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Document 31979R3067
Commission Regulation (EEC) No 3067/79 of 20 December 1979 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Regolamento (CEE) n. 3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
Regolamento (CEE) n. 3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
GU L 349 del 31.12.1979, p. 1–54
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1979 pag. 0001 - 0054
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0094
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3067/79 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1979 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2787/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2788/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ( 2 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2789/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2894/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo ( 4 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2895/79 del consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti du iuta originari dell ' India , della Tailandia e del Bangladesch , e per taluni manufatti di coco originari dell ' India e dello Sri Lanka ( 5 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2790/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati del tipo « Virginia » , originari dei paesi in via di sviluppo ( 6 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2791/79 del Consiglio , del 10 dicenbre 1979 , relativo all ' apertura di preferenze tariffarie per i tabacchi greggi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia » , delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune a favore dei paesi in via di sviluppo ( 7 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2792/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , che attua un sistema di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune ( 8 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2793/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di contingente tariffario per il caffè solubile , originari dei paesi in via di sviluppo ( 9 ) , in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2794/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette , semifette o spirali , originarie dei paesi in via di sviluppo ( 10 ) in particolare l ' articolo 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2795/79 del Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette , in semifette o spirali , originarie dei paesi in via di sviluppo ( 11 ) , in particolare l ' articolo 1 , considerando che , per l ' insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopraccitati devono essere definite delle regole per quando riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari , sia la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo ; che è opportuno al riguardo riprendere le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 148/79 del 26 gennaio 1979 ( 12 ) , che definisce la nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita , è opportuno apportare alcune modifiche al testo del suddetto regolamento e agli elenchi A e B , ivi allegati ; considerando che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio riuniti in sede di Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relative all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo ( 79/1061/CECA ) ( 13 ) , e la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio riuniti in sede di Consiglio , del 10 dicembre 1979 , relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo ( 79/1062/CECA ) ( 14 ) , prevedono che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 15 ) ; che le regole da applicare a tale scopo debbone essere identiche a quelle previste per agli altri prodotti ; considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi di cui alcuni prodotti non beneficiavano in procedenza di preferenze tariffarie ; considerando che le disposizione previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I Articolo 1 1 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizione relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo , sono considerati prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze , a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità , ai sensi dell ' articolo 5 : a ) i prodotti totalmente ottenuti in tale paese ; b ) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 3 . 2 . I prodotti di cui all ' elenco C sono esclusi dall ' applicazione del presente regolamento . Articolo 2 Ai sensi dell ' articolo 1 , lettere a ) , sono considerati totalmente ottenuti in un paese beneficiario : a ) i prodotti minerali estratti dal suolo a dal fondo marino od oceanico ; b ) i prodotti del regno vegetale , ivi raccolti ; c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ; d ) i prodotti che provengano da animali vivi ; e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ; f ) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le sue navi ; g ) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f ) ; h ) i prodotti usati ivi raccolti , a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime ; i ) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ; j ) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a ) ad i ) . Articolo 3 1 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , sono considerate sufficienti : a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della tariffa diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati ad eccezione , tuttavia , di quelli compresi nell ' elenco A , alle applicano disposizioni particolari di questo elenco ; b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell ' elenco B . Per sezione capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni , i capitoli e le voce tariffarie della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ( CCD ) per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali . 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , lettera b ) , le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal fatto che vi sia o memo cambiamento di voce tariffaria : a ) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altri prodotti , estrazione di parti avariate , nonchè le operazioni similari ) ; b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , selezione , classificazione , assortimento ( inclusa la composizione di serie di prodotti ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in prezzi ; c i ) il mutamento di imballaggi , nonchù le divisioni e le riunioni di colli ; ii ) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie , boccette , sacchi , nonchù la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette , ecc . , ed ogni altra semplice operazione di imballaggio ; d ) l ' apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche , etichette od altri segni distintivi similari ; e ) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse , quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter essere considerati come originari ; f ) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di fornare un prodotto completo ; g ) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a ) ad f ) ; h ) la macellazione di animali . Articolo 4 Quando gli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 dispongono che i prodotti ottenuti in un paese beneficiario siano considerati originari solo a condizione che il valore utilizzati non superi una data percentuale del valore dei prodotti ottenuti , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono - da un lato : per quando riguarda i prodotti di cui è comprovata l ' importazione : il loro valore in dogana al momento dell ' importazione ; per quando riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio del paese in cui avviene la fabbricazione ; - dall ' altro : Il prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti al nello delle imposte interne restituite o da restituire in caso d ' esportazione . Articolo 5 1 . Sono considerati come trasportati direttamente dal paese beneficiario d ' esportazione nella Comunità : a ) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un altro paese ; b ) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d ' esportazione , con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi , a condizione che l ' attraversamento degli stessi sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito , non siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano all ' occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali ; c ) i prodotto il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio dell ' Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera e che sono in seguito riesportati , in tutto o in parte , nella Comunità , purchù siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità dogonali in caso di transito o di deposito , e che non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano all ' occorrenza subito altre operazioni , a parte lo scarico ed il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali . 