRITORI , IN APPRESSO DENOMINATA " DECISIONE " , E NECESSARIO ISTITUIRE UN 5 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO E FISSARE LE MODALITA PER LA SUA DOTAZIONE NONCHE I CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI A QUEST'ULTIMA ;

CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO STABILIRE LE NORME PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA , DETERMINARE LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE , DI ESAME E DI APPROVAZIONE DEGLI AIUTI E DEFINIRE LE MODALITA DI CONTROLLO DELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI ;

CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO ISTITUIRE UN COMITATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI PRESSO LA COMMISSIONE E UN COMITATO PRESSO LA BANCA ;

CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO ASSICURARE L'ARMONIZZAZIONE DEI LAVORI SVOLTI DALLA COMMISSIONE E DALLA BANCA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , E CHE E PERTANTO AUSPICABILE CHE , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ISTITUITI SIA PRESSO LA COMMISSIONE CHE PRESSO LA BANCA SIA IDENTICA ;

CONSIDERANDO CHE IL 16 LUGLIO 1974 IL CONSIGLIO HA ADOTTATO UNA RISOLUZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE E SUL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COOPERAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ,

PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

CAPITOLO I

ARTICOLO 1

1 . GLI STATI MEMBRI ISTITUISCONO UN FONDO EUROPEO DI SVILUPPO ( 1980 ) , IN APPRESSO DENOMINATO " FONDO " .

2 . A ) IL FONDO E DOTATO DI UN IMPORTO DI 4 636 MILIONI DI UNITA DI CONTO EUROPEE , IN APPRESSO DENOMINATE " UCE " , MESSE A SUA DISPOSIZIONE DAGLI STATI MEMBRI SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE :

BELGIO : 273,524 MILIONI DI UCE PARI AL 5,9 %

DANIMARCA : 115,900 MILIONI DI UCE PARI AL 2,5 %

GERMANIA : 1 311,988 MILIONI DI UCE PARI AL 28,3 %

FRANCIA : 1 186,816 MILIONI DI UCE PARI AL 25,6 %

IRLANDA : 27,816 MILIONI DI UCE PARI ALLO 0,6 %

ITALIA : 533,140 MILIONI DI UCE PARI ALL'11,5 %

LUSSEMBURGO : 9,272 MILIONI DI UCE PARI ALLO 0,2 %

PAESI BASSI : 343,064 MILIONI DI UCE PARI AL 7,4 %

REGNO UNITO : 834,480 MILIONI DI UCE PARI AL 18,0 % .

B ) QUESTA RIPARTIZIONE PUO ESSERE MODIFICATA CON DECISIONE DEL CONSIGLIO , CHE DELIBERA ALL'UNANIMITA , NEL CASO DI ADESIONE DI UN NUOVO STATO MEMBRO ALLA COMUNITA .

3 . L'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 2 E COSI SUDDIVISO :

A ) 4 542 MILIONI DI UCE PER GLI STATI ACP , DI CUI :

2 928 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI ,

504 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI PRESTITI SPECIALI ,

280 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI CAPITALI DI RISCHIO ,

550 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTI A NORMA DEL TITOLO II , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE ,

280 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO , A NORMA DEL TITOLO III , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE ;

B ) 85 MILIONI DI UCE PER I PAESI E TERRITORI , DI CUI :

51 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI ,

27 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI PRESTITI SPECIALI ,

7 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI CAPITALI DI RISCHIO ,

P . M . SOTTO FORMA DI SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AI PRODOTTI MINERARI ;

C ) 9 MILIONI DI UCE SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTI PER I PAESI E TERRITORI , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI D'ESPORTAZIONE .

4 . QUALORA UN PAESE O TERRITORIO DIVENUTO INDIPENDENTE ADERISCA ALLA CONVENZIONE , GLI IMPORTI INDICATI AL PARAGRAFO 3 , LETTERA B ) , SONO DIMINUITI E QUELLI INDICATI AL PARAGRAFO 3 , LETTERA A ) , AUMENTATI IN MODO CORRISPONDENTE , CON DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE DELIBERA ALL'UNANIMITA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE .

5 . IN TAL CASO , IL PAESE INTERESSATO CONTINUERA A BENEFICIARE DELLA DOTAZIONE PREVISTA AL PARAGRAFO 3 , LETTERA C ) , MA SECONDO LE NORME DI GESTIONE DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE .

ARTICOLO 2

ALL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , SI AGGIUNGONO , A CONCORRENZA DI 700 MILIONI DI UCE , PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA , SULLE RISORSE PROPRIE , ALLE CONDIZIONI DA ESSA FISSATE IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DEL SUO STATUTO .

QUESTI PRESTITI SONO DESTINATI :

A ) A CONCORRENZA DI 685 MILIONI DI UCE , AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DA REALIZZARE NEGLI STATI ACP ;

B ) A CONCORRENZA DI 15 MILIONI DI UCE , AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DA REALIZZARE NEI PAESI E TERRITORI .

ARTICOLO 3

1 . L'UNITA DI CONTO UTILIZZATA PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO E QUELLA DEFINITA NELLA DECISIONE 75/250/CEE .

