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Document JOL_1977_065_R_0001_005

    Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
    Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine

    GU L 65 del 11.3.1977, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    31977R0482

    Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il regno del marocco, concernente taluni vini originari del marocco che beneficiano di una denominazione d'origine

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1977 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0213
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 482/77 DEL CONSIGLIO

    dell ' 8 marzo 1977

    recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la raccomandazione della Commissione ,

    considerando che il 27 aprile 1976 è stato firmato l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ;

    considerando che l ' accordo provvisorio ( 1 ) per l ' applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell ' accordo di cooperazione , firmato alla stessa data , è entrato in vigore il 1° luglio 1976 ;

    considerando che è opportuno concludere l ' accordo sotto forma di scambio di lettere , previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , del succitato accordo di cooperazione e dall ' articolo 14 , paragrafo 2 , del succitato accordo provvisorio , concernente l ' entrata in vigore del regime contemplato in detti articoli per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , regime in virtù del quale le importazioni di detti nella Comunità sono esentate da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco .

    concernente l ' entrata in vigore , per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , del regime previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , regime in virtù del quale le importazioni di detti vini nella Comunità sono esentate da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl , è concluso a nome della Comunità .

    Il testo dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere è allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità ( 2 ) .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 8 marzo 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . OWEN

    ( 1 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 98 .

    ( 2 ) La data della firma dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

    ACCORDO

    sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine

    Signor ambasciatore ,

    ho l ' onore d ' informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatro salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate :

    - BERKANE ,

    - SAIS ,

    - BENI M ' TIR ,

    - GUERROUANE ,

    - ZEMMOUR ,

    - ZENNATA .

    Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti :

    a ) i recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ;

    b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ;

    c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ;

    d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ;

    e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl .

    Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio .

    La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 .

    La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede .

    Voglia gradire , signor ambasciatore , i sensi delle mia più alta considerazione .

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Signor ... . ,

    mi pregio di accusare la ricezione della sua lettera in data odierna , il cui testo è riportato in appresso :

    « ho l ' onore d ' informarLe che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatto salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate :

    - BERKANE ,

    - SAIS ,

    - BENI M ' TIR ,

    - GUERROUANE ,

    - ZEMMOUR ,

    - ZENNATA .

    Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti :

    a ) recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ;

    b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ;

    c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ;

    d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ;

    e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl .

    Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio .

    La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 .

    La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede . » .

    Ho l ' onore di confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede .

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione .

    Per il governo del

    Regno del Marocco

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