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Document 21980A0227(04)

Accordo in forma di scambi di lettere tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau

GU L 226 del 29.8.1980, p. 43–46 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/1986; abrogato da 286A1309(02)

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21980A0227(04)

Accordo in forma di scambi di lettere tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 29/08/1980 pag. 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0200
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0153
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0142


ACCORDO in forma di scambi di lettere tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau

Scambio di lettere n. 1

A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor Presidente,

in riferimento all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, mi pregio ricordarLe che l'approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell'ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall'accordo contribuiranno alla formazione professionale pratica di cittadini guineani alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

1. Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione od alla sovranità della Repubblica di Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo potranno essere tenute ad imbarcare marittimi guineani sino a concorrenza del 25 % della parte di equipaggio formata da personale non qualificato di ponte, di macchina e generico (marittimi, mozzi, pulitori, ingrassatori, aiuto cucina, ecc.).

2. Gli armatori delle tonniere congelatrici autorizzate a pescare nelle acque di cui al punto 1 nel quadro dell'accordo si faranno carico di assumere cittadini guineani come personale di bordo delle tonniere o con adeguati incarichi a terra che saranno stati approvati dalle autorità guineane. Il numero degli incarichi di cui al presente paragrafo sarà stabilito globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività delle tonniere nella zona di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con la presente Le confermo ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente contenuto:

«In riferimento all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, mi pregio ricordarLe che l'approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell'ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall'accordo contribuiranno alla formazione professionale pratica di cittadini guineani alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

1. Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione od alla sovranità della Repubblica di Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo potranno essere tenute ad imbarcare marittimi guineani sino a concorrenza del 25 % della parte di equipaggio formata da personale non qualificato di ponte, di macchina e generico (marittimi, mozzi, pulitori, ingrassatori, aiuto cucina, ecc.).

2. Gli armatori delle tonniere congelatrici autorizzate a pescare nelle acque di cui al punto 1 nel quadro dell'accordo si faranno carico di assumere cittadini guineani come personale di bordo delle tonniere o con adeguati incarichi a terra che saranno stati approvati dalle autorità guineane. Il numero degli incarichi di cui al presente paragrafo sarà stabilito globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività delle tonniere nella zone di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame della commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo».

Mi pregio informarLa che la Comunità si incaricherà della pubblicazione della lettera per renderne noto il contenuto agli armatori interessati.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Scambiò di lettere n. 2

A. Lettera della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con riferimento all'accordo di pesca concluso tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, in particolare all'articolo 8, La prego di confermare il Suo accordo in merito alle seguenti condizioni convenute nel caso di futuri sbarchi di pesce in Guinea-Bissau.

La commissione mista si riunirà su richiesta del governo della Guinea-Bissau al fine di fissare i quantitativi e le condizioni degli sbarchi di pesce tenendo conto delle necessità e delle capacità di trattamento degli impianti situati nella Guinea-Bissau, nonché delle condizioni di sbarco di navi di altre nazionalità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Nel caso, inoltre, in cui fossero previsti sbarchi di tonno, il canone sarà ridotto della metà e le condizioni economiche offerte ai pescatori saranno paragonabili a quelle riservate agli stessi armamenti per le quantità sbarcate a Dakar.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor Presidente,

con la presente confermo ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente contenuto:

«Con riferimento all'accordo di pesca concluso tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, in particolare all'articolo 8, La prego di confermare il Suo accordo in merito alle seguenti condizioni convenute nel caso di futuri sbarchi di pesce in Guinea-Bissau.

La commissione mista si riunirà su richiesta del governo della Guinea-Bissau al fine di fissare i quantitativi e le condizioni degli sbarchi di pesce tenendo conto delle necessità e delle capacità di trattamento degli impianti situati nella Guinea-Bissau, nonché delle condizioni di sbarco di navi di altre nazionalità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Nel caso, inoltre, in cui fossero previsti sbarchi di tonno, il canone sarà ridotto della metà e le condizioni economiche offerte ai pescatori saranno paragonabili a quelle riservate agli stessi armamenti per le quantità sbarcate a Dakar».

Mi pregio confermare l'accordo del mio governo sulle condizioni di futuri sbarchi di pesce contenute in detta lettera.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

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