2 . L'UNITA DI CONTO , CON DECISIONE DEL CONSIGLIO , PUO ESSERE SOSTITUITA DALL'ECU , QUALE DEFINITA DAL CONSIGLIO IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3180/78 ( 2 ) .

ARTICOLO 4

PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ABBUONI DI INTERESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 104 DELLA CONVENZIONE E ALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , VIENE RISERVATO UN IMPORTO MASSIMO DI 175 MILIONI DI UCE SULLE SOVVENZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , LETTERE A ) E B ) . LA QUOTA DI TALE IMPORTO NON INVESTITA ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI CONCESSIONE DEI PRESTITI DELLA BANCA SARA NUOVAMENTE DISPONIBILE A TITOLO DELLE SOVVENZIONI .

IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ELABORATA D'ACCORDO CON LA BANCA , PUO DECIDERE UN AUMENTO DI QUESTO MASSIMALE .

ARTICOLO 5

TUTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE A FAVORE DEGLI STATI ACP E DEI PAESI E TERRITORI SI EFFETTUANO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO E SONO IMPUTATE AL FONDO , ECCETTUATI I PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA SULLE RISORSE PROPRIE .

ARTICOLO 6

1 . ENTRO UN MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E , IN SEGUITO , ANTERIORMENTE AL 1 SETTEMBRE DI OGNI ANNO , LA COMMISSIONE ELABORA UNO STATO DI PREVISIONE DEGLI IMPEGNI DA CONTRARRE DURANTE CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO , TENENDO CONTO DELLE PREVISIONI DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DELLA CUI GESTIONE ESSA E INCARICATA , E COMUNICA TALE STATO DI PREVISIONE AL CONSIGLIO .

2 . ALLE STESSE CONDIZIONI LA COMMISSIONE STABILISCE E COMUNICA AL CONSIGLIO L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI DA PREVEDERE PER L'ESERCIZIO IN QUESTIONE . IN BASE A TALE IMPORTO E TENUTO CONTO DELLE NECESSITA DI TESORERIA , COMPRESE QUELLE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO II , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , NONCHE ALLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO III , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE , ESSA STABILISCE UNO SCADENZARIO DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI , CHE DETERMINERA LA LORO ESIGIBILITA ; LE MODALITA DI VERSAMENTO DI TALI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SONO DETERMINATE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 . LA COMMISSIONE SOTTOPONE LO SCADENZARIO AL CONSIGLIO , IL QUALE SI PRONUNCIA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 .

QUALORA I CONTRIBUTI SIANO INSUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE EFFETTIVE NECESSITA DEL FONDO NELL'ESERCIZIO CONSIDERATO , LA COMMISSIONE SOTTOPONE PROPOSTE DI VERSAMENTI COMPLEMENTARI AL CONSIGLIO , CHE SI PRONUNCIA AL PIU PRESTO ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 .

3 . I FONDI PROVENIENTI DALLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI DI CUI AL PARAGRAFO 2 , FINO AL LORO IMPIEGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI , PROGRAMMI O TRASFERIMENTI APPROVATI ALLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 10 A 21 NONCHE 26 E 27 , RIMANGONO DEPOSITATI , SECONDO LE MODALITA FISSATE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 , SUI CONTI SPECIALI APERTI DA OGNI STATO MEMBRO PRESSO IL TESORO NAZIONALE O PRESSO ORGANISMI CHE ESSO DESIGNA .

ARTICOLO 7

1 . LE EVENTUALI RIMANENZE DEL FONDO SONO IMPIEGATE FINO A ESAURIMENTO SECONDO MODALITA UGUALI A QUELLE PREVISTE DALLA CONVENZIONE , DALLA DECISIONE E DAL PRESENTE ACCORDO .

2 . GLI STATI MEMBRI SI IMPEGNANO A VERSARE , ALLO SCADERE DEL PRESENTE ACCORDO E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 , LA PARTE DEI LORO CONTRIBUTI CHE NON E STATA ANCORA RICHIESTA .

ARTICOLO 8

1 . GLI STATI MEMBRI SI IMPEGNANO , IN PROPORZIONE ALLA LORO SOTTOSCRIZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA , A RENDERSI GARANTI VERSO LA BANCA MEDESIMA , RINUNCIANDO AL BENEFICIO DI ESCUSSIONE , PER TUTTI GLI IMPEGNI FINANZIARI RISULTANTI PER I MUTUATARI DAI CONTRATTI DI PRESTITO CONCLUSI DALLA BANCA SULLE RISORSE PROPRIE IN APPLICAZIONE TANTO DELL'ARTICOLO 95 DELLA CONVENZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , QUANTO , EVENTUALMENTE , DELL'ARTICOLO 59 DELLA CONVENZIONE .

2 . TALE GARANZIA E LIMITATA AL 75 % DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI CREDITI APERTI ALLA BANCA A TITOLO DELL'INSIEME DEI CONTRATTI DI PRESTITO ; ESSA E DESTINATA ALLA COPERTURA DI OGNI RISCHIO .

