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Document 31977R0488

Regolamento (CEE) n. 488/77 della Commissione, del 10 marzo 1977, recante modalità d' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979

GU L 65 del 11.3.1977, p. 20–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/488/oj

31977R0488

Regolamento (CEE) n. 488/77 della Commissione, del 10 marzo 1977, recante modalità d' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1977 pag. 0020 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0216


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 488/77 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1977

recante modalità d ' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977 , 1978 e 1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 339/77 del Consiglio , del 14 febbraio 1977 , che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

considerando che , onde rispondere agli obiettivi del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , occorre precisare le condizioni per la concessione dell ' aiuto di cui all ' articolo 4 dello stesso regolamento ; che a tal fine è opportuno definire le superfici interessate e gli impegni che devono essere assunti dai richiedenti ;

considerando che , qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 di detto regolamento , occorre garantire che le operazioni di riconversione si concretino effettivamente in un beneficio per i coltivatori , segnatamente tramite la fornitura di piantine e la presa in consegna , da parte degli enti e dei trasformatori menzionati nello stesso articolo , del tabacco ottenuto dalla riconversione ;

considerando che , per garantire l ' efficacia del regime , e indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nella domande di concessione dell ' aiuto e verificare la loro esattezza ;

considerando che occorre accertare prima del versamento dell ' aiuto che le superfici oggetto della domanda siano state effettivamente riconvertite dalla varietà Beneventano ad altre varietà ; che tale accertamento deve dal luogo al rilascio di un attestato con il quale il richiedente possa comprovare l ' effettiva esecuzione delle operazioni richieste ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 339/77 limita , rispetto al raccolto 1975 , i quantitativi di tabacco Beneventano che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti in causa ; che è necessario stabilire le norme di riduzione dei conferimenti applicabili a tutti i venditori ; che a tal fine occorre applicare , secondo necessità , al quantitativo offerto all ' intervento da ciascun venditore un coefficiente di superamento che esprime in percentuali i quantitativi totali offerti all ' intervento eccedenti i quantitativi totali ammissibili ; che i quantitativi del raccolto di riferimento sono costituiti da tabacco in colli ; che , per rendere i quantitativi di tabacco in foglia che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti 1977 , 1978 e 1979 equivalenti ai quantitativi ammissibili di tabacco in colli , occorre applicare loro il coefficiente per perdite di peso utilizzato per la fissazione dei premi ;

considerando che , per l ' applicabilità delle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , la Commissione deve essere informata delle operazioni di riconversione e dei risultati conseguiti ; che occorre pertanto stabilire le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e le date limite per la loro comunicazione ;

considerando che è necessario controllare l ' osservanza degli impegni contratti dai beneficiari ; che , fatto salvo il disposto del regolamento ( CE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 3 ) , occorre inoltre prevedere sanzioni per i casi di inadempienza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' aiuto speciale di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 339/77 è concesso alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento .

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , ne informano la Commissione e adottano i provvedimenti necessari affinchù gli enti e i trasformatori menzionati in detto articolo assicurino ai tabacchicoltori ;

- il versamento del 65 % dell ' aiuto riscosso , al prorata delle superfici riconvertite ;

- la fornitura , fra l ' altro , delle piantine di tabacco necessarie per la riconversione delle superfici sotto contratto ;

- la presa in consegna totale , alle condizioni normali , del tabacco ottenuto dalla riconversione e prodotto sotto contratto .

Articolo 3

1 . Anteriormente al 1° giugno di ciascuna delle annate di raccolta considerate , i tabacchicoltori di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 devono presentare domanda scritta all ' autorità competente designata dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti .

2 . Qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 di detto regolamento , la domanda è presentata dagli enti e dai trasformatori menzionati nello stesso articolo .

