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Document 31977R1079

    Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 131 del 26.5.1977, p. 6–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; abrogato da 31993R1029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1079/oj

    31977R1079

    Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 131 del 26/05/1977 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0079
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0148
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0148


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1079/77 DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 1977

    relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che c la situazione del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari è caratteristiche dall ' esistenza di eccedenze strutturali , dovute a uno squilibrio tra la domanda e l ' offerta dei prodotti disciplinati dal regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 4 ) ;

    considerando che , per ripristinare gradualmente un maggiore equilibrio tra la produzione e il fabbisogno del mercato e per rendere meno gravosi gli oneri occasionati alla Comunità dalla situazione attuale , e in particolare dalle considerevoli eccedenze , è opportuno stabilire una connessione più diretta tra la produzione e lo smaitimento dei prodotti lattiero-caseari ; che a tal fine è necessario , tenendo conto dell ' importanza degli interessi pubblici in gioco , istituire per un periodo pluriennale un prelievo di corresponsabilità , gravante uniformemente su tutte le consegne di latte alle latterie , nonchù su alcune vendite di prodotti lattiero-casearii alla fattoria ;

    considerando che , per non compromettere il conseguimento degli obiettivi definiti dalla direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 5 ), modificata dalla direttiva 76/400/CEE ( 6 ) , è opportuno astenersi dal riscuotere il prelievo nelle regioni montane delimitate in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , di detta direttiva ;

    considerando che , per quanto riguarda le vendite alla fattoria e tenuto conto delle possibilità di controllo , l ' applicazione del prelievo deve essere limitata a quei quantitativi di latte utilizzati alla fattoria per la fabbricazione di burro o crema che - in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 876/77 ( 8 ) - determinano la concessione di un aiuto per il latte scremato ottenuto con tale utilizzazione ;

    considerando che , per motivi d ' ordine amministrativo , è necessario disporre che , ove possibile , il prelievo venga trattenuto dagli acquirenti del latte sulle somme dovute ai produttori ;

    considerando che è necessario prevedere , in connessione con il prelievo , misure specifiche atte a facilitare l ' ampliamento dei mercati e lo smaltimento delle eccedenze sul mercato comunitario e su quello mondiale ;

    considerando che il complesso delle misure previste nel presente regolamento è destinato a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e a completare così l ' attuale sistema di intervento ; che è necessario quindi far sì che i prelievi e le spese occazionate dalle misure specifiche siano computati nel quadro del regime di finanziamento della politica agricola comune ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Durante il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine della campagna lattiera 1979/1980 , un prelievo di corresponsabilità è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte forniti a un ' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di questo prodotto , nonchù , nei casi definiti all ' articolo 3 , paragrafo 2 , per i quantitativi di latte da lui venduti sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari .

    2 . Il prelievo non viene tuttavia riscosso nelle regioni montane delimitate ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della direttiva 75/268/CEE .

    Articolo 2

    1 . Il livello del prelievo viene fissato , previa consultazione delle organizzazioni di produttori associati a livello comunitario da parte della Commissione , secondo la procedura descritta all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , anteriormente al 1° novembre per la campagna lattiera successiva .

    2 . L ' importo del prelievo tiene conto della situazione del mercato , delle previsioni in materia di domanda e offerta dei prodotti lattiero-caseari , nonchù dell ' evoluzione delle scorte .

    3 . Il prelievo non può essere inferiore all ' 1,5 % nù superiore al 4 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione .

    Per il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e al fine della campagna lattiera 1977/1978 , il prelievo è fissato all ' 1,5 % del prezzo indicativo del latte .

    4 . Nel caso di una campagna lattiera il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può modificare il livello del prelievo in vigore , rispettando i limiti definiti al paragrafo 3 , primo comma , qualora ciò sia reso necessario da un notevole mutamento dei criteri di cui al paragrafo 2 . Tuttavia , la differenza tra il prelievo fissato in virtù del paragrafo 1 e il nuovo prelievo non può superiore l ' 1 % del prezzo indicativo del latte .

    Articolo 3

    1 . In caso di consegna a un ' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte , l ' acquirente del latte trattiene il prelievo sulla somma da pagare al produttore ; l ' acquirente in questione ne versa l ' importo ogni mese , per il mese precedente , all ' organismo competente designato a tal fine da ciascuno Stato membro .

    2 . Se il latte è venduto dal produttore di latte sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari , il prelievo viene da lui pagato all ' organismo competente per quei quantitativi di latte impiegati per la fabbricante , nella fattoria , di burro e crema che beneficiano di un aiuto in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento ( CEE ) n . 986/68 .

    Articolo 4

    1 . Secondo la procedura descritta all ' articolo 6 vengono adottate misure volte ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari .

    2 . Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono misure aventi per oggetto :

    - l ' ampliamento dei mercati all ' interno della Comunità ,

    - l ' ampliamento dei mercati fuori della Comunità ,

    - la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti qualitativamente migliori .

    3 . Prima di ciascun periodo di applicazione del prelievo , da stabilire in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , la Commissione trasmette al Consiglio il programma delle misure di cui al paragrafo 2 che intende adottare nel corso della campagna lattiera successiva .

    Articolo 5

    1 . Per quanto attiene al finanziamento della politica agricola comune , il prelievo corresponsabilità e le misure di cui all ' articolo 4 sono considerati come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli .

    2 . In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , il funzionamento delle misure di cui all ' articolo 4 può essere limitato ad una parte delle relative spese .

    3 . Secondo la procedura descritta all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , possono essere stabilite modalità d ' applicazione del paragrafo 1 .

    Articolo 6

    $Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura prevista all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 31 .

    ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

    ( 5 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1976 , pag . 21 .

    ( 7 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

    ( 8 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 24 .

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