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Έγγραφο 31980L1095

    Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

    GU L 325 del 1.12.1980, σ. 1 έως 4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 031 pag. 226 - 229

    Altre edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1095/oj

    31980L1095

    Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0200
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0226
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0200
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0228
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0228


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

    (80/1095/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, per assicurare in tal modo una migliore redditività dell'allevamento;

    considerando che tale miglioramento deve condurre e mantenere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico al livello più soddisfacente per tutta la Comunità;

    considerando che l'azione da intraprendere nell'ambito di un piano di eradicazione accelerata deve essere progressiva e tener conto delle situazioni esistenti negli Stati membri o in talune parti dei loro territori e che tale piano nazionale può, a certe condizioni, avere un'applicazione regionalizzata;

    considerando che, in caso di ricomparsa accidentale della malattia in un territorio o parte di territorio già risanato, conviene prevedere appropriate misure tendenti all'eliminazione immediata della malattia, al fine di permettere il ripristino a breve scadenza della qualifica precedente;

    considerando d'altronde che, per quanto concerne gli scambi, un'zione di questo tipo deve contribuire a fare scomparire gli ostacoli, dovuti alle differenze di situazione sanitaria degli Stati membri, che si frappongono agli scambi intracomunitari di animali vivi;

    considerando che con la creazione e il mantenimento di territori di Stati membri, o di parti di essi, indenni da peste suina classica, si contribuisce alla libera circolazione dei suini vivi nei suddetti territori o parti di territorio;

    considerando che a tal fine è necessario prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva definisce le misure applicabili dagli Stati membri al fine di eradicare la peste suina dal proprio territorio, per renderlo ufficialmente indenne da peste suina e far sì che mantenga tale status.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contemplate dall'articolo 2 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4) e dall'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5), modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE (6).

    Inoltre, ai sensi della presente direttiva, si intende per:

    1. azienda ufficialmente indenne da peste suina un'azienda in cui:

    - non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,

    - non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina,

    - la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

    l'azienda deve inoltre trovarsi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina non si sia manifestata almeno negli ultimi 12 mesi;

    2. Stato membro ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro in cui:

    - non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,

    - la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

    e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina e che è stato riconosciuto come tale conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 7, paragrafo 1;

    3. regione ufficialmente indenne da peste suina, una regione in cui:

    - non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,

    - la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

    e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina e che è stata riconosciuta come tale conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

    4. Stato membro o regione indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione in cui non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno.

    Articolo 3

    1. Ogni Stato membro non ufficialmente indenne da peste suina deve predisporre un piano di eradicazione accelerata della suddetta malattia.

    2. Al più tardi sei mesi dopo la data di notificazione della presente direttiva lo status degli Stati membri verrà precisato secondo la procedura prevista all'articolo 9, per determinare quali di essi debbano presentare un piano conformemente al paragrafo 1.

    3. Tale piano, che deve essere realizzato entro un termine massimo di cinque anni, deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 4 della presente direttiva ed essere approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica (7).

    Articolo 4

    1. Il piano di cui all'articolo 3 deve essere concepito in modo che alla scadenza del termine massimo di cinque anni, il territorio dello Stato membro interessato sia ufficialmente indenne da peste suina.

    2. Tale piano deve precisare:

    - secondo i casi,

    - la data del divieto di vaccinazione contro la peste dei suini da allevamento,

    - la data del divieto o - nel corso dei primi due anni di esecuzione del piano - della limitazione della vaccinazione contro la peste dei suini da ingrasso,

    - la data di applicazione delle operazioni di accertamento della peste suina quando ciò risulti necessario,

    - le misure, i mezzi e il calendario previsti dallo Stato membro interessato per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

    3. Il piano può avere un'applicazione regionalizzata se uno Stato membro è in grado di garantire la protezione e il mantenimento dello status delle regioni in questione.

    In questo caso, le precisazioni di cui al paragrafo 2 devono riguardare le regioni per cui il piano è stato fatto.

    4. Gli Stati membri rendono note alla Commissione:

    a) le spese annue degli ultimi tre anni sostenute in conseguenza della peste suina e la loro ripartizione;

    b) le previsioni relative alle spese annue per l'esecuzione del piano quinquennale.

