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Document 31979D0919

79/919/CEE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 280 del 9.11.1979, p. 47–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/919/oj

31979D0919

79/919/CEE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 09/11/1979 pag. 0047


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) , categoria 11 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 79/919/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 12 ottobre 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) , categoria 11 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ,

considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa , originari di Taiwan , è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 della Commissione , del 30 dicembre 1977 ( 1 ) confermata con regolamento ( CEE ) n . 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 ( 2 ) ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 3 ) , in particolare dall ' articolo 1 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 1° ottobre 1979 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

60.02 B ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) categoria 11 * Guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 .

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 19 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 357 del 31 . 12 . 1977 , pag . 51 .

( 2 ) GU n . L 39 del 9 . 2 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .

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