2 . La prova delle ' adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti nella Comunità : a ) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nel paese beneficiario di esportazione e con il quale è effettuato l ' attraversamento del paese di transito ; b ) ovvero di una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito recante : - una descrizione esatta dei prodotti ; - la date dello scarico e del ricarico dei prodotti , o , eventualmente , d ' imbarco o di sbarco , con l ' indicazione delle navi utilizzate ; - un ' attestazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza dei prodotti ; c ) o , in mancanza , di qualsiasi documento probante . Articolo 6 1 . I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all ' importazione nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 su presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato o dalle autorità doganali o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione e con riserva che quest ' ultimo paese assista la Comunità tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo dell ' autenticità del documento o dell ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in questione . 2 . Tuttavia , i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali ( compresi i pacchi postali ) , purchù si tratti si spedizioni contenzenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 1 420 UCE ( 1 ) per spedizione , sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alla preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , se accompagnati da un formulaire APR , a condizione che l ' assistenza prevista al comma precedente si applichi , nelle stesse condizioni , per il detto formulario . ( 1 ) In applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del 23 novembre 1978 il controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea ( UCE ) è il seguente : 1 UCE = * Marco tedesco * 2,58101 * * Lire sterlina * 0,668451 * * Franco francese * 5,60057 * * Lira italiana * 1 062,79 * * Fiorino olendese * 2,77740 * * Franco belga * 40,6953 * * Franco lussemburghese * 40,6953 * * Corona danese * 7,01962 * * Lira irlandese * 0,668451 * Gli importi in moneta nazionale che risultano dalla conversione degli importi in unità di conto europea possono essere arrotondati . 3 . I prodotti originari ai sensi del presente regolamento , sono ammessi , all ' importazione nella Comunità , al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , su presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato dalle autorità doganali dell ' Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera in base ad un certificato di origine , modulo A , rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario di esportazione , purchù siano rispettate le condizioni di cui all ' articolo 5 e con riserva che l ' Austria , la Finlandia , la Norvegia , la Svezia o la Svizzera assistano la Comunità , tramite le rispettive amministrazioni doganali , nel controllo dell ' autenticità e della regolarità dei certificati di origine , modulo A . In queste condizioni la procedura di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 , s ' applica mutatis mutandis . Il termine di cui all ' articolo 28 primo comma , è portato a 5 mesi . 4 . Fatto salvo l ' articolo 3 , paragrafo 2 , quando , a richiesta del dichiarante in dogana , un articolo smontato o non montato , contemplato nei capitoli 84 ed 85 della tariffa doganale comune sia importato con spedizioni scaglionate , alle condizioni stabilite dalle autorità competenti , esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di origine , modulo A , per l ' articolo completo all ' atto dell ' importazione della prima spedizione parziale . 5 . Gli accessori , i prezzi di ricambio e gli ustensile , consegnati con un materiale , con macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi , oppure non sia fatturato a parte , sono considerati un tutt ' unico con il materiale , la macchina , l ' apparecchio o il veicolo in questione . 6 . Gli assortimenti , ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale , sono considerati come originari a condizione che tutti gli articolo che entrano nella loro composizione siano originari . Tuttavia , un assortimento composto d ' articolo originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme , a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti . Articolo 7 Il certificato di origine , modulo A , deve essere presentato , entro un termine di 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione , all ' ufficio doganale della Comunità cui le merci sono presentate . Articolo 8 Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d ' importazione secondo le modalità previste dalle regolamentazione di tale Stato . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d ' importazione sia completata da un ' attestazione dell ' importatore certificante che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione delle disposizioni relative alla preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 . Articolo 9 1 . La Comunità ammette , come prodotti originari , al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , senza che occorra presentare un certificato di origine , modulo A , o compilare un formulario APR , i prodotti oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purchù si tratti d ' importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quando tali prodotti siano dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione delle presenti disposizioni e purchù non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione . 2 Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori i quali , per loro natura o quantità , non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale . Inoltre , il valore globale di tali prodotti non deve essere superiore a 90 UCE quando si tratta di piccole spedizioni o a 285 UCE quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori . Articolo 10 1 . I prodotti spediti da un paese beneficiario per una esposizione in altro paese e venduti dopo l ' esposizione , per essere importati nella Comunità , beneficiano , all ' importazione in quest ' ultima , delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , quando soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento al fine di essere riconosciuti originari del paese beneficiario di esportazione e sempre che alle autorità doganali nella Comunità sia fornita la prova : a ) che un esportatore ha spedito i prodotti dal territorio del paese beneficiario di esportazione nel paese dell ' esposizione ed ivi li ha esposti ; b ) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità ; c ) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità durante l ' esposizione o subito dopo , nello stato in cui sono stati inviati all ' esposizione ; d ) che dal momento in cui sono stati inviati all ' esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalle dimostrazione a detta esposizione . 2 . Alle autorità doganali competenti nella Comunità deve essere presentato , nelle condizioni normali , un certificato di origine , con l ' indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorrenza , può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura dei prodotti e sulle condizioni nelle quali questi sono stati esposti . 3 . Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale , industriale , agricolo od artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri - durante la quale i prodotti restano sotto controllo della dogana . Articolo 11 I certificati , modulo A , che siano presentati alle autorità doganali competenti nella Comunità , dopo la scandenza del termine di presentazione di cui all ' articolo 7 , possono essere accettati ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 qualora l ' inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali . Oltre che nei casi predetti , le autorità doganali competenti nella Comunità possono accettare i certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenze di tale termine . Articolo 12 L ' accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all ' ufficio doganale per l ' adempimento delle formalità d ' importazione delle merci non comportano « ipso facto » l ' invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effectivamente ai prodotti presentati . Articolo 13 1 . Il controllo « a posteriori » dei certificati , modulo A , o dei formulari APR viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali competenti nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l ' autenticità del documento o l ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in questione . 