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Document 31979R2465

Regolamento (CEE) n. 2465/79 della Commissione, dell' 8 novembre 1979, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di filati di cotone originari della Turchia

GU L 280 del 9.11.1979, p. 25–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2465/oj

31979R2465

Regolamento (CEE) n. 2465/79 della Commissione, dell' 8 novembre 1979, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di filati di cotone originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 09/11/1979 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2465/79 DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 novembre 1979

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di filati di cotone originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1842/71 del Consiglio , del 21 giugno 1971 , relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonchù dall ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 ,

vista la richiesta formale presentata dal Regno Unito ,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall ' articolo 3 del suddetto regolamento ,

considerando che le importazioni di filati di cotone sono notevolmente aumentate sul mercato della Comunità ; che esse hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro ; che in particolare nel corso degli ultimi dodici mesi nel Regno Unito sono stati soppressi , nel settore della filatura del cotone , 3424 posti di lavoro a seguito della chiusura di dodici fabbriche ; che la chiusura di altre tre fabbriche è prevista durante il mese di novembre 1979 , con la perdita di altri 574 impieghi ;

considerando che a motivo di detta situazione , le importazioni di filati di cotone originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono attualmente subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa , tanto nel quadro di accordi bilaterali quanto in base a regimi autonomi ;

considerando che l ' incremento estremamente rapido in questi mesi delle importazioni nel Regno Unito di filati di cotone originari della Turchia ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione di detto mercato ;

Importazione del Regno Unito * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 ( 8 mesi ) * Quota della Turchia ( 8 mesi 1979 ) * sulle importazioni totali del Regno Unito * nel consumo totale nel Regno Unito *

3 240 tonnellate * 2 232 tonnellate * 5 870 tonnellate * 4 562 tonnellate * 22,4 % * 5,5 % *

considerando che detto incremento richiede un ' azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori del Regno Unito ed una grave alterazione della situazione economica nella suddetta regione della Comunità ; che esso giustifica l ' attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà , a norma dell ' articolo 60 del protocollo addizionale all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ,

( 1 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' importazione nel Regno Unito di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto ( voce 55.05 della tariffa doganale comune ) , originari di Turchia , è sottoposta , fino al 31 dicembre 1979 , ad un limite quantitativo di 428 tonnellate .

2 . Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento .

3 . I limiti quantitativi regionali fissati nel paragrafo 1 sono gestiti conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1023/70 del Consiglio , del 25 maggio 1970 , relativo all ' instaurazione di una procedura comune per la gestione dei contingenti quantitativi ( 1 ) .

4 . La messa in libera pratica negli altri Stati membri dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 rimane subordinata alla presentazione di un certificato d ' importazione previsto dal regolamento ( CEE ) n . 1251/78 della Commissione ( 2 ) .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso scade il 31 dicembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 novembre 1979 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 124 dell ' 8 . 6 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 155 del 13 . 6 . 1978 , pag . 12 .

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