3 . PER GLI IMPEGNI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DELLA CONVENZIONE , FERMA RESTANDO LA GARANZIA GLOBALE DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 , DI CUI SOPRA , GLI STATI MEMBRI , SU RICHIESTA DELLA BANCA E PER CASI SPECIFICI , POSSONO RENDERSI GARANTI VERSO LA BANCA MEDESIMA PER UNA COPERTURA SUPERIORE AL 75 % , CHE PUO ESSERE ANCHE DEL 100 % , DEI CREDITI APERTI DALLA BANCA A TITOLO DEI CONTRATTI DI PRESTITO CORRISPONDENTI .

4 . PER GLI IMPEGNI DEGLI STATI MEMBRI RISULTANTI DAI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , VERRANNO STIPULATI CONTRATTI DI GARANZIA TRA CIASCUNO STATO MEMBRO E LA BANCA .

ARTICOLO 9

1 . I PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA BANCA A TITOLO DEI PRESTITI SPECIALI CONCESSI AGLI STATI ACP , AI PAESI E TERRITOIRI ED AI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE DOPO IL 1 GIUGNO 1964 , NONCHE I PROVENTI ED I REDDITI DELLE OPERAZIONI DI CAPITALI DI RISCHIO EFFETTUATE DOPO IL 1 FEBBRAIO 1971 A FAVORE DI TALI STATI , PAESI , TERRITORI E DIPARTIMENTI , SONO VERSATI AGLI STATI MEMBRI PROPORZIONALMENTE AI LORO CONTRIBUTI AL FONDO DA CUI TALI SOMME PROVENGONO , A MENO CHE IL CONSIGLIO NON DECIDA ALL'UNANIMITA , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , DI ACCANTONARLI O DI DESTINARLI AD ALTRE OPERAZIONI .

LE COMMISSIONI DOVUTE ALLA BANCA PER LA GESTIONE DEI PRESTITI E DELLE OPERAZIONI , DI CUI AL PRIMO COMMA , VENGONO PREVIAMENTE DEDOTTE DA TALI SOMME .

2 . L'IMPORTO DELLE SOVVENZIONI DEL FONDO FISSATO NELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , LETTERE A ) E B ) , E AUMENTATO DEGLI ALTRI EVENTUALI INTROITI DEL FONDO .

CAPITOLO II

ARTICOLO 10

1 . FATTI SALVI GLI ARTICOLI DA 17 A 21 E FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DELLA BANCA PER LA GESTIONE DI TALUNE FORME DI AIUTO , IL FONDO E GESTITO DALLA COMMISSIONE SECONDO LE MODALITA FISSATE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 .

2 . FATTI SALVI GLI ARTICOLI 22 , 23 E 24 , I CAPITALI DI RISCHIO E GLI ABBUONI DI INTERESSI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SONO GESTITI DALLA BANCA , PER CONTO DELLA COMUNITA , IN CONFORMITA DEL SUO STATUTO E SECONDO LE MODALITA FISSATE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 .

ARTICOLO 11

LA COMMISSIONE PROVVEDE ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI AIUTO ELABORATA DAL CONSIGLIO E DELL'ORIENTAMENTO GENERALE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA DEFINITO DAL CONSIGLIO DEI MINISTERI ACP-CEE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA CONVENZIONE .

ARTICOLO 12

1 . LA COMMISSIONE E LA BANCA SI INFORMANO RECIPROCAMENTE E PERIODICAMENTE IN MERITO ALLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO LORO PRENSENTATE E AI CONTATTI PRELIMINARI CHE LE AUTORITA COMPETENTI DEGLI STATI ACP , DEI PAESI E TERRITORI O DEGLI ALTRI BENEFICIARI DEGLI AIUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 94 DELLA CONVENZIONE ED ALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE , HANNO PRESO CON ESSE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LORO DOMANDE .

2 . LA COMMISSIONE E LA BANCA SI TENGONO RECIPROCAMENTE INFORMATE DEI PROGRESSI DELL'ISTRUZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO .

3 . LE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 SONO TRASMESSE , PER QUANTO RIGUARDA LA COMMISSIONE , TRAMITE IL SUO UFFICIO DI COLLEGAMENTO . INOLTRE , DETTO UFFICIO DA E RACCOGLIE OGNI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE ATTA A FAVORIRE L'ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE .

ARTICOLO 13

1 . LA COMMISSIONE ISTRUISCE I PROGETTI CHE , IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 101 DELLA CONVENZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , POSSONO ESSERE FINANZIATI MEDIANTE SOVVENZIONI O MEDIANTE PRESTITI SPECIALI SULLE RISORSE DEL FONDO .

LA COMMISSIONE ISTRUISCE ALTRESI LE DOMANDE DI TRASFERIMENTI PRESENTATE IN APPLICAZIONE DEL TITOLO II , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , NONCHE I PROGETTI E PROGRAMMI PER CUI SI PUO RICORRERE AL SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III , CAPITOLO 1 , DELLA CONVENZIONE .

2 . LA BANCA ISTRUISCE I PROGETTI CHE , IN APPLICAZIONE DEL SUO STATUTO E DELL'ARTICOLO 101 DELLA CONVENZIONE NONCHE DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , POSSONO ESSERE FINANZIATI MEDIANTE PRESTITI SU RISORSE PROPRIE , CON O SENZA ABBUONI , O MEDIANTE CAPITALI DI RISCHIO .

