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Document 31975R2749
Regulation (EEC) No 2749/75 of the Council of 29 October 1975 on the reduction in the levy applicable to certain imports of feed grain into the Italian Republic as from the 1973/74 marketing year
Regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana
Regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana
GU L 281 del 1.11.1975, p. 88–88
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1979; sostituito da 31978R1765
Regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0088 - 0088
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2749/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativa alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 23 , paragrafo 1 , secondo comma , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 23 del regolamento citato prevede che , per le campagne di commercializzazione successive a quella 1972/1973 , l ' importo della diminuzione del prelievo , applicabile alle importazioni per via marittima in Italia , di cereali foraggeri sarà fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione ; considerando che , al fine di consentire l ' adattamento del mercato italiano al regime comune , occorre instaurare una degressività di tale importo , ripartita nelle cinque campagne a partire da quella 1973/1974 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' importazione per via marittima di orzo , di avena , di granturco , di sorgo e di miglio nella Repubblica italiana durante la campagna di commercializzazione 1973/1974 , detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo di 6 unità di conto per tonnellate . Questo importo è successivamente ridotto di 1,50 unità di conto all ' inizio di ciascuna delle quattro campagne successive . Articolo 2 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1359/73 del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativo alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana ( 2 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1973 , pag . 32 .