2 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , me autorità doganali competenti nella Comunità rispediscono il certificato , modulo A , o il formulario APR all ' autorità governativa competente del paese beneficiario d ' esportazione , indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse accludono al formulario APR la fattura o copia della stessa , semprechù sia stata presentata , e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere le indicazioni contenute in detto certificato o formulario . Se esse decidono di sospendere l ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali competenti nella Comunità offrono all ' importatore , fatte salve le misure conservative ritenute necessarie , la possibilità di ritirare i prodotti . Articolo 14 Le note esplicative , gli elenchi A , B e C , il modello del certificato di origine , modulo A , e il modello del formulario APR , allegati al presente regolamento , anno parte integrante dello stesso . TITOLO II Articolo 15 $Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , i paesi beneficiari rispettano o fanno rispettare le regole relative all ' elaborazione e al rilascio dei certificati di origine , modulo A , nonchù le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e quelle relative alla cooperazione amministrativa figuranti negli articoli seguenti . Sezione I Elaborazione e rilascio dei certificati di origine ( modulo A ) Articolo 16 1 . Il certificato di origine è rilasciato solo su richiesta scritta dell ' esportazione o del suo rappresentante autorizzato . 2 . L ' esportatore , od il suo rappresentante , allega alla domanda qualsiasi documento giustificato utile , atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine . Articolo 17 Spetta all ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario del certificato e delle domanda siano debitamente compilati . Articolo 18 Il certificato deve essere conforme al modello figurante in allegato . Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm : è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza . Esso deve essere stampato su carta bianca collata per scrittura , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g/m2 . Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . L ' utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al retro des certificato non è obbligatoria . Ogni certificato comporta un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo . Esso è redatto in inglese o in francese e , se compilato a mano , si deve fare uso dell ' inchiostro e della scrittura a stampatello . Articolo 19 Il certificato costituisce il documento giustificativo per l ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 per cui spetta all ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l ' origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato . Articolo 20 1 . Le autorità governative del paese beneficiario procedono al rilascio del certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi come prodotti originari di tale paese ai sensi del titolo I del presente regolamento . 2 . La firma che deve essere apposta nella rubrica 11 del certificato deve essere scritta a mano . 3 . Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 , l ' autorità governativa competente ha facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedure a qualsiasi controllo che essa ritenga utile . 4 . L ' autorità governativa competente del paese beneficiario rifiuta il rilascio di un certificato qualora dai documenti esibiti risulti che i prodotti cui si riferisce non sono destinati alla Comunità nù ad un paese che conceda le preferenze e che applichi le stesse regole enunciate al titolo I del presente regolamento . Articolo 21 Il certificato è tenuto a disposizione dell ' esportazione non appena l ' esportazione reale è effettuata o assicurata . Articolo 22 Poichù la rubrica n . 12 deve essere completata con la menzione « Comunità economica europea » ovvero con la menzione di uno Stato membro come paese d ' importazione , la rubrica n . 2 del certificato di origine , formula A , non deve essere obbligatoriamente completata . Articolo 23 La sostituzione di uno o più certificati di origine , modulo A , mediante uno o più certificati di origine , modulo A , è sempre possibile , purchù sia fatta nell ' ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti . Articolo 24 1 . In via eccezionale , il certificato può essere rilasciato dopo l ' esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce allorchù non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell ' esportazione in seguito ad errori , omissioni involontarie circostanze particolari . 2 . L ' autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell ' esportazione dei prodotti in questione . I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni « DÉLIVRÉ A POSTERIORI » o « ISSUED RETROSPECTIVELY » , scritta nella rubrica n . 4 del modolo A . Articolo 25 In caso di furto , perdita o distruzione di un certificato di origine , l ' esportatore può chiedere all ' autorità governativa competente che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest ' ultima . Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente menzione « DUPLICATA » o « DUPLICATE » scritta nella rubrica n . 4 modulo A . Il duplicato , sul quale dev ' essere riprodotta la data in cui è stato rilasciato il certificato originale , ha effetto a decorrere da tale data . Sezione II Condizioni di utilizzazione dei formulari APR Articolo 26 1 . Il formulario APR , deve essere conforme al modello figurante in allegato . Tuttavia , i formulari APR in vigore nel 1978 possono essere ancora utilizzati . 2 . Il formulario APR , deve avere il formato di 210 × 148 mm , con una tolleranza massima ammessa di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza . La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scrittura , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 64 g/m2 . L ' utilizzazione della linga inglese o francese per la redazione delle note di cui al formulario APR non è obbligatoria . Su ogni formulario è iscritto un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo . 3 . È compilato un formulario APR per ogni spedizione . 4 . Il formulario è redatto e firmato dall ' esportatore o , sotto la sua responsalibità , da un suo rappresentante autorizzato . Esso è redatto in inglese o in francese . Se viene redatto a mano , deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . La firma , che deve essere apposta nel riquadro 6 del formulario , deve essere scritta a mano . 5 . Se le merci oggetto delle spedizioni sono già state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari , l ' esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nel riquadro 7 « Osservazioni » del formulario APR . sezione III Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 27 I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di certificati d ' origine nonchù il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati d ' origine . La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri . Articolo 28 Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell ' articolo 13 del titoli I , il controllo è effettuato ed i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali competenti nella Comunità entro il termine massimo di tre mesi . Essi devono permettere di determinare se il certificato di origine , modulo A , o il formulario APR contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 . $Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine , modulo A , le copie dei certificati , ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti , debbono essere conservati dall ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di almeno due anni . Articolo 29 1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 31 , le attestazioni di autenticità previste dal paragrafo 2 dell ' articolo 1 dei regolamenti ( CEE ) n . 2790/79 e ( CEE ) n . 2792/79 del Consiglio sono apposte nella rubrica n . 4 del certificato di origine , modulo A , previsto dal presente regolamento . 2 . Le attestazioni di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo la formula seguente : « L ' autoritù soussignùe certifie l ' exactitude de la description des marchandises figurant dans la case n° 7 ci dessous » o « The undersigned authority certifies the truth of the description of the goods given in box 7 below » . Queste attestazioni sono convalidate dall ' impronta del timbro dell ' autorità governativa autorizzata e dalla firma apposta a mano dal funzionario autorizzato . 