3 . I PROGETTI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI INERENTI AI SETTORI INDUSTRIALE , AGRO-INDUSTRIALE , MINERARIO , TURISTICO , NONCHE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA CONNESSA CON UN INVESTIMENTO IN TALI SETTORI SONO PRESENTATI ALLA BANCA , CHE ESAMINA SE POSSONO BENEFICIARE DI UNA DELLE FORME DI AIUTO DA ESSA GESTITE .

4 . SE , DURANTE L'ISTRUZIONE DI UN PROGETTO O PROGRAMMA D'AZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE O DELLA BANCA , APPARE CHE ESSO NON PUO ESSERE FINANZIATO CON UNA DELLE FORME DI AIUTO DA ESSE RISPETTIVAMENTE GESTITE , CIASCUNA DI ESSE TRASMETTE TALI DOMANDE ALL'ALTRA ISTITUZIONE , PREVIA INFORMAZIONE DELL'EVENTUALE BENEFICIARIO .

ARTICOLO 14

1 . FATTI SALVI I MANDATI SPECIALI CONFERITI DALLA BANCA DALLA COMUNITA PER RECUPERARE IL CAPITALE E GLI INTERESSI DEI PRESTITI SPECIALI E DELLE OPERAZIONI A TITOLO DEL SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO , LA COMMISSIONE PROVVEDE , PER CONTO DELLA COMUNITA , ALL'ESECUZIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SULLE RISORSE DEL FONDO SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI , PRESTITI SPECIALI , TRASFERIMENTI O SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO ; ESSA EFFETTUA I PAGAMENTI IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 .

2 . LA BANCA PROVVEDE , PER CONTO DELLA COMUNITA , ALL'ESECUZIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SULLE RISORSE DEL FONDO SOTTO FORMA DI CAPITALI DI RISCHIO . IN QUESTO CASO LA BANCA AGISCE A NOME ED A RISCHIO DELLA COMUNITA . QUEST'ULTIMA E TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI CHE NE DERIVANO , SEGNATAMENTE A TITOLO DI CREDITORE O PROPRIETARIO .

3 . LA BANCA PROVVEDE ALL'ESECUZIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE PRESTITI SU FONDI PROPRI , CUI SI APPLICANO ABBUONI DI INTERESSI SULLE RISORSE DEL FONDO .

ARTICOLO 15

1 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA CONVENZIONE , SI PROVVEDE ALLO SVOLGIMENTO DI MISSIONI DI PROGRAMMAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA GENERALE DELLA COMMISSIONE , CON LA PARTECIPAZIONE DELLA BANCA , ALLO SCOPO DI ELABORARE UN PROGRAMMA INDICATIVO CHE PRECISI GLI OBIETTIVI E LE PRIORITA DELLO STATO ACP INTERESSATO , SEGNATAMENTE SETTORIALI , SOTTOSETTORIALI E REGIONALI , MENZIONANDO I PROGETTI OVE SIANO STATI CHIARAMENTE IDENTIFICATI .

2 . PER PREPARARE LE MISSIONI , LA COMMISSIONE COMUNICA AGLI STATI MEMBRI LE INFORMAZIONI RACCOLTE PRESSO GLI STATI ACP SUL CONTENUTO , SULLE PROSPETTIVE E SUGLI OBIETTIVI DEL LORO PIANO DI SVILUPPO NONCHE SUI PROGETTI , CHIARAMENTE DEFINITI E ATTI A CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI , DI CUI AUSPICANO IL FINANZIAMENTO . LA COMMISSIONE APPRONTA QUESTE INFORMAZIONI D'INTESA CON LA BANCA PER LE PARTI CHE RIGUARDANO QUEST'ULTIMA .

CONTEMPORANEAMENTE , GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE DEGLI AIUTI BILATERALI GIA ACCORDATI O PREVISTI .

CIASCUNO STATO MEMBRO E LA COMMISSIONE AGGIORNANO PERIODICAMENTE TALI DATI , BASANDOSI IN PARTICOLARE SULLE INFORMAZIONI RACCOLTE E CONCERTATE SECONDO LE CONSUETE PROCEDURE .

ESSI SI COMUNICANO I DATI DISPONIBILI SUGLI ALTRI AIUTI BILATERALI , REGIONALI E MULTILATERALI , GIA CONCESSI O PREVISTI A FAVORE DEGLI STATI ACP INTERESSATI .

3 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE PER QUANTO CONCERNE I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE , EVENTUALMENTE , IN FORMA SNELLITA E SIMPLIFICATA , ADEGUATA ALLE STRUTTURE COSTITUZIONALI TIPICHE DI CIASCUN GRUPPO DI PAESI O TERRITORI .

ARTICOLO 16

1 . PRIMA DELL'INVIO DELLE MISSIONI DI PROGRAMMAZIONE , LA COMMISSIONE PREPARA , IN COLLABORAZIONE CON LA BANCA , UN DOCUMENTO CONCISO PER PAESE , CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RACCOLTE DAGLI STATI MEMBRI E DAGLI STATI ACP E ANALIZZATE DALLA COMMISSIONE PER VALUTARE LA FUTURA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA LO STATO ACP E LA COMUNITA .

SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO , HA LUOGO UNO SCAMBIO DI OPINIONI TRA I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI , DELLA COMMISSIONE E DELLA BANCA , ALLO SCOPO DI VALUTARE IL CONTESTO GENERALE DELLA COOPERAZIONE DELLA COMUNITA CON CIASCUNO STATO ACP E DI ASSICURARE , PER QUANTO POSSIBILE , LA COERENZA TRA L'AIUTO COMUNITARIO E L'AIUTO DEGLI STATI MEMBRI AGLI STATI ACP .

2 . IN SEGUITO ALLE MISSIONI DI PROGRAMMAZIONE INTRAPRESE NEGLI STATI ACP DALLA COMMISSIONE E DALLA BANCA , IL PROGRAMMA INDICATIVO DI AIUTO COMUNITARIO RELATIVO A CIASCUNO STATO ACP VIENE TRASMESSO AGLI STATI MEMBRI , PER PERMETTERE CHE SI SVOLGA UNO SCAMBIO DI OPINIONI TRA I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI , DELLA COMMISSIONE E DELLA BANCA . DETTO SCAMBIO DI OPINIONI AVRA LUOGO QUALORA UNO O PIU STATI MEMBRI NE FACCIANO RICHIESTA .

3 . I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI , DELLA COMMISSIONE E DELLA BANCA PROCEDONO , SE NECESSARIO E ALMENO UNA VOLTA NEL PERIODO COPERTO DALLA CONVENZIONE , ALL'ESAME DEI PROGRESSI REALIZZATI NELL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI INDICATIVI NONCHE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE A QUESTI ULTIMI A RICHIESTA DEGLI STATI ACP INTERESSATI .

ARTICOLO 17

1 . PRESSO LA COMMISSIONE E ISTITUITO UN COMITATO COMPOSTO DI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI , IN APPRESSO DENOMINATO " COMITATO DEL FES " .

IL COMITATO DEL FES E PRESIEDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE ; IL SEGRETARIATO E ASSICURATO DALLA COMMISSIONE .

UN RAPPRESENTANTE DELLA BANCA PARTECIPA AI LAVORI .

2 . IL CONSIGLIO , DELIBERANDO ALL'UNANIMITA , STABILISCE IL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FES .

3 . IN SENO AL COMITATO DEL FES E ATTRIBUITA AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI LA SEGUENTE PONDERAZIONE :

BELGIO 6

DANIMARCA 3

GERMANIA 27

FRANCIA 24

IRLANDA 2

ITALIA 12

LUSSEMBURGO 1

PAESI BASSI 8

REGNO UNITO 17

4 . IL COMITATO DEL FES SI PRONUNCIA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI 69 VOTI .

5 . LA PONDERAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 3 NONCHE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI CUI AL PARAGRAFO 4 , POSSONO ESSERE MODIFICATE , CON DECISIONE DEL CONSIGLIO , CHE DELIBERA ALL'UNANIMITA , IN CASO DI ADESIONE ALLA COMUNITA DI UN NUOVO STATO MEMBRO .

ARTICOLO 18

1 . IL COMITATO DEL FES DA IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI O PROGRAMMI DI AZIONI FINANZIATI MEDIANTE SOVVENZIONI , PRESTITI SPECIALI O CON I FONDI DEL SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO , CHE GLI SONO PRESENTATE DALLA COMMISSIONE .

2 . LE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO RELATIVE A PROGETTI ESPONGONO IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DEI PROGETTI NEL CONTESTO DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PAESE O DEI PAESI INTERESSATI ; ESSE INDICANO , SE DEL CASO , L'UTILIZZAZIONE FATTA IN TALI PAESI DEI PRECEDENTI AIUTI DELLA COMUNITA .

ESSE PREVEDONO IN PARTICOLARE LE MISURE INTESE A FAVORIRE , CONFORMEMENTE AL TITOLO VII , CAPITOLO 7 , DELLA CONVENZIONE E ALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE NAZIONALI DEGLI STATI ACP E DEI PAESI E TERRITORI ALL'ESECUZIONE DEI PROGETTI .

3 . QUALORA IL COMITATO DEL FES CHIEDA MODIFICHE SOSTANZIALI DELLA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO O IN MANCANZA DI UN PARERE FAVOREVOLE SU QUEST'ULTIMA , LA COMMISSIONE CONSULTA I RAPPRESENTANTI DELLO STATO O DEGLI STATI ACP INTERESSATI . IN CASO DI MANCATO PARERE FAVOREVOLE , QUESTI ULTIMI , A LORO RICHIESTA , VENGONO SENTITI DAI RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA , CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 113 , PARAGRAFO 3 , DELLA CONVENZIONE .

4 . NEI CASI DI CUI AL PARAGRAFO 3 , LA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO , EVENTUALMENTE RIVEDUTA O COMPLETATA , E SOTTOPOSTA NUOVAMENTE AL COMITATO DEL FES IN UNA DELLE SUE SUCCESSIVE RIUNIONI .

SE IL COMITATO DEL FES CONFERMA IL SUO RIFIUTO DI PARERE FAVOREVOLE , LA COMMISSIONE CONSULTA NUOVAMENTE IL RAPPRESENTANTE DELLO STATO O DEGLI STATI ACP INTERESSATI , CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 113 , PARAGRAFO 4 , DELLA CONVENZIONE .

ARTICOLO 19

1 . LE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO , CORREDATE DEL PARERE DEL COMITATO DEL FES , SONO SOTTOPOSTE PER DECISIONE ALLA COMMISSIONE .

2 . LA COMMISSIONE , QUALORA DECIDA DI SCOSTARSI DAL PARERE ESPRESSO DAL COMITATO DEL FES O IN MANCANZA DI UN PARERE FAVOREVOLE DI QUEST'ULTIMO , DEVE RITIRARE LA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO OPPURE ADIRE AL PIU PRESTO IL CONSIGLIO CHE DECIDE SECONDO LE STESSE MODALITA DI VOTO DEL COMITATO .

IN QUEST'ULTIMO CASO , LO STATO ACP INTERESSATO , CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 113 , PARAGRAFO 5 , DELLA CONVENZIONE , PUO TRASMETTERE AL CONSIGLIO QUALSIASI ELEMENTO CHE GLI SEMBRI NECESSARIO PER COMPLETARE L'INFORMAZIONE DI QUEST'ULTIMO PRIMA DELLA DECISIONE FINALE , NONCHE ESSERE SENTITO DAL PRESIDENTE E DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO .

ARTICOLO 20

LA COMMISSIONE INFORMA REGOLARMENTE IL COMITATO DEL FES DI TUTTE LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO , ACCETTATE O NON ACCETTATE DAI SUOI SERVIZI , CHE LE SONO STATE PRESENTATE UFFICIALMENTE DA UNO O PIU STATI ACP .

ARTICOLO 21

IL COMITATO DEL FES E TENUTO A CONOSCERE IL RISULTATO DEI LAVORI EFFETTUATI PERIODICAMENTE DALLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE REALIZZAZIONI IN CORSO OD ULTIMATE , TENENDO CONTO TRA L'ALTRO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO PERSEGUITI .

ARTICOLO 22

1 . PRESSO LA BANCA E ISTITUITO UN COMITATO COMPOSTO DI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI , IN APPRESSO DENOMINATO " COMITATO DELL'ARTICOLO 22 " .

IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 E PRESIEDUTO DAL RAPPRESENTANTE DELLO STATO MEMBRO CHE ESERCITA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA ; IL SEGRETARIATO E ASSICURATO DALLA BANCA .

UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PARTECIPA AI LAVORI .

2 . IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA ALL'UNANIMITA , STABILISCE IL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 .

3 . IN SENO AL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 E ATTRIBUITA AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI UNA PONDERAZIONE UGUALE A QUELLA PREVISTA ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 3 .

4 . IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 SI PRONUNCIA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI 69 VOTI .

5 . LA PONDERAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 3 NONCHE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI CUI AL PARAGRAFO 4 POSSONO ESSERE MODIFICATE , CON DECISIONE DEL CONSIGLIO , CHE DELIBERA ALL'UNANIMITA , IN CASO DI ADESIONE ALLA COMUNITA DI UN NUOVO STATO MEMBRO .

ARTICOLO 23

1 . IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DA UN PARERE IN MERITO ALLE DOMANDE DI PRESTITI BONIFICATI E ALLE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALI DI RISCHIO CHE GLI SONO PRESENTATE DALLA BANCA .

IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PUO ESPORRE IN RIUNIONE L'APPREZZAMENTO DELLA SUA ISTITUZIONE SU TALI PROPOSTE . TALE APPREZZAMENTO VERTE SULLA CONFORMITA DEI PROGETTI CON LA POLITICA DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA , CON GLI OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA DEFINITI DALLA CONVENZIONE E CON GLI ORIENTAMENTI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE .

INOLTRE , LA BANCA INFORMA IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DEI PRESTITI NON BONIFICATI CHE PREVEDE DI CONCEDERE NEL SETTORE PETROLIFERO .

2 . IL DOCUMENTO PRESENTATO DALLA BANCA AL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 ESPONE IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DEL PROGETTO NEL CONTESTO DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PAESE O DEI PAESI INTERESSATI E INDICA EVENTUALMENTE LO STATO DEGLI AIUTI RIMBORSABILI CONCESSI DALLA COMUNITA E LA SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PRESE DA QUEST'ULTIMA .

3 . QUANDO IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 NON DA PARERE FAVOREVOLE SU UNA PROPOSTA RIGUARDANTE UNO STATO O UN GRUPPO DI STATI ACP , LA BANCA CONSULTA I RAPPRESENTANTI DELLO STATO O DEGLI STATI IN QUESTIONE , APPLICANDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 113 , PARAGRAFI 3 E 4 , DELLA CONVENZIONE .

4 . SE IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DA PARERE FAVOREVOLE SU UNA DOMANDA DI PRESTITO BONIFICATO , QUEST'ULTIMA , CORREDATA DEL PARERE MOTIVATO DEL COMITATO ED EVENTUALMENTE DELL'APPREZZAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE , E PRESENTATA PER DECISIONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA , CHE SI PRONUNCIA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI QUEST'ULTIMA .

IN MANCANZA DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 , LA BANCA RITIRA LA DOMANDA O DECIDE DI MANTENERLA . IN QUEST'ULTIMO CASO LA DOMANDA , CORREDATA DEL PARERE MOTIVATO DEL COMITATO ED EVENTUALMENTE DELL'APPREZZAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE , E PRESENTATA PER DECISIONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA , CHE SI PRONUNCIA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI QUEST'ULTIMA .

5 . SE IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DA PARERE FAVOREVOLE SU UNA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALI DI RISCHIO , DETTA PROPOSTA E PRESENTATA PER DECISIONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA , CHE SI PRONUNCIA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI QUEST'ULTIMA .

IN MANCANZA DI UN PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 , LA BANCA RITIRA LA PROPOSTA OPPURE CHIEDE ALLO STATO MEMBRO CHE ESERCITA LA PRESIDENZA DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DI ADIRE IL CONSIGLIO QUANTO PRIMA .

IN QUEST'ULTIMO CASO LA PROPOSTA E SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO CORREDATA DEL PARERE MOTIVATO DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 ED EVENTUALMENE DELL'APPREZZAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE .

IL CONSIGLIO SI PRONUNCIA SECONDO LE STESSE MODALITA DI VOTO DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 .

QUALORA IL CONSIGLIO DECIDA DI CONFERMARE LA POSIZIONE ASSUNTA DAL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 , LA BANCA RITIRA LA PROPRIA PROPOSTA .

SE INVECE IL CONSIGLIO SI PRONUNCIA A FAVORE DELLA PROPOSTA DELLA BANCA , QUEST'ULTIMA AVVIA LE PROCEDURE PREVISTE DAL PROPRIO STATUTO .

ARTICOLO 24

1 . FATTI SALVI I NECESSARI ADEGUAMENTI PER TENER CONTO DELLA NATURA DELLE OPERAZIONI FINANZIATE E DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLO STATUTO DELLA BANCA , QUEST'ULTIMA INFORMA REGOLARMENTE IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 DI TUTTE LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO , ACCETTATE O NON ACCETTATE DAI SUOI SERVIZI , CHE LE SONO STATE UFFICIALMENTE PRESENTATE .

2 . IL COMITATO DELL'ARTICOLO 22 E TENUTO A CONOSCERE IL RISULTATO DEI LAVORI EFFETTUATI PERIODICAMENTE DALLA BANCA SULLA VALUTAZIONE DELLE REALIZZAZIONI IN CORSO OD ULTIMATE , TENENDO CONTO TRA L'ALTRO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO PERSEGUITI .

ARTICOLO 25

1 . LA COMMISSIONE E LA BANCA SI ACCERTANO DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI GLI AIUTI DELLA COMUNITA CHE ESSE GESTISCONO RISPETTIVAMENTE SONO POSTI IN ATTO DAGLI STATI ACP , DAI PAESI E TERRITORI O DAGLI ALTRI EVENTUALI BENEFICIARI .

2 . ESSE SI ACCERTANO INOLTRE , CIASCUNA PER QUANTO LA RIGUARDA , IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LE AUTORITA RESPONSABILI DEL PAESE O DEI PAESI INTERESSATI , DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI LE REALIZZAZIONE FINANZIATE MEDIANTE AIUTI COMUNITARI SONO UTILIZZATE DAI BENEFICIARI .

3 . IN OCCASIONE DEGLI ESAMI PREVISTI AI PARAGRAFI 1 E 2 , LA COMMISSIONE E LA BANCA VERIFICANO IN QUALE MISURA SONO STATI CONSEGUITI GLI OBIETTIVI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 91 E 92 DELLA CONVENZIONE E DALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE .

4 . LA COMMISSIONE E LA BANCA INFORMANO IL CONSIGLIO , ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO , IN MERITO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 .

IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA PREVISTA ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 , PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI .

CAPITOLO III

ARTICOLO 26

GLI IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI CUI , RISPETTIVAMENTE , AGLI ARTICOLI 39 E 40 DELLA CONVENZIONE ED ALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , E GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ALLA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA CONVENZIONE ED ALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DELLA DECISIONE , SONO ESPRESSI NELL'UNITA DI CONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 .

I PAGAMENTI SONO EFFETTUATI NELLA MONETA DI UNO O PIU STATI MEMBRI SCELTA DALLA COMMISSIONE PREVIA CONSULTAZIONE DELLO STATO ACP O DELLE AUTORITA COMPETENTI DEI PAESI E TERRITORI .

ARTICOLO 27

LA COMMISSIONE ELABORA OGNI ANNO , PER GLI STATI MEMBRI , UNA RELAZIONE DI SINTESI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONE E SULL'UTILIZZAZIONE , DA PARTE DEGLI STATI ACP , DEI FONDI TRASFERITI .

QUESTA RELAZIONE ESPONE IN PARTICOLARE L'INCIDENZA DI TALE SISTEMA SULLO SVILUPPO ECONOMICO DEI PAESI BENEFICIARI E SULL'EVOLUZIONE DEGLI SCAMBI CON L'ESTERO .

IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE PER QUANTO CONCERNE I PAESI E TERRITORI .

