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Document 21979A1031(08)

Protocollo n. 7 che riprende il testo del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione

/* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */

GU L 347 del 22.12.1980, p. 144–146 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1980/3225(7)/oj

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21979A1031(08)

Protocollo n. 7 che riprende il testo del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione /* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 22/12/1980 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 22 pag. 0240


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PROTOCOLLO N . 7

CHE RIPRENDE IL TESTO DEL PROTOCOLLO N . 3 SULLO ZUCCHERO ACP ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME FIRMATA IL 28 FEBBRAIO 1975 E LE RELATIVE DICHIARAZIONI ALLEGATE A TALE CONVENZIONE

PROTOCOLLO N . 3

RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP

ARTICOLO 1

1 . LA COMUNITA SI IMPEGNA SENZA LIMITI DI TEMPO AD ACQUISTARE E AD IMPORTARE A PREZZI GARANTITI DETERMINATI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO DI CANNA , GREGGIO O BIANCO , ORGINARIO DEGLI STATI ACP , I QUALI A LORO VOLTA SI IMPEGNANO A FORNIRE TALI QUANTITATIVI .

2 . LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE NON E APPLICABILE . L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO E ASSICURATA NEL QUADRO DELLA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO , SENZA TUTTAVIA CHE CIO POSSA PREGIUDICARE L'IMPEGNO ASSUNTO DALLA COMUNITA AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 .

ARTICOLO 2

1 . FATTO SALVO L'ARTICOLO 7 , EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE PROTOCOLLO POSSONO ENTRARE IN VIGORE SOLTANTO DOPO CINQUE ANNI DALLA DATA D'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE . TRASCORSO TALE PERIODO , LE MODIFICHE EVENTUALMENTE ADOTTATE DI COMUNE ACCORDO ENTRANO IN VIGORE A UNA DATA DA CONVENIRE .

2 . LE CONDIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO RIESAMINATE PRIMA DELLA FINE DEL SETTIMO ANNO DELLA LORO APPLICAZIONE .

ARTICOLO 3

1 . I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO DI CANNA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , ESPRESSI IN TONNELLATE DI ZUCCHERO BIANCO , IN APPRESSO DENOMINATI " QUANTITATIVI CONVENUTI " , CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI IN CIASCUNO DEI PERIODI ANNUI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 1 , SONO I SEGUENTI :

BARBADOS 49 300

FIGI 163 600

GIAMAICA 118 300

GUYANA 157 700

KENYA 5 000

MADAGASCAR 10 000

MALAWI 20 000

MAURIZIO 487 200

REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO 10 000

SWAZILAND 116 400

TANZANIA 10 000

TRINIDAD E TOBAGO 69 000

UGANDA 5 000

2 . FERMO RESTANDO L'ARTICOLO 7 , TALI QUANTITATIVI NON POSSONO ESSERE RIDOTTI SENZA IL CONSENSO DEI SINGOLI STATI INTERESSATI .

3 . NONDIMENO , FINO AL 30 GIUGNO 1975 , I QUANTITATIVI CONVENUTI , ESPRESSI IN TONNELLATE DI ZUCCHERO BIANCO , SONO I SEGUENTI :

BARBADOS 29 600

FIGI 25 600

GIAMAICA 83 800

GUYANA 29 600

MADAGASCAR 2 000

MAURIZIO 65 300

SWAZILAND 19 700

TRINIDAD E TOBAGO 54 200

ARTICOLO 4

1 . GLI STATI ACP ESPORTATORI DI ZUCCHERO SI IMPEGNANO A CONSEGNARE , IN OGNI PERIODO DI DODICI MESI COMPRESO FRA IL 1 LUGLIO E IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO , DENOMINATO IN APPRESSO " PERIODO DI CONSEGNA " , I QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , SALVO MODIFICHE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 . UN IMPEGNO ANALOGO VALE ANCHE PER I QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 , DA FORNIRE NEL PERIODO CHE SI CONCLUDE IL 30 GIUGNO 1975 E CHE DEVE ESSERE PARIMENTI CONSIDERATO COME UN " PERIODO DI CONSEGNA " .

2 . I QUANTITATIVI DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 GIUGNO 1975 , DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 , COMPRENDONO LE FORNITURE CHE , ABBANDONATO IL PORTO DI SPEDIZIONE , SIANO IN VIAGGIO O CHE , IN CASO DI STATI PRIVI DI SBOCCO DIRETTO AL MARE , ABBIANO SUPERATO LA FRONTIERA .

