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Document 31975R2739

    Regolamento (CEE) n. 2739/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme generali che regolano la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

    GU L 281 del 1.11.1975, p. 51–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2739/oj

    31975R2739

    Regolamento (CEE) n. 2739/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle norme generali che regolano la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0051 - 0053


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2739/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    relativo alle norme generali che regolano da denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 4 , e l ' articolo 16 , paragrafo 5 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che i metodi di denaturazione devono essere sufficientemente efficaci onde evitare che il cereale denaturato possa essere nuovamente immesso sul mercato , tale e quale o sotto forma di prodotto trasformato , come idoneo al consumo umano ; che , a tal fine , è necessario stabilire mezzi tecnici che offrano un minimo di garanzia a tal riguardo e prevedere che in nessun caso i mezzi effettivamente impiegati dagli Stati membri possano dar luogo ad un grado di denaturazione inferiore ;

    considerando che visto lo scopo perseguito , la denaturazione è giustificata solo se riguarda i cereali panificabili rispondenti a caratteristiche qualitative minime ; che , d ' altra parte le spese di denaturazione e di controllo possono giustificarsi soltanto per un quantitativo minimo determinare di cereali ;

    considerando che gli elementi utilizzati per fissare il premio di denaturazione possono variare notevolmente durante la campagna e di conseguenza ridurre o accrescere l ' interesse degli operatori a praticare la denaturazione , compromettendo quindi l ' equilibrio del mercato , soprattutto quando la situazione del mercato dei cereali rischia di obbligare gli organismi d ' intervento ad effettuare acquisti considerevoli ; che pertanto , malgrado la necessità di rendere noto l ' importo del premio prima dell ' inizio della campagna , è opportuno permettere tale modifica quando l ' equilibrio del mercato rischia di essere compromesso per i motivi sopra indicati ;

    considerando che la denaturazione effettuata dagli organismi d 'intervento può essere un mezzo atto a facilitare lo smercio sul mercato a condizioni favorevoli dei cereali che sono stati oggetto d 'un intervento ; che è quindi opportuno che i cereali denaturati da detti organismi rispondano alle stesse qualità minime di quelli che possono essere oggetto d ' un premio di denaturazione ;

    considerando che il frumento tenero e la segala , una volta denaturati , presentano caratteristiche tali che consentono , per determinare utilizzazioni , di sostituirli all ' orzo e al granturco ; che occorre pertanto vigilare affinchù la denaturazione non perturbi il mercato di questi due ultimi cereali ;

    considerando che , a motivo delle possibilità di sostituzione fra il frumento tenero denaturato e l ' orzo , è necessario fissare la restituzione accordata al frumento tenero denaturato in funzione di quella accordata all ' orzo ; considerando che , qualora l ' Italia faccia ricorso alle possibilità che le sono offerte dall ' articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 i cereali da foraggio introdotti in tale paese con diminuzione del prelievo vengono a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto al frumento tenero denaturato che può essere loro sostituito ; che la regolamentazione comunitaria ha lo scopo di creare sul mercato interno una situazione competitiva tra il frumento tenero denaturato e l ' orzo ; che occorre pertanto instaurare un regime di sovvenzioni destinato a ristabilire l ' equilibrio tra il mercato del frumento tenero denaturato e quello degli altri cereali foraggio ;

    considerando che , per conseguire tale obiettivo , è opportuno prevedere , come per i cereali da foraggio , che lo Stato membro di provenienza possa versare allo speditore che ne faccia richiesta la sovvenzione che l ' Italia deve concedere per le consegne di frumento tenero denaturato , obbligando lo Stato membro di provenienza ad informare la Repubblica italiana di tale versamento ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla denaturazione del frumento tenero e della segala di qualità panificabile , di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

    Articolo 2

    1 . I mezzi impiegati per la denaturazione devono garantire che il frumento tenero e la segala denaturati non possano più essere utilizzati per il consumo umano .

    2 . Tali mezzi devono offrire una garanzia almeno uguale a quella che sarebbe offerta da un metodo di riferimento da stabilire .

    Articolo 3

    I cereali da denaturare devono rispondere a caratteristiche qualitative e quantitative minime da stabilire .

    Articolo 4

    1 . Il premio di denaturazione del frumento tenero , il cui importo può essere variabile , viene fissato prima dell ' inizio di ogni campagna e per la durata di essa , a condizione da determinare .

    Il premio può tuttavia essere modificato durante la campagna in caso di rischio di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali .

    2 . Il premio è accordato a richiesta dell ' interessato , purchù le prescrizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 8 siano osservate .

    3 . Gli organismi d ' intervento possono ugualmente procedere alla denaturazione dei cereali che detengono , purchù le prescrizioni di cui all ' articolo 2 e le caratteristiche qualitative di cui all' articolo 3 siano osservate .

    Articolo 5

    Il prezzo al quale gli organismi d ' intervento vendono il frumento tenero e la segala denaturati nonchù l ' importo del premio di denaturazione , devono essere fissati ad un livello tale da non perturbare i mercati dell ' orzo e del granturco .

    Articolo 6

    In caso di esportazione di frumento tenero denaturato , la restituzione viene calcolata in base alla restituzione concessa per una esportazione d ' orzo .

    Articolo 7

    Qualora l ' Italia faccia ricorso alle disposizioni di cui all ' articolo 23 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 essa accorda per le consegne via mare di frumento tenero denaturato in provenienza dagli altri Stati membri una sovvenzione uguale alla diminuzione del prelievo applicata alle importazioni di orzo effettuate per la stessa via , a meno che detta sovvenzione sia stata , su richiesta dello speditore , versata a quest ' ultimo dallo Stato membro di provenienza , che ne informa senza indugio la Repubblica italiana . Quest ' ultima tiene costantemente informati tutti gli Stati membri dell ' importo della sovvenzione in vigore .

    Articolo 8

    Per dare diritto al premio , le operazioni di denaturazione devono essere realizzate previo accordo e sotto controllo dell ' organismo d ' intervento .

    Articolo 9

    1 . Il regolamento n . 172/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2096/68 ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

    Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2602/67 .

    ( 3 ) GU n . L 308 del 23 . 12 . 1968 , pag . 12 .

    ALLEGATO

    Tabella di concordanza

    Regolamento n . 172/67/CEE * Presente regolamento *

    articolo 6 bis * articolo 7 *

    articolo 7 * articolo 8

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