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Document 31980D1097

    80/1097/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

    GU L 325 del 1.12.1980, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/1097/oj

    31980D1097

    80/1097/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0008 - 0010
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0233


    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

    (80/1097/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la peste suina africana è comparsa in Sardegna nel 1977 e che, allo scopo di assicurare in una prima fase la protezione contro una possibile estensione di tale malattia e di contribuire in una seconda fase alla sua eradicazione, la Comunità ha già accordato il suo sostegno finanziario all'Italia ai sensi della decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza (4);

    considerando che la malattia persiste; che i mezzi posti in opera devono di conseguenza essere rafforzati se si vuole raggiungere l'obiettivo fondamentale consistente nell'eliminare la peste suina africana da tutta la Sardegna;

    considerando che le autorità italiane hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo alle spese conesse con l'efficace attuazione di un programma veterinario di eradicazione totale e urgente della malattia, nonché delle misure a più lungo termine destinate alla salvaguardia dei risultati acquisiti;

    considerando che è opportuno, attraverso una nuova azione di maggiore ampiezza in un quadro diverso da quello delle procedure finora seguite, accogliere tale richiesta e concedere un primo aiuto a favore della Sardegna, per fronteggiare le esigenze della situazione attuale;

    considerando che il piano di eradicazione deve comportare determinate misure, tali da garantire l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere decise e adattate all'evoluzione della situazione secondo una procedura che associa strettamente gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento dell'azione intrapresa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica italiana stabilisce un piano d'urgenza relativo all'eradicazione della peste suina africana in Sardegna e alla ristrutturazione dell'allevamento suino.

    Tale piano, da realizzarsi entro un massimo di cinque anni, deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 2 ed essere approvato conformemente all'articolo 3.

    Articolo 2

    Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere:

    1. misure rigorose di eradicazione, in particolare:

    a) l'abbattimento di tutti i suini nel territorio della provincia di Nuoro, in cui la malattia si è propagata;

    b) la distruzione o il consumo sul posto di tutte le carni di animali della specie suina presenti nel territorio di cui alla lettera a), nonché di tutti i prodotti a base di carni suine, ad esclusione delle conserve in scatola sterilizzate;

    c) la pulizia, la disinsettizzazione, la disinfezione e la derattizzazione delle aziende e di tutti i luoghi che possono essere stati contaminati da suini o da carni suine, nonché dei prodotti da esse derivanti;

    d) l'individuazione sierologica sistematica della malattia nei suini delle aziende ubicate in zone prossime al territorio di cui alla lettera a) o delle aziende che possano rappresentare un rischio di contaminazione;

    e) la macellazione dei suini portatori di anticorpi della malattia e la distruzione delle loro carni;

    f) l'indennizzo immediato e totale dei proprietari dei suini abbattuti ai fini dell'applicazione del piano;

    2. misure di prevenzione della malattia, in particolare:

    a) il controllo e la distruzione sistematica di tutti i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto internazionali;

    b) il controllo e la distruzione di tutti i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie che utilizzano carni suine;

    c) il divieto di impiegare per l'alimentazione dei suini i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie delle carni suine;

    d) lo studio entomologico delle zone in cui la malattia è stata constatata;

    e) la messa in opera di mezzi di lotta contro gli ectoparassiti degli animali, ed in particolare la disinsettizzazione di questi ultimi;

    f) l'attuazione e il controllo della disinfezione e della disinsettizzazione dei mezzi di trasporto;

    g) il divieto assoluto di introdurre suini vivi, qualunque sia la loro origine e destinazione, sul territorio della provincia dove l'abbattimento sistematico dei suini è stato effettuato, per un periodo di almeno un anno a partire dall'attuazione completa delle misure di cui al punto 1, lettere a), b) e c);