CAPITOLO IV

ARTICOLO 28

LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO FORMANO OGGETTO DI UN REGOLAMENTO FINANZIARIO ADOTTATO , SIN DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE , DAL CONSIGLIO CHE DELIBERA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA PREVISTA ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 , IN BASE AD UN PROGETTO DELLA COMMISSIONE E PREVIO PARERE DELLA BANCA PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO QUEST'ULTIMA , NONCHE PREVIO PARERE DELLA CORTE DEI CONTI ISTITUITA ALL'ARTICOLO 206 DEL TRATTATO .

ARTICOLO 29

1 . AL TERMINE DI CIASCUN ESERCIZIO LA COMMISSIONE ADOTTA IL CONTO DELLA GESTIONE TRASCORSA NONCHE IL BILANCIO DEL FONDO .

2 . SALVO RESTANDO IL PARAGRAFO 4 , LA CORTE DEI CONTI ISTITUITA ALL'ARTICOLO 206 DEL TRATTATO ESERCITA I PROPRI POTERI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE OPERAZIONI DEL FONDO . LE CONDIZIONI IN CUI LA CORTE ESERCITA I PROPRI POTERI SONO FISSATE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 .

3 . IL PARLAMENTO EUROPEO , PREVIA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO CHE DELIBERA ALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA PREVISTA DALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 , DA SCARICO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO .

4 . LE OPERAZIONI FINANZIATE SULLE RISORSE DEL FONDO GESTITE DALLA BANCA FORMANO OGGETTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E DI APPROVAZIONE DEFINITE DALLO STATUTO DELLA BANCA PER TUTTE LE SUE OPERAZIONI . LA BANCA INVIA OGNI ANNO ALLA COMMISSIONE E AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE SULLE RISORSE DEL FONDO E DA ESSA GESTITE .

ARTICOLO 30

1 . LE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE , ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE ALLEGATA AL TRATTATO , CONTINUERANNO AD ESSERE AMMINISTRATE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DA DETTA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE NONCHE DALLA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE IL 31 DICEMBRE 1962 .

LE RIMANENZE DEL FONDO ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA , FIRMATO A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963 , CONTINUERANNO AD ESSERE AMMINISTRATE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DA DETTO ACCORDO , NONCHE DALLA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE IL 31 MAGGIO 1969 .

LE RIMANENZE DEL FONDO ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA , FIRMATO A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 , CONTINUERANNO AD ESSERE AMMINISTRATE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DA DETTO ACCORDO , NONCHE DALLA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE IL 31 GENNAIO 1975 .

LE RIMANENZE DEL FONDO ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA , FIRMATO A BRUXELLES L'11 LUGLIO 1975 , CONTINUERANNO AD ESSERE AMMINISTRATE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DA DETTO ACCORDO , NONCHE DALLA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE IL 1 MARZO 1980 .

2 . QUALORA PER MANCANZA DI MEZZI DOVUTA ALL'ESAURIMENTO DELLE RIMANENZE FOSSE COMPROMESSA LA SODDISFACENTE REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI NEL QUADRO DEI FONDI DI CUI AL PARAGRAFO 1 , LA COMMISSIONE POTRA PRESENTARE PROPOSTE SUPPLEMENTARI DI FINANZIAMENTO ALLE CONDIZIONI STABILITE ALL'ARTICOLO 18 .

ARTICOLO 31

IL PRESENTE ACCORDO E APPROVATO DA CIASCUNO STATO MEMBRO CONFORMEMENTE ALLE PROPRIE NORME COSTITUZIONALI . IL GOVERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO NOTIFICA AL SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LA RELATIVA ENTRATA IN VIGORE .

IL PRESENTE ACCORDO E CONCLUSO PER LA STESSA DURATA DELLA CONVENZIONE . TUTTAVIA ESSO RESTERA IN VIGORE NELLA MISURA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE INTEGRALE DI TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIATE A TITOLO DELLA CONVENZIONE .

ARTICOLO 32

IL PRESENTE ACCORDO , REDATTO IN UN UNICO ESEMPLARE IN LINGUA DANESE , FRANCESE , INGLESE , ITALIANA , OLANDESE E TEDESCA , I SEI TESTI FACENTI TUTTI UGUALMENTE FEDE , SARA DEPOSITATO NEGLI ARCHIVI DEL SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE CHE PROVVEDERA A TRASMETTERNE COPIA CERTIFICATA CONFORME A CIASCUNO DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI .

UDFAERDIGET I BRUXELLES , DEN TYVENDE NOVEMBER NITTEN HUNDREDE OG NIOGHALVFJERDS .

GESCHEHEN ZU BRUESSEL AM ZWANZIGSTEN NOVEMBER NEUNZEHNHUNDERTNEUNUNDSIEBZIG .

DONE AT BRUSSELS ON THE TWENTIETH DAY OF NOVEMBER IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-NINE .

FAIT A BRUXELLES , LE VINGT NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF .

FATTO A BRUXELLES , ADDI VENTI NOVEMBRE MILLENOVECENTOSETTANTANOVE .

GEDAAN TE BRUSSEL , DE TWINTIGSTE NOVEMBER NEGENTIENHONDERD NEGENENZEVENTIG .

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

VOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE

PAA KONGERIGET DANMARKS VEGNE

FUER DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

FOR THE GOVERNMENT OF IRELAND

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

VOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

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