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Document 31979D0919
79/919/EEC: Commission Decision of 19 October 1979 authorizing the French Republic not to apply Community treatment to gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, not elastic or rubberized, other than those of category 10, of wool, of cotton or of man-made textile fibres falling within subheading 60.02 B of the Common Customs Tariff (NIMEXE codes 60.02-50, 60, 70, 80) (category 11), originating in Taiwan and in free circulation in the other Member States (Only the French text is authentic)
79/919/CEE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
79/919/CEE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 280 del 9.11.1979, p. 47–48
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
79/919/CEE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 09/11/1979 pag. 0047
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1979 che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) , categoria 11 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/919/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 12 ottobre 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) , categoria 11 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa , originari di Taiwan , è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 della Commissione , del 30 dicembre 1977 ( 1 ) confermata con regolamento ( CEE ) n . 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 ( 2 ) ; considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ; considerando che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 3 ) , in particolare dall ' articolo 1 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 1° ottobre 1979 : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 60.02 B ( codici Nimexe : 60.02-50 , 60 , 70 , 80 ) categoria 11 * Guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * Articolo 2 La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 . Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 19 ottobre 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 357 del 31 . 12 . 1977 , pag . 51 . ( 2 ) GU n . L 39 del 9 . 2 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .