Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2749

Regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana

GU L 281 del 1.11.1975, p. 88–88 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1979; sostituito da 31978R1765

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2749/oj

31975R2749

Regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0088 - 0088


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2749/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativa alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 23 , paragrafo 1 , secondo comma ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 23 del regolamento citato prevede che , per le campagne di commercializzazione successive a quella 1972/1973 , l ' importo della diminuzione del prelievo , applicabile alle importazioni per via marittima in Italia , di cereali foraggeri sarà fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione ;

considerando che , al fine di consentire l ' adattamento del mercato italiano al regime comune , occorre instaurare una degressività di tale importo , ripartita nelle cinque campagne a partire da quella 1973/1974 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' importazione per via marittima di orzo , di avena , di granturco , di sorgo e di miglio nella Repubblica italiana durante la campagna di commercializzazione 1973/1974 , detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo di 6 unità di conto per tonnellate . Questo importo è successivamente ridotto di 1,50 unità di conto all ' inizio di ciascuna delle quattro campagne successive .

Articolo 2

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1359/73 del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativo alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana ( 2 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1973 , pag . 32 .

Top