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Document 31979R1469
Commission Regulation (EEC) No 1469/79 of 13 July 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat flour as food aid for the Arab Republic of Egypt.
Regolamento (CEE) n. 1469/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d' Egitto a titolo di aiuto
Regolamento (CEE) n. 1469/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d' Egitto a titolo di aiuto
GU L 177 del 14.7.1979, p. 46–48
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1979
Regolamento (CEE) n. 1469/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d' Egitto a titolo di aiuto
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 14/07/1979 pag. 0046 - 0048
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1469/79 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1979 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d ' Egitto a titolo di aiuto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 , visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi dei cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il parere del comitato monetario , considerando che l ' 8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l ' intenzione di concedere , sotto forma di farina , nel quadro di un ' azione comunitaria , l ' equivalente di 90 000 tonnellate di frumento tenero , ossia 64 800 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d ' Egitto a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979 ; considerando che ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ; considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d ' imbarco ; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario ; considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che , data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte , occorre tener conto dell ' incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ; considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l ' offerta migliore ; considerando che risulta necessario precisare , per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell ' operazione di cui trattasi nei termini previsti , chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ; considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica araba d ' Egitto ; considerando che è opportuno incaricare l ' organismo d ' intervento francese dell ' esecuzione dell ' aggiudicazione di cui trattasi ; considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara , nonchù di quelle approvate dall ' organismo d ' intervento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È indetto un bando di gara per la fornitura , nel quadro di un ' azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica araba d ' Egitto , di 64 800 tonnellate di farina di frumento tenero . 2 . Il bando di gara verrà realizzato in Francia , in 6 partite di 10 000 t ( partite da 1 a 6 ) e 1 partita di 4 800 t ( partita n . 7 ) . 3 . Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità . 4 . Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità . 5 . Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 68 chilogrammi netti nel perimetro di imbarco . Tale merce deve essere depositata nel luogo indicate dal paese destinatario o dal suo mandatario , mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall ' aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione . Uno dei tre tipi d ' imballaggio seguente potrà essere utilizzato : - sacchi di iuta di un peso minimo di 515 g , - sacchi di cotone , - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 271 g . I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull ' imballaggio esterno nel modo seguente : « Wheat Flour - Gift of the European Economic Community to Egypt » . Per un eventuale rinsaccamento , l ' aggiudicatario fornisce 2 % dei sacchi vuoti , nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce , ma con l ' iscrizione seguita da una « R » maiuscola . Articolo 2 1 . Il bando di gara di cui all ' articolo 1 avrà luogo il 27 luglio 1979 . 2 . La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 27 luglio 1979 alle ore 12 . 3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara è fatta almeno sette giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte . Articolo 3 1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara . 2 . Le offerte devono recare fra l ' altro l ' indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare , qualora sia dichiarato aggiudicatario , le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi . 3 . Ai fini della comparabilità delle offerte , ogni offerta è corretta all ' occorrenza dell ' importo compensativo adesione e dell ' importo compensativo monetario applicabili , il giorno della data limite per la presentazione delle offerte , all ' esportazione dallo Stato membro indicato nell ' offerta in applicazione del paragrafo 2 . La correzione si effettua : - aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata , - diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata . L ' importo compensativo monetario è , se del caso , convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando : - nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mentenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % , il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ; - negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte . Articolo 4 È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l ' offerta più favorevole , tenuto conto dell ' adattamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 . Tuttavia , se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato , l ' organismo d ' intervento può annullare il bando di gara . Articolo 5 1 . Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto . La cauzione viene svincolata : - per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ; - per l ' aggiudicatario , dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell ' esemplare n . 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell ' offerta , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 ; - per l ' aggiudicatario , pe quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore . 2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro . Articolo 6 1 . Il prodotto di cui all ' articolo 1 , in ordine alla fornitura alla Repubblica araba d ' Egitto , deve corrispondere alle caratteristiche seguenti : Farina di frumento tenero : - umidità : massimo 15 % ; - acidità : massimo 4 ml NaOH n per 100 g ( calcolata sulla sostanza secca ) ; - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca . Se il prodotto di cui all ' articolo 1 non corrispondente alle caratteristiche precitate , viene rifiutato e rimane di proprietà dell ' aggiudicatario . 2 . L ' offerta relativa al prodotto di cui all ' articolo 1 , per la fornitura alla Repubblica araba d ' Egitto , deve essere fatta per le caratteristiche seguenti : Farina di frumento tenero : - umidità : massimo 15 % ; - acidità : massimo 4 ml NaOH n per 100 g ( calcolata sulla sostanza secca ) ; - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca . Articolo 7 1 . L ' organismo d ' intervento francese è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento . 2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara , specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario . 3 . Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara , l ' organismo d ' intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara , compreso il pagamento all ' aggiudicatario . In tal caso , l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento dello Stato membro interessato , fornendogli tutti gli elementi d ' informazione necessari . Inoltre , l ' importo dell ' offerta accettata , convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , secondo comma , viene pagato all ' aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara . 4 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario le seguenti informazioni : a ) dopo ogni spedizione , un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ; b ) la data di partenza delle navi . L ' organismo d ' intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve . 5 . Nel caso in cui l ' organismo d ' intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario , esso trasmette , al più presto , a quest ' ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione . Articolo 8 Un certificato di presa in conto è rilasciato all ' aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco , o , in mancanza di tale ricevente , all ' organismo d ' intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l ' imbarco . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 luglio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 89 . ( 4 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 5 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .