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Document 31980R3314

    Regolamento (CEE) n. 3314/80 della Commissione, del 19 dicembre 1980, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 516/80

    GU L 345 del 20.12.1980, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3314/oj

    31980R3314

    Regolamento (CEE) n. 3314/80 della Commissione, del 19 dicembre 1980, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 516/80

    Gazzetta ufficiale n. L 345 del 20/12/1980 pag. 0012 - 0013
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0061


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3314/80 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 1980

    relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 516/80

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

    considerando che, data la diminuzione dei quantitativi di latte scremato in polvere disponibili sul mercato, esistono attualmente possibilità di smercio delle giacenze di tale prodotto conservate nei pubblici ammassi, soprattutto per la fabbricazione di alimenti composti destinati ai vitelli; che si ritiene pertanto opportuno, per l'approvvigionamento di tale industria, procedere alla vendita del latte scremato in polvere di ammasso pubblico; che, nel fissare il livello dei prezzi, è d'uopo tener conto della situazione che caratterizza attualmente il mercato degli alimenti composti per i vitelli;

    considerando che, per quanto concerne la definizione dell'uso che deve essere riservato al prodotto, occorre richiamarsi alle disposizioni riguardanti l'aiuto per gli acquirenti contenute nel regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80 (4);

    considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere venduti in virtù del presente regolamento;

    considerando che nel caso di specie si applica il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/80 (6), e che, pertanto, l'allegato di esso deve essere completato in conformità;

    considerando che è opportuno completare le disposizioni dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/80 della Commissione, del 29 febbraio 1980, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1476/80 (8) per quanto concerne il riferimento al presente regolamento;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si procede, alle condizioni e secondo le modalità in appresso definite, alla vendita di latte scremato in polvere acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e ammassato anteriormente al 1o agosto 1979.

    Articolo 2

    1. Il latte scremato in polvere è venduto:

    a) in quantitativi non inferiori a 10 t,

    b) partenza deposito a un prezzo pari al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento, maggiorato di 1 ECU/100 kg.

    2. Le domande d'acquisto pervenute lo stesso giorno all'organismo d'intervento si considerano presentate contemporaneamente. Qualora le domande prese in considerazione vertano complessivamente su un quantitativo superiore a quello disponibile in un deposito, l'organismo d'intervento, salvo accordo con gli interessati, procede all'assegnazione del quantitativo disponibile mediante sorteggio.

    Le domande d'acquisto introdotte in virtù del regolamento (CEE) n. 2213/76 hanno la priorità.

    3. La conclusione dei contratti di vendita deve intervenire anteriormente al 1o febbraio 1981.

    Articolo 3

    Il latte scremato in polvere è venduto soltanto agli interessati che si impegnino per iscritto a farlo denaturare o trasformare in alimenti composti entro un massimo di 60 giorni calcolati dalla data di conclusione del contratto di vendita conformemente all'articolo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79.

    Articolo 4

    1. Nel contratto d'acquisto deve essere precisato lo Stato membro nel cui territorio avrà luogo la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti.

    2. L'organismo d'intervento autorizza il prelevamento di campioni da parte degli interessati; questi ultimi, firmando il contratto, rinunciano a qualsiasi reclamo in merito alla qualità e alle caratteristiche del latte scremato in polvere da essi eventualmente acquistato.

    Articolo 5

    1. L'organismo d'intervento vende il latte scremato in polvere soltanto se, entro e non oltre la data di conclusione del contratto di vendita, viene versato per il quantitativo totale oggetto del contratto un acconto di 2 ECU/100 kg.

    2. La presa in consegna di ogni quantitativo che l'acquirente intende ritirare è subordinata:

    a) al versamento del saldo del prezzo d'acquisto,

    b) al deposito di una cauzione di trasformazione pari a 3 ECU/100 kg.

    Articolo 6

    1. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di vendita. La presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali, ciascuno dei quali non può essere inferiore a 10 t.

    2. Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine prescritto, il contratto di vendita viene rescisso per i quantitativi non ritirati e l'acconto versato viene incamerato proporzionalmente a tali quantitativi.

    Articolo 7

    Entro il martedì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere che, nel corso della settimana precedente:

    - abbiano formato oggetto di contratto di vendita in virtù del presente regolamento,

    - siano stati ritirati dall'ammasso.

    Articolo 8

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al capitolo II « Altri prodotti: prodotti destinati a un'utilizzazione e/o a una destinazione diversa da quella indicata sub I », vengono inseriti, dopo il punto 19, il seguente punto 20 e la relativa nota in calce 20:

    « 20. Regolamento (CEE) n. 3314/80 della Commissione, del 19 dicembre 1980, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (20):

    - casella 104:

    « destinato alla denaturazione o trasformazione (regolamento (CEE) n. 3314/80) »,

    « à dénaturer ou transformer (règlement (CEE) no 3314/80) »,

    « til denaturering eller forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3314/80) »,

    « zur Denaturierung oder Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 3314/80) »,

    « to be denatured or processed (Regulation (EEC) No 3314/80 »,

    « voor denaturering of verwerking (Verordening (EEG) nr. 3314/80) »;

    « pros metoysíosi í metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 3314/80) »,

    - casella 106:

    data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

    (20) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 12 ».

    Articolo 9

    I termini « del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/80 », che figurano all'articolo 3 bis, primo comma, del regolamento (CEE) n. 516/80, sono sostituiti dai termini « dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 3314/80 ».

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 13.

    (3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

    (4) GU n. L 296 del 5. 11. 1980, pag. 7.

    (5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

    (6) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 19.

    (7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1980, pag. 51.

    (8) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 17.

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