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Document 31979R0083

    Regolamento (CEE) n. 83/79 della Commissione, del 17 gennaio 1979, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d' intervento in virtù dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 e modifica taluni prezzi di vendita

    GU L 13 del 19.1.1979, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/83/oj

    31979R0083

    Regolamento (CEE) n. 83/79 della Commissione, del 17 gennaio 1979, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d' intervento in virtù dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 e modifica taluni prezzi di vendita

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1979 pag. 0010 - 0014


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 83/79 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 1979

    che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismo d ' intervento in virtù dei regolamenti ( CEE ) n . 2073/74 e ( CEE ) n . 1027/78 e modifica taluni prezzi di vendita

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2073/74 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2165/78 ( 4 ) , e il regolamento ( CEE ) n . 1027/78 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2545/78 ( 6 ) , fissano taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d ' intervento rispettivamente prima del 1° novembre 1977 e prima del 1° aprile 1978 ; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l ' opportunità di sostituire tali date con quelle del 1° marzo 1978 e del 1° agosto 1978 ;

    considerando che , per quanto riguarda taluni prodotti detenuti dall ' organismo d ' intervento del Regno Unito , occorre uniformare i prezzi di vendita dei quarti provenienti da « Steers M » e da « Steers H » , onde facilitarne lo smercio ;

    considerando che l ' andamento dei prezzi sul mercato mondiale hanno reso necessario la modifica dei prezzi di vendita dei quarti anteriori e dei quarti posteriori detenuti da taluni organismi d ' intervento e destinati ad essere esportati ;

    considerando che occorre prevedere una migliore ripartizione delle carni in questione nel caso che i quantitativi disponibili siano limitati , onde non scoraggiare gli interessati impossibilitati a presentare per tempo le proprie offerte ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . La data del 1° novembre 1977 di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2073/74 , è sostituita dalla data del 1° marzo 1978 .

    2 . La data del 1° aprile 1978 di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 , è sostituita dalla data del 1° agosto 1978 .

    Articolo 2

    Qualora i quantitativi disponibili presso un organismo d ' intervento siano inferiori a quelli per i quali sono presentate domande di acquisto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento , queste domande si considerano presentate contemporaneamente .

    Articolo 3

    1 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2073/74 è sostituito dall ' allegato I del presente regolamento .

    2 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 è sostituito dall ' allegato II del presente regolamento .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 17 gennaio 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 216 del 7 . 8 . 1974 , pag . 11 .

    ( 4 ) GU n . L 254 del 16 . 9 . 1978 , pag . 11 .

    ( 5 ) GU n . L 132 del 20 . 5 . 1978 , pag . 53 .

    ( 6 ) GU n . L 307 dell ' 1 . 11 . 1978 , pag . 10 .

    ALLEGATO I

    Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti ( 1 )

    Vedi G.U .

    ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .

    ITALIA

    - Quarti anteriori , taglio a 8 costole , il pancettone fa parte del quarto anteriore , provenienti dai :

    Vitelloni 1 * 129,087 *

    Vitelloni 2 * 123,058 *

    Vacche 1 * 101,948 *

    Vacche 2 * 88,885 *

    - Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai :

    Vitelloni 1 * 199,152 *

    Vitelloni 2 * 190,093 *

    Vacche 1 * 157,231 *

    Vacche 2 * 136,668 *

    Vedi G.U .

    ALLEGATO II

    Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti ( 1 )

    Vedi G.U .

    ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .

    ITALIA

    - Quarti anteriori , taglio a 8 costole , il pancettone fa parte del quarto anteriore , provenienti dai :

    Vitelloni 1 * 122,537 *

    Vitelloni 2 * 116,182 *

    Vacche * 98,183 *

    Vacche 2 * 83,357 *

    - Quarti posteriori , a taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai :

    Vitelloni 1 * 176,877 *

    Vitelloni 2 * 167,782 *

    Vacche 1 * 141,410 *

    Vacche 2 * 118,675 *

    Vedi G.U .

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