3 . La decisione delle merci prevista nella rubrica n . 7 del certificato d ' origine deve essere , secondo il caso , formulata come segue : - « tabac brut ou non fabriquù du type Virginia » o « unmanufactured tobacco , Virginia type » , - eau-de-vie d ' agave « tequila en rùcipients contenant deux litres ou moins » o « agave brandy « Tequila » , in containers holding 2 litres or less » . Articolo 30 I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi , indirizzi e facsimili dell ' impronta dei timbri , delle autorità governative autorizzate a fornire le attestazioni di cui all ' articolo 29 . La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri . Articolo 31 In deroga l ' articolo 29 , paragrafi 1 e 2 e fatto salvo il disposto dell ' articolo 29 , paragrafo 3 e dell ' articolo 30 , l ' una o l ' altra attestazione succita non deve essere apposta nella rubrica n . 4 del certificato d ' origine , quando l ' autorità autorizzata a rilasciare il certificato di origine è l ' autorità governativa autorizzata a fornire la suddetta attestazione . Articolo 32 Le disposizioni du cui agli articoli 5 , paragrafo 1 , lettera c ) , e 6 , paragrafo 3 del presente regolamento , sono applicabili unicamente nel caso in cui , nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dall ' Austria , dalla Finlandia , dalla Norvegia , dalla Svezia o dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo , detti paesi applichino disposizioni simili a quelle succitate . La Commissione informa la autorità degli Stati membri dell ' adozione , da parte del o degli Stati interessati , di tali disposizioni e comunica loro la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 5 , paragrafo 1 , lettera c ) , e 6 , paragrafo 3 , nonchù delle disposizioni analoghe adottate dal o dagli Stati interessati . Articolo 33 1 . Fatto salvo l ' articolo 8 del presente regolamento , i certificati di origine , modulo a , relativi ai prodotti di cui al paragrafo 2 che , alla data dell ' entrata in vigore delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate a tali prodotti , si trovino in viaggio ovvero si trovino nella Comunità in regime di deposito provvisorio , di deposito doganale o di zona franca , possono essere presentati con i documenti che comprovino il trasporto diretto , entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento . 2 . Le disposizioni du cui al paragrafo 1 s ' applicano : - ai prodotti originari della Cina ; - ai prodotti tessili originari della Romania ; - ai prodotti tessili già ripresi all ' allegato A del regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , del 12 giugno 1979 ( 16 ) , originari dei paesi e territori di cui all ' allegato D II di detto regolamento ; - al « Trifoglio ( Trifolius sp . p . ) » della sottovoce ex 12.03 C II della tariffa doganale comune , originario dei paesi meno progrediti di cui allegato C del regolamento ( CEE ) n . 2792/79 del Consiglio . Articolo 34 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1979 . Per la Commmissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 25 . ( 4 ) GU n . L 332 del 27 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 332 del 27 . 12 . 1979 , pag . 78 . ( 3 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 69 . ( 7 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 77 . ( 8 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 83 . ( 9 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 110 . ( 10 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 118 . ( 11 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 126 . ( 12 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1979 , pag . 1 . ( 13 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 134 . ( 14 ) GU n . L 328 del 24 . 12 . 1979 , pag . 140 . ( 15 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ( 16 ) GU n . L 154 del 21 . 6 . 1979 . NOTE ESPLICATIVE Nota 1 , ad articolo 1 : L ' espressione « in un paese beneficiario » comprende egualmente le acque territoriali di tale paese . Le navi operanti in alto mare , comprese le « navi-officina » , a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca , sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario al quale esse appartengono , purchù le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n . 4 . Nota 2 , ad articolo 1 : Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici , le installazioni , le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originario dei paesi terzi . Nota 3 , ad articolo 1 : Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti . Tuttavia , questa disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballatto e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio . Nota 4 , ad articolo 2 , lettera f ) : L ' espressione « sue navi » si applica soltanto nei confronti delle navi : - che sono immatricolate o registrate dal paese beneficiario , - che battono bandiera del paese beneficiario , - che appartengono almeno per metà a cittadini del paese beneficiario , o a una società la cui sede principale sia situata in tale paese , di cui il « gerente » od i « gerenti » , il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di detto paese e di cui , inoltre , per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata , almeno la metà del capitale appartiene a detto paese , a enti pubblici o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati , - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini del paese beneficiario , - ed il cui equipaggio è composto , almeno nella proporzione del 75 % da cittadini del paese beneficiario . Nota 5 , ad articolo 4 : Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione , ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera . Per valore in dogana s ' intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 . Nota 6 L ' espressione « prodotti » utilizzata nel presente regolamento comprende anche le espressioni : articoli , merci , materie , materiali e ogni altra espressione equivalente . Nota 7 1 . Il o i certificati di origine , modulo A , di sostituzione rilasciati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 o 23 del presente regolamento , valgono come certificati di origine definitivi per i prodotti in essi descritti . Il certificato di sostituzione è redatto su domanda scritta dell ' importatore . 2 . Il certificato di sostituzione deve indicare lo Stato i cui prodotti sono considerati originari . Nella casella n . 4 , deve figurare una delle seguenti menzioni « replacement certificate » , « certificat de remplacement » , nonchù la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie . Nelle caselle da 3 a 9 e alla casella 12 , devono essere riportate sul o sui certificati di sostituzione , tutte le diciture che figurano sul certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati . 3 . L ' ufficio doganale presso il quale ha luogo l ' operazione verifica sul certificato iniziale i pesi , i numeri e la natura dei colli rispediti , indicandovi i numeri di serie del o dei certificati di sostituzione corrispondenti . Il certificato originale deve essere conservato dall ' ufficio doganale interessato per almeno due anni . 4 . Al certificato di sostituzione può essere acclusa fotocopia del certificato iniziale . ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni Prodotti ottenuti * N . della tariffaria * Denominazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » * 03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * Essicazione , salagione , immersione in salamoia di pesci ; affimucatura di pesci anche accompagnata da cottura * * 08.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati * Congelazione di ortaggi e piante mangerecce * * 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato . * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , di ortaggi e di piante mangerecce della voce n . 07.01 * * 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidrati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati * Essicazione , disidratazine , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n . 07.01 al n . 07.03 incluso * * 08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * Congelazione di frutta * * 08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , di frutta delle voci dal n . 08.01 al n . 08.09 incluso * * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) * Essicazione di frutta * * ex 11.04 * Farine dei legumi di granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o di frutta comprese al capitolo 8 * Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n . 