    3. misure di controllo del ripopolamento della provincia di cui al punto 1, lettera a), dove l'abbattimento è stato effettuato, in particolare:

    a) il rinnovo o l'edificazione di installazioni di ricovero dei suini, rispondenti a specificazioni adeguate e tali da permettere una protezione sanitaria soddisfacente;

    b) l'istituzione di norme per la creazione di allevamenti di suini tali da evitare che questi raggiungano un numero eccessivo, ed in particolare che si ritorni agli allevamenti familiari in libertà non controllati;

    c) il ripopolamento progressivo delle installazioni approvate per il ricovero mediante l'introduzione di riproduttori che offrano tutte le garanzie sanitarie; tale ripopolamento sarà subordinato ad un periodo di sorveglianza sanitaria attraverso l'introduzione di animali « sentinella » sottoposti ad opportuni esami;

    d) il controllo sanitario degli allevamenti man mano che essi vengono costituiti;

    e) il controllo di tutti i movimenti dei suini di qualunque origine e destinazione;

    f) un aiuto finanziario agli allevatori per i quali l'allevamento suinicolo costituisce una risorsa consistente, durante il periodo in cui vige il divieto di cui al punto 2, lettera g);

    4. misure di ristrutturazione e controllo degli allevamenti suini sulla totalità del territorio sardo, in particolare:

    a) la sistemazione delle installazioni di ricovero dei suini esistenti, in modo da assicurare una protezione sanitaria soddisfacente; il loro eventuale raggruppamento, nonché le condizioni delle misure di incentivazione, ed in particolare l'entità minima e massima di tali allevamenti;

    b) il controllo sanitario degli allevamenti di suini e il controllo dei movimenti dei suini;

    c) il controllo sierologico per sondaggio dei suini presso i macelli;

    d) il controllo per sondaggio in laboratorio dei suini selvatici abbattuti.

    Articolo 3

    La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità italiane e le sue eventuali modifiche, decide in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 8. Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è consultato sugli aspetti finanziari, il comitato permanente delle strutture sugli aspetti strutturali.

    Articolo 4

    L'azione prevista dalla presente decisione, nella misura in cui essa mira a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (6).

    Articolo 5

    1. La durata di realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione del piano e non oltre il 1o febbraio 1981.

    2. La partecipazione del Fondo, sezione orientamento, è fissata a 30 milioni di unità di conto europee.

    3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile alla presente decisione.

    Articolo 6

    1. Le spese sostenute dall'Italia possono beneficiare di un aiuto del Fondo, sezione orientamento, entro i limiti fissati all'articolo 5, sempreché siano conformi al piano approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 3:

    - a titolo dell'articolo 2, punto 1, lettere a), c), d), e) e f), punto 2, lettere d), e) e f), punto 3, lettere a), c), d) e f) e punto 4, lettere b), c) e d);

    - a titolo dell'articolo 2, punto 4, lettera a).

    2. Il Fondo rimborsa il 50 % delle spese sovvenzionabili, nei limiti di 60 milioni di unità di conto europee, di cui 20 milioni di unità di conto europee al massimo per le spese sostenute a titolo del paragrafo 1, secondo trattino.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 7

    1. Le domande di pagamento si riferiscono alle spese effettuate dall'Italia nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 1o luglio dell'anno successivo.

    2. La concessione dell'aiuto del Fondo è decisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 8

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (7), in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

    4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

    Articolo 9

    L'articolo 8 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

    Articolo 10

    1. La Commissione segue l'evoluzione della peste suina africana in Sardegna e l'applicazione del piano di eradicazione. Essa ne informa regolarmente gli Stati membri almeno una volta all'anno, in seno al comitato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane ed eventualmente delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e si sono recati sul posto.

    2. Qualora si renda necessario modificare il piano di eradicazione durante il corso della sua esecuzione, una nuova decisione di approvazione deve essere presa secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    Articolo 11

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. NEY

    (1) GU n. C 232 del 10. 9. 1980, pag. 3.(2) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 80.(3) Parere reso il 29. 10. 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.(6) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.(7) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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