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Asiakirja 31980L1099

Direttiva 80/1099/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

GU L 325 del 1.12.1980, s. 14—15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 012 pag. 210 - 211

Altre edizioni speciali (EL, ES, PT, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1099/oj

31980L1099

Direttiva 80/1099/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0210
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0238
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0238


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1099/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 80/213/CEE (5), prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di carni fresche di suini;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1o novembre 1980, la direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 3, lettere b) e c), i termini «, malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina» e «morbo di Teschen».

b) È soppresso il secondo comma dell'articolo 13.

c) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di carni fresche di suini provenienti da un altro Stato membro, ottenute:

i) da suini che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE o

ii) da suini non vaccinati, allevati in aziende ufficialmente indenni da peste suina situate in una parte del territorio di uno Stato membro, costituita da una o più regioni contigue indenni da peste suina, e macellati in questa parte del territorio;

e, in caso di applicazione della lettera b) di detto articolo 4 quater, paragrafo 1 o del precedente punto ii), provenienti da suini macellati in un macello in cui non sono stati macellati suini vaccinati, o sono stati macellati in momenti o in luoghi diversi, fermo restando che, in quest'ultimo caso, le loro carni sono depositare in luoghi separati.

2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato, stabilisce l'elenco degli Stati membri e delle parti di territorio di cui al paragrafo 1, punto ii), indenni da peste suina.

La qualifica degli Stati membri e delle parti di territorio che figurano in tale elenco sarà sospesa dalla Commissione per un periodo di quindici giorni, fatto salvo l'eventuale ricorso all'articolo 8, all'insorgere di un caso di peste suina o di più focolai epidemiologicamente collegati tra loro e ripartiti in un'area geograficamente limitata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 9, entro tale termine si può decidere di ripristinare o di ritirare la qualifica dello Stato membro o della parte di territorio in questione.

In caso di ritiro, la qualifica può essere nuovamente accordata allo Stato membro o alla parte di territorio secondo la stessa procedura solo dopo un periodo di

- tre mesi, qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione;

- sei mesi, in caso contrario».

Articolo 2

1. Il Consiglio riesamina, sulla base di proposte della Commissione da presentare entro il 31 dicembre 1982, il problema degli scambi intracomunitari di carni fresche provenienti da suini vaccinati, specialmente per quanto riguarda la separazione delle carni nei macelli, prevista dall'articolo 13 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE.

2. L'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE si applica fino al 31 dicembre 1985.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1o luglio 1985 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarvisi e comunque non oltre il 1o luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di carni fresche di suini, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 8.(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 1.

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