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Document 31975R2746

Regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo

GU L 281 del 1.11.1975, p. 78–81 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2746/oj

31975R2746

Regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0078 - 0081
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0218
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0073


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2746/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che le restituzioni all ' esportazione di prodotti soggetti all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali devono essere fissate secondo taluni criteri adottati per consentire di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale , rispettando gli obiettivi generali dell ' organizzazione comune ; che a tal fine è necessario tener conto da un lato della situazione dell ' approvvigionamento di cereali e dei loro prezzi nella Comunità e , dall ' altro , della situazione sul mercato mondiale per quanto riguarda e prezzi dei cereali ed i prezzi dei prodotti cerealicoli ;

considerando che , date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi dei cereali sul mercato mondiale e la disparità dei prezzi ai quali i cereali sono offerti dai diversi paesi su tale mercato , occorre , per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità , tenuto conto in particolare delle spese commerciali e di resa , fissare la restituzione tenendo conto della differenza fra i prezzi rappresentativi della Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che , per rendere possibili le esportazioni di farine , semole e semolini , gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione dell ' importo delle restituzioni sono , da un lato , i prezzi dei cereali ed i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati nella Comunità nonchù il valore dei sottoprodotti e , dell ' altro , le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale ;

considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 consente di determinare in anticipo la restituzione per le esportazioni di farine , di semole e di semolini ; che , data la pratica del contratto a termine nel commercio internazionale di detti prodotti , occorre prevedere la determinazione anticipata della restituzione per una esportazione da realizzarsi successivamente ;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell ' importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione sia delle condizioni particolari d ' importazione di taluni paesi di destinazione ;

considerando che , in determinate situazioni e particolarmente in periodo di incertezza o di notevoli fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale , occorre assicurare una gestione più ordinata delle esportazioni ; che la fissazione della restituzione mediante aggiudicazione sembra un mezzo idoneo al raggiungimento di tale obiettivo ;

considerando che , per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità , è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità ;

considerando che , per assicurare agli operatori della Comunità restituzioni di importo sufficientemente stabile , è opportuno fissare il periodo durante il quale tali restituzioni possono essere mantenute invariate , salvo modifiche eventualmente decise nell ' intervallo , in applicazione dell ' articolo 16 , paragrafo 2 , quarto comma , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ;

considerando che la concessione di una restituzione per cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata ; che il rimborso , a determinate condizioni , del prelievo riscosso all ' importazione è sufficiente per consentire la reimmissione di detti cereali sul mercato mondiale ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni all ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a ) la situazione e le prospettive di evoluzione

- sul mercato della Comunità , dei prezzi dei cereali e delle disponibilità ;

- sul mercato mondiale , dei prezzi dei cereali , nonchù dei prezzi dei prodotti del settore dei cereali ;

b ) gli obiettivi dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali , volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi ;

c ) l ' interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d ) l ' aspetto economico delle esportazioni previste .

Articolo 3

Per i prodotti di cui all ' articolo 1, lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici :

a ) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l ' esportazione ;

b ) corsi più favorevoli costatati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori ;

c ) spese di commercializzazione e spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità di cui alla lettera a ) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono tali mercati , nonchù spese commerciali e di resa sul mercato mondiale .

Articolo 4

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , la restituzione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d ' entrata che sarà valido nel mese dell ' esportazione , è applicata , su richiesta dell ' interessato da presentare al momento del deposito della domanda di titolo , ad un ' esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo . Si può fissare un correttivo . Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest ' ultima venga stabilita anticipatamente . La fissazione di questo correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura ; tuttavia , se necessario , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa , può modificare i correttivi nell ' intervallo .

2 . Le restituzioni vengono fissate tenendo conto dei seguenti criteri specifici :

a ) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati della Comunità ;

b ) quantitativi di cereali necessari per la fabbricazione dei prodotti considerati e valore dei sottoprodotti ;

c ) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale .

Articolo 5

1 . La restituzione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 può essere eventualmente fissata mediante aggiudicazione . Oggetto di tale aggiudicazione è l ' ammontare della restituzione .

2 . Le modalità d ' applicazione del paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 6

1 . Per il frumento tenero , il frumento duro , la segala , l ' orzo ed il granturco raccolti nella Comunità che si trovano in stock alla fine di una campagna di commercializzazione , provenienti dal raccolto di tale campagna e che sono esportati come tali o sotto la forma di prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 fra l ' inizio della campagna seguente e le date da determinare , la restituzione può essere aumentata di un importo compensativo .

Il Consiglio , che delibera ogni anno prima del 15 marzo , su proposta della Commissione , a maggioranza qualificata , indica , se del caso , i cereali che beneficiano delle disposizioni del comma precedente .

2 . Per ciascuno dei cereali , l ' importo compensativo è uguale alla differenza fra il prezzo indicativo valido nell ' ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della nuova campagna .

Tuttavia , tale importo viene diminuito dell ' indennità già accordata in applicazione del paragrafo 2 e , se del caso , del paragrafo 1 dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . 3 . L ' importo compensativo viene accordato solo nel caso in cui le scorte raggiungano una quantità minima .

Articolo 7

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario , la restituzione per la Comunità può essere , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , differenziata secondo la destinazione .

Articolo 8

1 . La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

- sono stati esportati fuori della Comunità ,

- sono , per quanto riguarda i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , di origine comunitaria , salvo nel caso di applicazione dell ' articolo 10 del presente regolamento .

2 . In caso di applicazione dell ' articolo 7 la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione .

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma , secondo la procedura di cui al paragrafo 3 , fatte salve condizioni da determinare , tali da offrire garanzie equivalenti .

3 . Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 9

Le restituzioni per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 vengono fissate almeno una volta al mese .

Articolo 10

Nessuna restituzione viene accordata all ' esportazione di prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi , salvo che l ' esportatore fornisca la prova

- dell ' identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

- del pagamento del prelievo all ' atto dell ' importazione di tale prodotto .

In tal caso la restituzione è uguale , per ciascun prodotto , al prelievo riscosso all ' importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell ' esportazione ; se il prelievo riscosso all ' importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell ' esportazione , la restituzione è uguale a quest ' ultima .

Articolo 11 1 . Il regolamento n . 139/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 87/75 ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2453/67 .

( 3 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975 , pag . 3 .

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n . 139/67/CEE * Presente regolamento *

articolo 4 bis * articolo 5 *

articolo 5 * articolo 6 *

articolo 6 * articolo 7 *

articolo 7 * articolo 8 *

articolo 8 * articolo 9 *

articolo 9 * articolo 10

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