3 . LE CONSEGNE DI ZUCCHERO DI CANNA ORIGINARIO DEGLI STATI ACP EFFETTUATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1975 FRUISCONO DEI PREZZI GARANTITI APPLICABILI NEL PERIODO DI CONSEGNA CHE DECORRE DAL 1 LUGLIO 1975 . IDENTICHE DISPOSIZIONI POSSONO ESSERE ADOTTATE PER PERIODI DI CONSEGNA SUCCESSIVI .

ARTICOLO 5

1 . LO ZUCCHERO DI CANNA , BIANCO O GREGGIO , E COMMERCIALIZZATO SUL MERCATO DELLA COMUNITA A PREZZI LIBERAMENTE NEGOZIATI TRA ACQUIRENTI E VENDITORI .

2 . LA COMUNITA NON INTERVIENE SE UNO STATO MEMBRO AUTORIZZA ENTRO LE SUE FRONTIERE PREZZI DI VENDITA SUPERIORI AL PREZZO D'ENTRATA COMUNITARIO .

3 . LA COMUNITA SI IMPEGNA AD ACQUISTARE AL PREZZO GARANTITO , ENTRO LIMITI DI VOLUME CONVENUTI , QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO O GREGGIO CHE NON POSSONO ESSERE IN ESSA COMMERCIALIZZATI AD UN PREZZO UGUALE O SUPERIORE AL PREZZO GARANTITO .

4 . IL PREZZO GARANTITO , ESPRESSO IN UNITA DI CONTO , E FISSATO PER ZUCCHERO DELLA QUALITA TIPO , NON CONFEZIONATO , FORNITO CIF NEI PORTI EUROPEI DELLA COMUNITA . LO SI NEGOZIA OGNI ANNO , ALL'INTERNO DELLA GAMMA DEI PREZZI PRATICATI NELLA COMUNITA , TENENDO CONTO DI TUTTI I FATTORI ECONOMICI DI RELIEVO , E LO SI FISSA AL PIU TARDI IL 1 MAGGIO CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDE IL PERIODO DI CONSEGNA IN CUI ESSO VA APPLICATO .

ARTICOLO 6

L'ACQUISTO AL PREZZO GARANTITO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 3 , E ASSICURATO O DA ORGANISMI D'INTERVENTO O DA ALTRI MANDATARI DESIGNATI DALLA COMUNITA .

ARTICOLO 7

1 . SE , PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE , UNO STATO ACP ESPORTATORE DI ZUCCHERO NON CONSEGNA L'INTERO QUANTITATIVO CONVENUTO NEL PERIODO DOVUTO , LA COMMISSIONE ACCORDA , A RICHIESTA DELLO STATO INTERESSATO , IL LASSO DI TEMPO SUPPLEMENTARE NECESSARIO ALLA CONSEGNA .

2 . SE IN UN PERIODO DI CONSEGNA UNO STATO ACP ESPORTATORE DI ZUCCHERO INFORMA LA COMMISSIONE CHE NON E IN GRADO DI FORNIRE L'INTERO QUANTITATIVO CONVENUTO E NON INTENDE GIOVARSI DEL LASSO DI TEMPO SUPPLEMENTARE DI CUI AL PARAGRAFO 1 , LA COMMISSIONE RIDISTRIBUISCE LA QUANTITA MANCANTE ONDE PERMETTERNE LA CONSEGNA NEL PERIODO DI CUI TRATTASI . LA COMMISSIONE PROCEDE A QUESTA RIDISTRIBUZIONE DOPO AVER CONSULTATO GLI STATI INTERESSATI .

3 . SE PER RAGIONI DIVERSE , NON DI FORZA MAGGIORE , UNO STATO ACP ESPORTATORE DI ZUCCHERO NON CONSEGNA IN UN PERIODO L'INTERO QUANTITATIVO CONVENUTO , IN CIASCUNO DEI SUCCESSIVI PERIODI DI CONSEGNA IL QUANTITATIVO CONVENUTO VIENE RIDOTTO DELLA QUANTITA MANCANTE .