07.05 o da frutta del capitolo 8 * * 15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati * Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 2 e 3 * * 15.06 * Altri grassi ed oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3067.1 ex 15.07 * Oli vegetali fissi fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , esclusi gli oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica , la cera di mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana * Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 7 e 12 * * 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * * 16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) preparati o conservati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * * ex 17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati nù colorati, succedanei del miele , anche misti , con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 * * 18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao * * Fabbricazione a partire da cacao in grani originario * 18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao * Fabbricazione a partire da saccarosio o per la quale vengono utilizzati prodotti delle voci dal n . 18.01 al n . 18.05 incluso , il cui valore supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * * ex 19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole od estratti di malto , anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte e zuccheri * * 19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * 19.05 * Prodotti a base di cereali , ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice » , « corn-flakes » e simili * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * 19.07 * Pane , biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta , ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , foglie di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * * 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * * 20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetito , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7 e 8 * 20.02 * Ortaggi , piante mangerecce , preparati o conservati senza acetato o acido acetico * * Fabbricazione a partire da prodotti originari del capitolo 7 * 20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 * 20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 * 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole * * Fabbricazione a partire dai prodotti originari dei capitoli 8 , 9 , 17 e 22 * 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7 , 8 e 17 * 21.04 * Salse ; condimenti composti * * Fabbricazione a partire da concentrato di pomodoro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 20.02 * * ex 21.07 * Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * * 22.02 * Limonate , acque gassosse aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta * * 22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * * 23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte , zuccheri e melassi * * ex 24.02 * Sigarette ; sigari e sigaretti ; tabacco da fumo * * Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso dei prodotti del n . 24.01 utilizzati sono prodotti originari * ex 28.38 * Solfato d ' alluminio * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 28.20 * * 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * Fabbricazione a partire da sostanze attive * * ex 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche per usi medici o chirurgici * * Fabbricazione a partire da sostanze farmaceutiche originarie * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 k g * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 32.06 * Lacche coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 32.04 e 32.05 * * 32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti morganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche , quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato * * 32.10 * Colori per la pittura artistica , l ' insegnamento , la pittura di insegne , per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento , in tubi , vasi , flaconi , scodellini e presentazioni simili , anche in pastaglie oppure in assortimenti contenenti o non , pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 32.04 al n . 32.09 incluso * * 32.12 * Mastici ( compresi i mastici e i cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 32.09 * * ex 33.06 * Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire da oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti , e resinoidi * * 34.01 * Saponi ; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone , in barre , in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani ( contenenti o non sapone ) * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 34.02 e 34.05 * * ex 35.07 * Preparazioni destinate a chiarificare la birra , composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 36.08 * Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili * Fabbricazione a partire da materie infiammabili * * 37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 37.02 * * 37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate , in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 37.01 * * 37.04 * Lastre e pellicole impressionate non sviluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 37.01 e 37.02 * * 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante , e prodotti simili , presentati allo stato di preparazioni o in forme , recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.13 * Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione , ed altri additivi preparati simili per oli minerali * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati nù compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati nù compresi altrove ad esclusione : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * * - degli oli di flemma , e dell ' olio di Dippel * * * * - degli acidi naftenici e loro sali , insolubili nell ' acqua ; degli esteri degli acidi naftenici * * * * - degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell ' acqua ; degli esteri degli acidi solfonaftenici * * * * - dei solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici , e loro sali * * * * - degli alchilbenzoli o alchilnaftaline , in miscele * * * * - degli scambiatori di toni * * * * - dei catalizzatori * * * * - delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche * * * * - dei cementi , malte e composizioni simili , refrattari * * * * - degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas * * * * - dei carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . ex 38.01 ) in composizioni metallografitiche ed altre , presentati sotto forma di placchette , di barre o di altri semiprodotti * * * * - sorbite , esclusa la sorbite della voce n . 29.04 * * * * - le acque ammoniacali e le masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione dal gas illuminante * * * ex capitolo 39 * Tessuti non compresi nella voce n . 59.08 in applicazione della nota 2A del capitolo 59 * * Fabbricazione a partire da filati * ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , e di stecche per busti , per vestiti o accessori di vestiti e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 40.05 * Lastre , foglie e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli di minerali ) o di anidride silicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparati ma non pergamenati , esclusi quelli delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * * ex 41.03 * Pelli ovine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * * ex 41.04 * Pelli caprine preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * * ex 41.05 * Pelli preparate ma non pergamenate di altri animali , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * * 41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.06 incluso ( diverse dalla pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette , croci e similari della voce n . ex 43.02 * * ex 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno , esclusi quelli di pannelli di fibre * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure * ex 44.28 * Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * Fabbricazione a partire da legno in fuscelli * * 45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 45.01 * ex 48.07 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in togli * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta * 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta * ex 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 49.11 * * 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 49.11 * * 50.04 ( 1 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 * 50.05 ( 1 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.03 , non cardati nù pettinati * ex 50.07 * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) , e di cascami di borra di seta ( roccadino e pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 o da prodotti della voce n . 