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Document 31975R2745
Regulation (EEC) No 2745/75 of the Council of 29 October 1975 on rules for the advance fixing of levies on cereals
Regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali
Regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali
GU L 281 del 1.11.1975, p. 76–77
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766
Regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0076 - 0077
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0216
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0071
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2745/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che il prezzo d ' entrata comune è l ' unico elemento di protezione del mercato della Comunità e che , qualora delle merci importate giungessero su detto mercato a prezzi inferiori ai prezzi d ' entrata , il normale smaltimento dei cereali interni sarebbe gravemente minacciato ; che , quando il prelievo è fissato in anticipo , occorre pertanto stabilire il supplemento di cui all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 di modo che il prodotto importato sotto questo regime giunga sul mercato della Comunità in condizioni tali da non poterne compromettere l ' equilibrio ; considerando che , a tal fine , è necessario coprire , mediante tale supplemento , l ' importo risultante dalla differenza tra il prezzo cif e un prezzo cif determinato per gli acquisti a termine , qualora quest ' ultimo sia ad esso inferiore , prendendo in considerazione le offerte rappresentative della tendenza effettiva del mercato a termine ; considerando che esistono casi eccezionali in cui circostanze particolari provocano sul mercato dei cereali notevoli modifiche di prezzi ; che , per evitare che queste ultime abbiano conseguenze pregiudizievoli sul mercato dei cereali della Comunità , è opportuno prevedere in siffatto caso la possibilità di fissare l ' aliquota del supplemento a un livello superiore a quello risultante dell ' applicazione della regola normale in modo da coprire la differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d ' acquisto a termine , o di sospendere temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo , oppure di ridurre il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione preliminare del prelievo ; considerando che , mediante il meccanismo dei supplementi , occorre incitare l ' importatore ad osservare il termine che egli stesso ha indicato al momento della domanda di fissazione anticipata del prelievo , conformemente all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , tenendo conto al tempo stesso del fatto che le condizioni d ' acquisto abituali nel commercio internazionale dei cereali e l ' incertezza della durata dei trasporti non consentono , in numerosi casi , di effettuare l ' importazione durante il mese indicato nel titolo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' importo dei supplementi di cui all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , stabilito in unità di conto per tonnellata , è identico per tutta la Comunità . La tabella dei supplementi comprende un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi successivi fino al termine del periodo di validità del titolo . Articolo 2 Quando , per uno dei prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , il prezzo cif è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto , l ' aliquota del supplemento è uguale alle differenza tra questi due prezzi , fatte salve le disposizioni che seguono . Articolo 3 1 . Il prezzo cif è il prezzo cif determinato , conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , il giorno della fissazione della tabella dei supplementi . 2 . Il prezzo cif d ' acquisto a termine è il prezzo cif determinato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , calcolato tuttavia sulla base delle offerte porti Mare del Nord e valevole ; a ) per un ' importazione da effettuare nel mese durante il quale è stato rilasciato il titolo , per imbarco durante detto mese ; b ) per un ' importazione da effettuare nel mese successivo a quello durante il quale è rilasciato il titolo , per imbarco durante il mese successivo al mese di rilascio del titolo ; c ) per un ' importazione da effettuare durante gli ultimi mesi di validità del titolo , per imbarco nel mese che precede quello in cui è prevista l ' importazione . Articolo 4 Se il prezzo cif è uguale al prezzo cif d ' acquisito a termine o è superiore a detto prezzo di un importo non superiore a 0,125 unità di conto per tonnellata , l ' aliquota del supplemento è uguale a 0 unità di conto . Articolo 5 1 . L ' importo del supplemento che figura nella tabella in vigore per un determinato prodotto e un determinato termine deve essere adeguato quando l ' applicazione delle norme definite agli articoli precedenti implica una modifica di detto importo superiore a 0,125 unità di conto . 2 . Una tabella rimane in vigore fino a quando la Commissione non ne ha istituita una nuova . Articolo 6 1 . Qualora serie difficoltà minaccino , in seguito ad importazioni in prospettiva , di pregiudicare il mercato comunitario del prodotto in oggetto , l ' aliquota del supplemento può essere fissata temporaneamente a un livello più elevato di quello risultante dagli articoli precedenti . 2 . Tuttavia per il mese durante il quale è stato rilasciato il titolo , l ' ammontare del supplemento non può superare l ' importo risultante dagli articoli precedenti . 3 . L ' ammontare del supplemento non può superare l ' importo risultante dagli articoli precedenti di oltre : a ) 0,50 unità di conto per il mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato il titolo ; b ) 0,75 unità di conto per gli altri mesi di validità del titolo , ad eccezione dell ' ultimo mese per il quale l ' aumento del supplemento può raggiungere 1,25 unità di conto . Articolo 7 1 . Nei casi eccezionali in cui circostanze particolari provochino sul mercato dei cereali notevoli modifiche di prezzo , non prevedibili tenendo conto della situazione dell ' offerta e della domanda sul mercato mondiale , l ' aliquota del supplemento può essere fissata a un livello più elevato di quello risultante dalle disposizioni degli articoli precedenti . 2 . L ' ammontare del supplemento non può essere aumentato di un importo superiore alla differenza tra il prezzo cif fissato per ciascun prodotto e l ' ultimo prezzo cif fissato per ciascun prodotto prima che i prezzi abbiano subito l ' influenza delle circostanze particolari di cui al paragrafo 1 . Articolo 8 Nei casi di cui all ' articolo 7 , la fissazione anticipata del prelievo conformemente all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 può essere sospesa , oppure il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo può essere ridotto , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Articolo 9 Le modalità relative al supplemento previsto nella tabella applicabile nei casi eccezionali possono essere adottate , ove occorra , secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Articolo 10 1 . Il regolamento n . 140/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2435/70 ( 3 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 11 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2456/67 . ( 3 ) GU n . L 262 del 3 . 12 . 1970 , pag . 3 .