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Document 31975R2745

Regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali

GU L 281 del 1.11.1975, p. 76–77 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2745/oj

31975R2745

Regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0076 - 0077
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0216
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0071


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2745/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il prezzo d ' entrata comune è l ' unico elemento di protezione del mercato della Comunità e che , qualora delle merci importate giungessero su detto mercato a prezzi inferiori ai prezzi d ' entrata , il normale smaltimento dei cereali interni sarebbe gravemente minacciato ; che , quando il prelievo è fissato in anticipo , occorre pertanto stabilire il supplemento di cui all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 di modo che il prodotto importato sotto questo regime giunga sul mercato della Comunità in condizioni tali da non poterne compromettere l ' equilibrio ;

considerando che , a tal fine , è necessario coprire , mediante tale supplemento , l ' importo risultante dalla differenza tra il prezzo cif e un prezzo cif determinato per gli acquisti a termine , qualora quest ' ultimo sia ad esso inferiore , prendendo in considerazione le offerte rappresentative della tendenza effettiva del mercato a termine ;

considerando che esistono casi eccezionali in cui circostanze particolari provocano sul mercato dei cereali notevoli modifiche di prezzi ; che , per evitare che queste ultime abbiano conseguenze pregiudizievoli sul mercato dei cereali della Comunità , è opportuno prevedere in siffatto caso la possibilità di fissare l ' aliquota del supplemento a un livello superiore a quello risultante dell ' applicazione della regola normale in modo da coprire la differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d ' acquisto a termine , o di sospendere temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo , oppure di ridurre il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione preliminare del prelievo ;

considerando che , mediante il meccanismo dei supplementi , occorre incitare l ' importatore ad osservare il termine che egli stesso ha indicato al momento della domanda di fissazione anticipata del prelievo , conformemente all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , tenendo conto al tempo stesso del fatto che le condizioni d ' acquisto abituali nel commercio internazionale dei cereali e l ' incertezza della durata dei trasporti non consentono , in numerosi casi , di effettuare l ' importazione durante il mese indicato nel titolo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' importo dei supplementi di cui all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , stabilito in unità di conto per tonnellata , è identico per tutta la Comunità .

La tabella dei supplementi comprende un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi successivi fino al termine del periodo di validità del titolo .

Articolo 2

Quando , per uno dei prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , il prezzo cif è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto , l ' aliquota del supplemento è uguale alle differenza tra questi due prezzi , fatte salve le disposizioni che seguono .

Articolo 3

1 . Il prezzo cif è il prezzo cif determinato , conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , il giorno della fissazione della tabella dei supplementi .

2 . Il prezzo cif d ' acquisto a termine è il prezzo cif determinato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , calcolato tuttavia sulla base delle offerte porti Mare del Nord e valevole ;

a ) per un ' importazione da effettuare nel mese durante il quale è stato rilasciato il titolo , per imbarco durante detto mese ;

b ) per un ' importazione da effettuare nel mese successivo a quello durante il quale è rilasciato il titolo , per imbarco durante il mese successivo al mese di rilascio del titolo ;

c ) per un ' importazione da effettuare durante gli ultimi mesi di validità del titolo , per imbarco nel mese che precede quello in cui è prevista l ' importazione .

Articolo 4

Se il prezzo cif è uguale al prezzo cif d ' acquisito a termine o è superiore a detto prezzo di un importo non superiore a 0,125 unità di conto per tonnellata , l ' aliquota del supplemento è uguale a 0 unità di conto .

Articolo 5

1 . L ' importo del supplemento che figura nella tabella in vigore per un determinato prodotto e un determinato termine deve essere adeguato quando l ' applicazione delle norme definite agli articoli precedenti implica una modifica di detto importo superiore a 0,125 unità di conto .

2 . Una tabella rimane in vigore fino a quando la Commissione non ne ha istituita una nuova .

Articolo 6

1 . Qualora serie difficoltà minaccino , in seguito ad importazioni in prospettiva , di pregiudicare il mercato comunitario del prodotto in oggetto , l ' aliquota del supplemento può essere fissata temporaneamente a un livello più elevato di quello risultante dagli articoli precedenti .

2 . Tuttavia per il mese durante il quale è stato rilasciato il titolo , l ' ammontare del supplemento non può superare l ' importo risultante dagli articoli precedenti .

3 . L ' ammontare del supplemento non può superare l ' importo risultante dagli articoli precedenti di oltre :

a ) 0,50 unità di conto per il mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato il titolo ;

b ) 0,75 unità di conto per gli altri mesi di validità del titolo , ad eccezione dell ' ultimo mese per il quale l ' aumento del supplemento può raggiungere 1,25 unità di conto .

Articolo 7

1 . Nei casi eccezionali in cui circostanze particolari provochino sul mercato dei cereali notevoli modifiche di prezzo , non prevedibili tenendo conto della situazione dell ' offerta e della domanda sul mercato mondiale , l ' aliquota del supplemento può essere fissata a un livello più elevato di quello risultante dalle disposizioni degli articoli precedenti .

2 . L ' ammontare del supplemento non può essere aumentato di un importo superiore alla differenza tra il prezzo cif fissato per ciascun prodotto e l ' ultimo prezzo cif fissato per ciascun prodotto prima che i prezzi abbiano subito l ' influenza delle circostanze particolari di cui al paragrafo 1 .

Articolo 8

Nei casi di cui all ' articolo 7 , la fissazione anticipata del prelievo conformemente all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 può essere sospesa , oppure il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo può essere ridotto , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 9

Le modalità relative al supplemento previsto nella tabella applicabile nei casi eccezionali possono essere adottate , ove occorra , secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 10

1 . Il regolamento n . 140/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2435/70 ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 11

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2456/67 .

( 3 ) GU n . L 262 del 3 . 12 . 1970 , pag . 3 .

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