50.03 , non cardati nù pettinati * 50.09 ( 2 ) * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire da prodotti della voci nn . 50.02 e 50.03 * 51.01 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.02 ( 1 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazione del catgut , di materie tessili sintetiche e artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.03 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minut * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 51.04 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 52.01 * Fili di metallo combinati con filati tessili ( tessili metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami , non cardati nù pettinati * 52.02 * Tessuti di fili di metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbigliamento , l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili , fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami * 53.06 ( 1 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 * 53.07 ( 1 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 * 53.08 ( 1 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n . 53.02 * 53.09 * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 , greggi * 53.10 * Filati di lana , di peli ( fino o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 05.03 , 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 * 53.11 ( 2 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Fabbricazione a partire da materie delle voci dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso * 53.12 ( 2 ) * Tessuti di peli grossolani o di crine * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 53.02 al n . 53.05 incluso o a partire da crine della voce n . 05.03 * 54.03 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 54.01 e 54.02 , non cardati nù pettinati * 54.04 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dalle materie delle voci nn . 54.01 e 54.02 * 54.05 ( 2 ) * Tessuti di lino o di ramiè * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 e 54.02 * 55.05 ( 1 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 e 55.03 * 55.06 ( 1 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 e 55.03 * 55.07 ( 2 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 e 55.04 * 55.08 ( 2 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 e 55.04 * 55.09 ( 2 ) * Altri tessuti di cotone * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 e 55.04 * 56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati pe la filatura * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.05 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.06 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 56.07 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * * Fabbricazione a partire delle voci nn . 56.01 , 56.02 e 56.03 * 57.06 ( 1 ) * Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * *Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 * ex 57.07 ( 1 ) * Filati di canapa * * Fabbricazione a partire da canapa greggia * ex 57.07 ( 1 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali , esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n . 57.02 al n . 57.04 * ex 57.07 * * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47 , da prodotti chimici , paste tessili o fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami , non cardati nù pettinati * 57.10 ( 2 ) * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 * ex 57.11 ( 2 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Fabbricazione a partire delle voci nn . 57.02 , 57.04 o da filati di cocco della voce n . 57.07 * ex 57.11 * Tessuti di filati di carta * * Fabbricazione a partire da carta , da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami * 58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 50.01 al n . 50.03 incluso , n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso * 58.02 * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kùlim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 50.01 al n . 50.03 incluso , n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso * 58.04 * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 58.05 * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) , esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 a n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 58.06 * Etichette , scudetti e simili , tessutti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 58.07 * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 58.08 * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 58.09 * Tulli , tulli-bobinots e tessutti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso oppure da prodotti chimici o da paste tessili * 58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da filati tessili * 59.01 * Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili * 59.02 * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili * 59.03 * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » , anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili * 59.04 * Spago , corde e funi , anche intrecciati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili * 59.05 * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituisce da filati , spago o corde * * Fabbricazione sia a partire da fibre naturali , sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 59.06 * Altri manufatti ottenuti con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Fabbricazione sia a partire da fibre naturali , sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili * 59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Fabbricazione a partire da filati * 59.08 * Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con quelle stesse materie * * Fabbricazione a partire da filati * 59.10 * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Fabbricazione a partire da filati oppure da fibre tessili * ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da filati * ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici * 59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studio per usi simili * * Fabbricazione a partire da filati * 59.13 * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ) * * Fabbricazione a partire da filati semplici * 59.14 * Lucignoli tessuti , intrecciati o a maglia , di materie tessili , per lampade , fornelli , candele e simili ; reticelle ad incandescenza , anche impregnate , e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione * * Fabbricazione a partire da filati semplici * 59.15 * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso e dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 59.16 * Nastri trasportati e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso e dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * 59.17 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso e dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili * Capitolo 60 * Maglierie * * Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate delle materie delle voci dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , da prodotti chimici o paste tessili * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * * Fabbricazione a partire da filati * 61.02 * Indumenti esterni per donna , ragazza e per bambini * * Fabbricazione a partire da filati * 61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini * * Fabbricazione a partire da filati * 61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini * * fabbricazione a partire da filati * 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi * 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami o a partire da prodotti chimici e da paste tessili * 61.07 * Cravatte * * Fabbricazione a partire da filati * 61.09 * Busti , fascette , ventriere , reggipetto , bretelle , giarrettiere , reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici * * Fabbricazione a partire da filati * 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia * * Fabbricazione a partire da filati * 61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . * * Fabbricazione a partire da filati * 62.01 * Coperte * * Fabbricazione a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso * 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi * 62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami * 62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi * ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati per prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 64.01 * Calzature con suole esterne o tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * * 64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nelle voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * * 64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * * 64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * * 65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campagne o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili * 65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da filati oppure da fibre tessili * 66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasoli-tende , gli ombrelloni e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 68.04 * Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio * Fabbricazione a partire dal carburo di silicio ( n . ex 28.56 ) * * ex 68.06 * * * * 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * Fabbricazione a partire da vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . 70.04 e 70.05 * * 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) , vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate * Fabbricazione a partire da vetri tirati , colati o laminati delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * * 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * Fabbricazione a partire del vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.07 incluso * * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 70.04 al n . 70.08 incluso * * 71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 73.07 * Ferro ed acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * * 73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * * 73.09 * Larghi piatti di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 e 73.08 * * 73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo , barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * * 73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.10 incluso , nn . 73.12 e 73.13 * * 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 incluso e n . 73.13 * * 73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 inluso * * 73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.10 * * 73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio ; rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie e cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 e 73.07 e della voce n . 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 * 74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , oggetti di viteria di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 75.02 * Barre , profilati e tili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio , lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compresi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.11 * Recipienti di alluminio per gas compresi o liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.12 * Calvi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) pesanti 1,700 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 80.02 * Barre , profilati , e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 80.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , de peso superiore a 1 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto 80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati e fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchù gli utensili per forare * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 82.06 * Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * ex capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , esclusi i prodotti della voce n . 84.15 e le macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine ( n . ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 3 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari * ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti originari * * * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari * ex capitolo 85 * Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * ( 3 ) Per stabilire il valore dei prodotti dei pezzi e delle parti , bisogna prendere in considerazione : a ) per i prodotti , le parti ed i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato , o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per i suddetti prodotti , nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ; b ) per i prodotti , pezzi e parti , diverso da quelli di cui alla lettera a ) precedente , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente regolamento che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . 85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti , e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * * * * - e che tutti i transistori siano dei prodotti originari * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione , apparecchi di radioguida , radiorilevazione , radioscandaglio e radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) sia rappresentato da prodotti originari * * * * - e che tutti i transistori siano dei prodotti originari * Capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio pe i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * ex capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , esclusi i prodotti della voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motodici e per velocipedi di ogni sorta , presentare isolamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * ex capitolo 90 * Strumenti ed apparecchi d ' ottica , per fotografia e per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici , esclusi i prodotti delle voci nn . 90.05 , 90.07 ( esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica ) , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e de i pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto 90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * ex 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , diversi da lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 , esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , ad accensione elettrica * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * 90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * 90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * 90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * ex capitolo 91 * Orologeria , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 91.01 e 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * 91.08 * * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * ex capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione ; parti , e accessori di questi strumenti e apparecchi , ed eccezione dei prodotti della voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione : * * * * - che il meno il 50 % , in valore , dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari * * * * - e che tutti i transistori utilizzati siano dei prodotti originari * Capitolo 93 * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 96.01 * Spazzole , scopo-spazzole , spazzolini , pennelli e simili , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine ; rulli per dipingere , raschini di gomma e di altre simili flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi i dischetti per bottoni e le parti di bottoni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * 98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere , e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ( 1 ) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tant o per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto . ( 2 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna della altre materie tessili che rientrano nella composizioni del tessuto misto . ( 3 ) Per stabilire il valore dei prodotti , dei prezzi e delle parti , bisogna prendere in considerazione : a ) per i prodotti , le parti ed i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per i suddetti prodotti , nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ; b ) per i prodotti , pezzi e parti , diversi da quelli di cui alla lettera a ) precedente , le disposizioni dell ' articolo 4 del regolamento che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura , ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto Prodotti ottenuti * N . della voce tariffaria * Denominazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » * * * L ' incorporazione di prodotti , parti e pezzi staccati non originari nelle macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 a 92 non impedisce il conferimento ai prodotti ottenuti del carattere di prodotti originari , a condizione che il valore non superi il 5 % del valore dei prodotti ottenuti * ex 21.03 * Senapa preparata * Fabbricazione a partire da farina di senapa * ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segatura in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm * ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segatura di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione , greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm * ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia * ex 25.19 * Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro * Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) * ex 25.32 * Terre coloranti , calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti * ex capitoli da 28 a 37 * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , eccetto l ' anidride solforica ( n . ex 28.13 ) , i tannini ( n . ex 32.01 ) , gli oli essenziali resinoidi e i sottoprodotti terpenici ( n . ex 33.01 ) , le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra , composte di papaina e bentonite e , le preparazioni , enzipatiche per il disincollaggio dei tessili ( n . ex 35.07 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto * ex 28.13 * Anidride solforica * Fabbricazione a partire da anidride solforosa * ex 32.01 * Tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali eteri , esteri ed altri derivati * Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale * ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuari della deterpenazione degli oli essenziali * Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghe , ottenuti per « enfleurage » o macerazione * ex 35.07 * Preparazioni destinate a interenire la carne e a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex capitolo 38 * Prodotti diversi delle industrie chimiche , eccetto il tallol raffinato ( n . ex 38.05 ) , la pece nera ( pece di catrame vegetale , n . ex 38.09 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto * ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio * ex 38.09 * Pece nera ( pece di catrame vegetale ) * Distillazione dal catrame di legno * capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine arificiali e lavori di tali sostanze * Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto * ex 40.01 * Lastre « crêpe » di gomma per suole * Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale * ex 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata , nudi * ex 41.01 * Pelli di ovini senza vello * Slanatura di pelli di ovini * ex 41.03 * Pelli di meticci delle Indie , riconciate * Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate * ex 41.01 * Pelli di capre delle Indie , riconciate * Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate * ex 44.22 * Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio e loro parti * Fabbricazione a partire da lengame da bottaio , anche segato sui due lati principali , m non altrimenti lavorato * ex 50.09 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzazione , desmottamento ( ùpincetage ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto ottenuto * ex 51.04 * * * ex 53.11 * * * ex 53.12 * * * ex 54.05 * * * ex 55.07 * * * ex 55.08 * * * ex 55.09 * * * ex 56.07 * * * ex 67.01 * Spolverini e scopette di piume * * * * Fabbricazione a partire da piume , parti di piume , calugine * ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazine di lavori di ardesia * ex 68.04 * Pietre per affilare , per avviare o levigare a mano , di pietre naturali , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche * Taglio , aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all ' uso a mano * ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio * ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di prodotti di mica * ex 70.10 * Bottiglie e boccette sfaccettate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 , sfaccettati * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge * ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastanote nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose ( gemme ) e da pietre semipreziose ( fini ) , gregge * ex 71.03 * Pietre sintetiche o ricostituire , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortie * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche e ricostituite , gregge * ex 71.05 * Argento e sue leghe , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi * ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti di argento , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento greggi * ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato greggi ) * ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi * ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino greggi * ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , semilavorati * Laminazione , stiratura , battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi * ex 73.15 * Acciai legati e acciati fini al carbonio : * * * - nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n . 73.06 * * - nelle forme indicate alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 * ex 74.01 * Rame da affinazione ( blisters ed altri ) * Conversione di metalline cuprifere * ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione ( blisters ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame * ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame * ex 75.01 * Nichelio greggio ( escluse le leghe di nichelio ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per via chimica di avanzi e rottami * 76.16 * Altri lavori di alluminio * Fabbricazione per la quale utilizzate delle tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non eccede 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 77.02 * Altri lavori di magnesio * Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazine a partire dal tungsteno greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore il 50 % del valore del prodotto ottenuto * ex 82.09 * Coltelli a lama trinciante e dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , esclusi i coltelli del n . 82.06 * Fabbricazione a partire da lame * ex 84.05 * Locomobili ( ad esclusione dei trattori del n . 87.01 ) e macchine semifisse , a vapore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interno , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore prodotto ottenuto * ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore prodotto ottenuto , e a condizione che almeno il 50 % , in valore , dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) sia rappresentato da prodotti originari * ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore prodotto ottenuto , e a condizione : * * * - che almeno il 50 % dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti originari * * * - che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari * ex 95.05 * Lavori di tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire da tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna d ' animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati * ex 95.08 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci semi duri , ecc . ) , lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri ecc . ) , lavorati o a partire da schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali e ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 98.11 * Pipe , comprese le teste * Fabbricazione a partire dagli sbozzi * ( 1 ) Per stabilire il valore dei prodotti dei pezzi e delle parti , bisogna prendere in considerazione : a ) per i prodotti le parti ed i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per i suddetti prodotti , nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione ; la trasformazione o il montaggio ; b ) per i prodotti , pezzi e parti , diversi da quelli di cui alla lettera a ) precedente , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente regolamento che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall ' applicazione del presente regolamento N . della voce tariffaria * Denominazione * ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali * ex 29.01 * Idrocarburi : * * - aciclici * * - cicloparaffinici e cicloolofenici , esclusi gli azuleni * * - benzolo , totuolo , xiloli * * destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi * ex 34.04 * Cere a base di paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , residui paraffinosi * ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti * Note agli elenchi A e B 1 . Gli elenchi comprendono alcuni prodotti che non beneficiano delle preferenze tariffarie ma che possono essere utilizzati nelle fabbricazioni di prodotti che beneficiano di tali preferenze . 2 . La denominazione dei prodotti nella secondo colonna degli elenchi corrisponde alla designazione che figura , per rapporto al numero della posizione tariffaria considerata , nella nomenclatura del CCD . 3 . Quando un numero della voce della nomenclatura del CCD che figura nella prima colonna dell ' elenco è preceduto da « ex » , la regola corrispondente si applica unicamente ai prodotti denominati nella seconda colonna . Formulario : vedi G.U . Il presente testo è disponibile in inglese Formulario ; vedi G.U . Il presente testo è disponibile in francese Formulario : vedi G.U .