    Articolo 5

    La Commissione procede a controlli regolari in loco per verificare, dal punto di vista veterinario, l'applicazione dei piani.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti dispongano, a loro richiesta, di tutte le informazioni e documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

    Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni d'applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani previsti all'articolo 3, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE.

    2. Tali piani sono approvati in base alla procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 3, della suddetta decisione.

    3. Gli Stati membri possono, nel corso dell'esecuzione di un piano approvato conformemente al paragrafo 2, adottare, in caso di evoluzione allarmante della peste suina sul loro territorio e dopo aver fatto un bilancio della situazione, le misure di conservazione che ritengono adeguate e che possono comportare anche la reintroduzione della vaccinazione preventiva organizzata.

    Essi ne informano la Commissione.

    4. I piani approvati in conformità del paragrafo 2 possono essere modificati o completati secondo la stessa procedura per tener conto dell'evoluzione della situazione della peste suina nello Stato membro o nella regione interessata ed in particolare di un'eventuale applicazione delle misure previste al paragrafo 3.

    Articolo 7

    1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, ogni Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sarà riconosciuto ufficialmente indenne da peste suina quando da almeno dodici mesi, in tale Stato

    a) non si siano accertati casi di peste suina;

    b) la vaccinazione contro la peste suina non sia più stata praticata.

    2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, una parte del territorio di uno Stato membro cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3 potrà, non prima di tre mesi dal momento in cui avrà soddisfatto alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, essere riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina sempreché tale Stato membro possa fornire sufficienti garanzie per assicurare il mantenimento dello status di tale parte di territorio, giustificando in particolare l'esistenza di misure intese

    i) a vietare l'ammissione nella parte di territorio interessata di suini provenienti da aziende non ufficialmente indenni o

    ii) a vietare l'uscita di suini vaccinati da un'azienda situata in una parte di territorio non ufficialmente indenne o non indenne da peste suina, se non in caso di macellazione immediata o ammissione in un'altra azienda con status analogo.

    Articolo 8

    1. Uno Stato membro che durante l'azione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 80/1096/CEE abbia perduto la qualifica di ufficialmente indenne da peste suina, può ricorrere all'articolo 3, paragrafo 1, purché l'esecuzione del suo piano sia limitata alla durata dell'azione summenzionata.

    2. Tuttavia se in uno Stato membro ufficialmente indenne da peste suina si accerta la presenza di uno o più focolai della malattia collegati tra loro dal punto di vista epizootologico e distribuiti in una zona geograficamente circoscritta, la qualifica di detto Stato membro non viene ritirata per un periodo di quindici giorni se lo Stato membro è in grado di isolare la zona in questione.

    Secondo la procedura prevista all'articolo 9 si può tuttavia decidere, nel corso di questi quindici giorni, di ritirare la qualifica o di mantenerla per un periodo massimo di tre mesi qualora le misure adottate dallo Stato membro siano giudicate soddisfacenti.

    3. Il paragrafo 2 può essere applicato per analogia ad una regione ufficialmente indenne da peste suina.

    Articolo 9

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (8), in appresso denominato «comitato», è consultato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

    4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

    Articolo 10

    L'articolo 9 si applica sino al 21 giugno 1981.

    Articolo 11

    Previa consultazione con gli Stati membri nell'ambito del comitato, la Commissione presenta al Consiglio, prima del 1o luglio 1983, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e sulla situazione nella Comunità in materia di peste suina, corredandola, se necessario, di proposte in materia.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata approvati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 80/1096/CEE, alla data fissata dalla Commissione nella decisione d'approvazione e, per quanto riguarda i piani approvati nel 1981, non oltre il 31 dicembre 1981.

    2. Il periodo di realizzazione di cinque anni previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE decorre, per ciascuno Stato membro, dalla data fissata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, fermo restando che il finanziamento comunitario è in ogni caso limitato agli abbattimenti avvenuti prima del 1o gennaio 1987.

    3. Qualora l'attuazione del piano alla data prevista dovesse suscitare in taluni Stati membri difficoltà notevoli, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può posticipare per i suddetti Stati di non più di un anno le date di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. NEY

    (1) GU n. C 187 del 25. 7. 1979, pag. 2.(2) GU n. C 72 del 24. 3. 1980, pag. 6.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 17.(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.(5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.(7) Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.(8) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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