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Dokument 31975R2753

Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

GU L 281 del 1.11.1975, s. 94—94 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 31/08/1975

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2753/oj

31975R2753

Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0094 - 0094
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0231


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2753/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' articolo 8 dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea un ' associazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime speciale all ' importazione di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ; che l ' instaurazione di tale regione presuppone l ' adozione di norme d ' applicazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , accluso all ' accordo , che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , è quello fissato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 2 ) , diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata .

Articolo 2

Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall ' entrata in vigore dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione .

Articolo 3

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1464/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Parere reso il 16 ottobre 1975 ( non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 197 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 91 .

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