This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31980R2674
Commission Regulation (EEC) No 2674/80 of 17 October 1980 amending for the third time Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products and amending Regulation (EEC) No 798/80 laying down detailed rules on the advance payment of export refunds and positive monetary compensatory amounts in respect of agricultural products
Regolamento (CEE) n. 2674/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalita per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli
Regolamento (CEE) n. 2674/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalita per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli
GU L 274 del 18.10.1980, p. 11–13
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1988
Regolamento (CEE) n. 2674/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalita per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 18/10/1980 pag. 0011 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0089
REGOLAMENTO (CEE) N. 2674/80 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1980 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli, visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) (4), n. 171/67/CEE (olio d'oliva) (5), (CEE) n. 766/68 (zucchero) (6), (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) (7), (CEE) n. 885/68 (carni bovine) (8), (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli) (9), (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio) (10), (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali (11), (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) (12), (CEE) n. 2768/75 (carni suine) (13), (CEE) n. 2774/75 (uova) (14), (CEE) n. 2779/75 (pollame) (15), (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca) (16), (CEE) n. 1431/76 (riso) (17), (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) (18), (CEE) n. 345/79 (vini) (19), visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1011/80 (21), in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (22), considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 prevede la possibilità di pagare un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena determinati prodotti o merci comunitari destinati all'esportazione come tali siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca; considerando che il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione (23) prevede all'articolo 4 talune disposizioni d'applicazione per il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80; considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80 (25), prevede all'articolo 26 un regime di anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli destinati ad essere imbarcati come tali o previo condizionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di determinate imbarcazioni e di aeromobili; considerando che, per garantire un'applicazione uniforme nella Comunità, è necessario determinare per i due suddetti regimi il significato dell'espressione « come tali » e i trattamenti che i prodotti e le merci possono subire; considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (26), modificata da ultimo dalla direttiva 76/634/CEE (27), stabilisce che le merci introdotte nei depositi devono potervi formare oggetto delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione; considerando che la direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (28), ha stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, un elenco delle manipolazioni usuali; che in questo elenco sono definite in particolare tutte le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione delle merci durante il deposito nello stato in cui sono arrivate; che detto elenco può essere ripreso sostanzialmente quando si tratta di redigere l'elenco delle manipolazioni a cui devono poter essere sottoposti i prodotti agricoli destinati all'esportazione come tali; considerando tuttavia che è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non hanno alcun effetto sulla restituzione da applicare; considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di 60 giorni successivo all'espletamento delle formalità doganali ed anteriormente all'uscita dal territorio geografico della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2730/79 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 798/80, che il congelamento può essere effettuato durante il suddetto periodo; considerando che i comitati di gestione interessati non hanno espresso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2730/79 è modificato come segue: 1. Il seguente comma è aggiunto dopo il primo comma dell'articolo 9, paragrafo 1: « Tuttavia la congelazione dei prodotti o delle merci durante questo termine non pregiudica le disposizioni di cui al comma precedente ». 2. Il secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, diviene terzo comma. In tale comma i termini « di cui al comma precedente » sono sostituiti dai termini « di cui al primo comma ». 3. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è sostituito dal seguente: « a) ad imbarcare i prodotti, come tali o congelati e/o previo condizionamento per l'approvvigionamento nella Comunità: - delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o - degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 798/80 è modificato come segue: 1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5: « 5. I prodotti o le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono formare oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti: 1. inventario; 2. apposizione sui prodotti o sulle merci o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti o alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale; 3. modifica dei marchi e numeri dei colli, purché tale modifica non sia tale da conferire ai prodotti o alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale; 4. imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi; 5. ventilazione; 6. refrigerazione; 7. congelamento. La restituzione e l'importo compensativo monetario applicabili ai prodotti o alle merci che hanno formato oggetto delle manipolazioni di cui all'articolo 1 sono determinati in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti o delle merci alla data presa in considerazione per il calcolo della restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. » 2. All'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia la congelazione dei prodotti o delle merci durante questo termine non pregiudica le disposizioni di cui al comma precedente ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1980. Tuttavia, su richiesta degli interessati, esso si applica anche ai prodotti o alle merci sottoposti dal 1o aprile 1980 al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.(4) GU n. L 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.(5) GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.(6) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.(7) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.(8) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.(9) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.(10) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.(11) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.(12) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.(13) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.(14) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.(15) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.(16) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.(17) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.(18) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.(19) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.(20) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.(21) GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 3.(22) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.(23) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.(24) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.(25) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.(26) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.(27) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17.(28) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.