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Document JOL_1977_065_R_0001_005
Council Regulation (EEC) No 482/77 of 8 March 1977 concluding the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco concerning certain wine originating in Morocco and entitled to a designation of origin #Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco concerning certain wine originating in Morocco and entitled to a designation of origin
Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
GU L 65 del 11.3.1977, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il regno del marocco, concernente taluni vini originari del marocco che beneficiano di una denominazione d'origine
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1977 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 482/77 DEL CONSIGLIO dell ' 8 marzo 1977 recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che il 27 aprile 1976 è stato firmato l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ; considerando che l ' accordo provvisorio ( 1 ) per l ' applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell ' accordo di cooperazione , firmato alla stessa data , è entrato in vigore il 1° luglio 1976 ; considerando che è opportuno concludere l ' accordo sotto forma di scambio di lettere , previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , del succitato accordo di cooperazione e dall ' articolo 14 , paragrafo 2 , del succitato accordo provvisorio , concernente l ' entrata in vigore del regime contemplato in detti articoli per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , regime in virtù del quale le importazioni di detti nella Comunità sono esentate da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco . concernente l ' entrata in vigore , per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , del regime previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , regime in virtù del quale le importazioni di detti vini nella Comunità sono esentate da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl , è concluso a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità ( 2 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 8 marzo 1977 . Per il Consiglio Il Presidente D . OWEN ( 1 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 98 . ( 2 ) La data della firma dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine Signor ambasciatore , ho l ' onore d ' informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatro salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate : - BERKANE , - SAIS , - BENI M ' TIR , - GUERROUANE , - ZEMMOUR , - ZENNATA . Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti : a ) i recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ; b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ; c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ; d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ; e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl . Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio . La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 . La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede . Voglia gradire , signor ambasciatore , i sensi delle mia più alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee Signor ... . , mi pregio di accusare la ricezione della sua lettera in data odierna , il cui testo è riportato in appresso : « ho l ' onore d ' informarLe che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatto salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate : - BERKANE , - SAIS , - BENI M ' TIR , - GUERROUANE , - ZEMMOUR , - ZENNATA . Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti : a ) recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ; b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ; c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ; d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ; e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl . Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio . La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 . La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede . » . Ho l ' onore di confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede . Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione . Per il governo del Regno del Marocco