Articolo 4

La domanda per la concessione dell ' aiuto speciale deve recare fra l ' altro :

1 . il nome e l ' indirizzo del richiedente ;

2 . l ' indicazione :

a ) della superficie coltivata a Beneventano nel 1976 che figura nei contratti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1726/70 della Commissione , del 25 agosto 1970 , che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia ( 4 ) ;

b ) della superficie riconvertita verso altre varietà per il raccolto o i raccolti precedenti ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 339/77 ;

c ) della superficie per la quale l ' aiuto è richiesto per il raccolto in causa ;

d ) delle varietà sostitutive ;

e ) dell ' impegno di non ripiantare , per un periodo di 5 anni a decorrere dal raccolto in causa , tabacco della varietà Beneventano sulle superfici corrispondenti a quelle oggetto della domanda ;

f ) qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , la domanda deve recare inoltre ;

aa ) l ' elenco dei tabacchicoltori a nome dei quali essa è presentata e , per ciascuno di essi , le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) , c ) , d ) ed e ) ;

bb ) copia dei contratti di produzione di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CE ) n . 339/77 conclusi tra il trasformatore richiedente e detti tabacchicoltori ;

cc ) il numero di piantine , per varietà , fornite dal richiedente agli stessi tabacchicoltori ;

dd ) l ' impegno di versare a ciascuno dei tabacchicoltori , al prorata delle superfici riconvertite , una somma uguale al 65 % dell ' aiuto riscosso .

Articolo 5

1 . Dopo ricevimento della domanda e anteriormente al 1° agosto dell ' anno in causa , l ' autorità competente procede alla verifica delle indicazioni menzionate all ' articolo 4 , paragrafo 2 , ed accerta che sulle superfici oggetto della domanda il numero di piantine di ciascuna varietà corrisponda , in normali condizioni di coltivazione , alle forniture dichiarate .

2 . Dopo tali controlli e dopo aver registrato gli impegni di cui all ' articolo 4 , firmati dal richiedente , l ' autorità competente constata la ricevibilità della domande e rilascia , entro 30 giorni e anteriormente al 31 agosto dell ' anno in causa , un attestato per le superfici di beneficiare dell ' aiuto .

Articolo 6

L ' importo dell ' aiuto è versato al richiedente al più tardi 3 mesi dopo il rilascio dell ' attestato di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 .

Articolo 7

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , il richiedente versa entro un mese dal versamento dell ' aiuto a ciascuno dei tabacchicoltori in nome dei quali ha chiesto l ' aiuto , al prorata delle superfici riconvertite , una somma pari al 65 % dell ' aiuto riscosso e trasmette all ' organismo competente la prova dell ' avvenuto versamento al tabacchicoltore .

Articolo 8

1 . I quantitativi totali della varietà Beneventano che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti 1977 , 1978 e 1979 ammontano rispettivamente al 75 % , al 60 % e al 35 % dei quantitativi totali di tabacco in colli di detta varietà offerti all ' intervento per il raccolto 1975 .

2 . Il quantitativo ammissibile per venditore è fissato applicando all ' occorrenza al quantitativo da questi offerto all ' intervento un coefficiente di superamento . Tale coefficiente esprime in percentuale i quantitativi totali offerti all ' intervento eccedenti i quantitativi totali ammissibili .

3 . Le quantità di tabacco presentate all ' intervento in foglia sono convertite in quantità di tabacco in colli applicando il coefficiente 1,149 .

Articolo 9

Durante il periodo di esecuzione delle operazioni di riconversione , gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione :

1 . anteriormente al 1° agosto :

- le superfici per le quali è stato chiesto l ' aiuto e le varietà sostitutive ;

2 . anteriormente al 31 dicembre :

a ) le superfici per le quali è stato concesso l ' aiuto

- per varietà .

- per beneficiario ;

b ) le previsioni per queste stesse superfici relative ai quantitativi di tabacco che verranno raccolti , ed eventualmente i quantitativi effettivamente raccolti

- per varietà ;

c ) a decorrere dal 1978 , le previsioni relative ai quantitativi che verranno presi in consegna dall ' organismo d ' intervento , ed eventualmente i quantitativi effettivamente presi in consegna per i raccolti precedenti

- per varietà

Articolo 10

Gli Stati membri interessati controllano se gli impegni di cui all ' articolo 4 sono stati assolti . Essi informano la Commissione dei risultati del controllo entro e non oltre il 1° luglio 1984 .

Articolo 11

1 . Fatto salvo l ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , gli Stati membri adottano , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative nazionali , le misure necessarie per recuperare le somme pagate , qualora gli impegni di cui all ' articolo 4 non siano assolti .

Essi informano la Commissione delle misure adottate e in particolare comunicano periodicamente la situazione delle relative procedure amministrative e giudiziarie .

2 . Le somme recuperate sono versate agli organismi o servizi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia .

3 . Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 48 del 19 . 2 . 1977 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 94 del 29 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 191 del 27 . 8 . 1970 , pag . 1 .

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