4 . LA COMMISSIONE PUO DECIDERE CHE , NEI PERIODI DI CONSEGNA SUCCESSIVI , LA QUANTITA MANCANTE VENGA RIDISTRIBUITA FRA GLI ALTRI STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 . PER QUESTA RIDISTRIBUZIONE SI CONSULTANO GLI STATI INTERESSATI .

ARTICOLO 8

1 . A RICHIESTA DELLA COMUNITA O DI UNO O PIU STATI FORNITORI DI ZUCCHERO AI SENSI DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI TENGONO CONSULTAZIONI IN MERITO ALLE MISURE NECESSARIE ALL'APPLICAZIONE DEL MEDESIMO , IN UN'OPPORTUNA SEDE ISTITUZIONALE SCELTA DALLE PARTI CONTRAENTI . A TAL FINE , DURANTE IL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SI PUO RICORRERE ALLE ISTITUZIONI CREATE DALLA MEDESIMA .

2 . SE LA CONVENZIONE CESSA DI AVERE EFFETTO , GLI STATI FORNITORI DI ZUCCHERO DI CUI AL PARAGRAFO 1 E LA COMUNITA ADOTTANO DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE CHE PERMETTANO DI CONTINUARE AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROTOCOLLO .

3 . LE REVISIONI PERIODICHE PREVISTE DAL PRESENTE PROTOCOLLO HANNO LUOGO NELLA SEDE ISTITUZIONALE CONVENUTA .

ARTICOLO 9

I PARTICOLARI TIPI DI ZUCCHERO TRADIZIONALMENTE FORNITI AGLI STATI MEMBRI DA TALUNI STATI ACP ESPORTATORI SONO COMPRESI NEI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E SOGGETTI ALLO STESSO REGIME .

ARTICOLO 10

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROTOCOLLO RESTANO IN VIGORE ANCHE OLTRE LA DATA INDICATA ALL'ARTICOLO 91 DELLA CONVENZIONE . DOPO TALE DATA , IL PROTOCOLLO PUO ESSERE DENUNCIATO DALLA COMUNITA NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO ACP E DA QUALSIASI STATO ACP NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA CON PREAVVISO DI DUE ANNI .

ALLEGATO

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N . 3 DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME

1 . DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA EVENTUALI RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO N . 3

QUALORA UNO STATO ACP CHE SIA PARTE CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE MA NON SIA ESPRESSAMENTE MENZIONATO NEL PROTOCOLLO N . 3 CHIEDA DI PARTECIPARE ALLE DISPOSIZIONI DI DETTO PROTOCOLLO , LA SUA DOMANDA VIENE PRESA IN ESAME ( 1 ) .

2 . DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA IN MERITO ALLO ZUCCHERO ORIGINARIO DI BELIZE , DI ST . KITTS-NEVIS-ANGUILLA E DEL SURINAM

A ) LA COMUNITA SI IMPEGNA AD ADOTTARE MISURE CHE PERMETTANO DI APPLICARE UN TRATTAMENTO IDENTICO A QUELLO PREVISTO DAL PROTOCOLLO N . 3 AI SEGUENTI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO DI CANNA , BIANCO O GREGGIO , ORIGINARIO DEI SEGUENTI PAESI :

BELIZE 39 400 TONNELLATE ,

ST . KITTS-NEVI-ANGUILLA 14 800 TONNELLATE ,

SURINAM 4 000 TONNELLATE .

B ) TUTTAVIA , SINO AL 30 GIUGNO 1975 I QUANTITATIVI SONO I SEGUENTI :

BELIZE 14 800 TONNELLATE ,

ST . KITTS-NEVIS-ANGUILLA 7 900 TONNELLATE ( 2 ) .

3 . DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA AD ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO N . 3

LA COMUNITA DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO N . 3 , LE QUALI PREVEDONO LA POSSIBILITA DI DENUNCIARE , A DETERMINATE CONDIZIONI IVI STABILITE , IL PROTOCOLLO STESSO , HANNO LO SCOPO DI ASSICURARE LA CERTEZZA GIURIDICA E NON COSTITUISCONO , PER LA COMUNITA , NESSUNA MODIFICAZIONE O LIMITAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI ALL'ARTICOLO 1 DI DETTO PROTOCOLLO ( 3 ) .

( 1 ) ALLEGATO XIII DELL'ATTO FINALE DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME .

( 2 ) ALLEGATO XXI DELL'ATTO FINALE DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME .

( 3 ) ALLEGATO XXII DELL'ATTO FINALE DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME .

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