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Document JOL_1975_106_R_0004_010

    Regolamento (CEE) n. 896/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia
    Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

    GU L 106 del 26.4.1975, p. 4–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    31975R0896

    Regolamento ( CEE ) n. 896/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1975 pag. 0004
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0006
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0158
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0158


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 896/75 DEL CONSIGLIO

    del 18 marzo 1975

    per la conclusione del protocollo complementare all ' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la raccomandazione della Commissione ,

    considerando che , in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee , è opportuno concludere il protocollo complementare all ' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il protocollo complementare all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia è concluso a nome della Comunità .

    Il testo del protocollo figura in allegato .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all ' articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ( 1 ) .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 18 maggio 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R . RYAN

    ( 1 ) La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

    all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

    da un lato ,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA ,

    dall ' altro ,

    HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 5 ottobre 1973 :

    Articolo 1

    Il testo dell ' accordo è modificato come segue :

    1 . articolo 4 , paragrafo 2 : le parole « , la Norvegia » sono soppresse ;

    2 . articolo 4 , paragrafo 2 e articolo 5 , paragrafo 3 , secondo comma : è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d ' Irlanda del Nord » ;

    3 . articolo 5 , paragrafo 3 , primo comma : le parole « al protocollo n . 1 » sono sostituite dalle parole « ai protocolli nn . 1 e 2 » ; secondo comma dello stesso paragrafo : le parole « il protocollo n . 1 » sono sostituite dalle parole « i protocolli nn . 1 e 2 » ;

    Articolo 2

    Il testo del protocollo n . 1 è modificato come segue :

    1 . articolo 1 , paragrafi 3 e 4 e articolo 3 , lettera f ) , secondo comma , primo trattino : le parole « , la Norvegia » sono soppresse ;

    2 . articolo 4 , paragrafi 2 e 3 : le parole « , dalla Norvegia » sono soppresse ; paragrafo 5 , lettera b ) : le parole « , Norvegia » sono soppresse ;

    3 . allegato A : sono soppresse la parola « NORVEGIA , » nel titolo e la colonna « Norvegia » ;

    4 . allegato E e allegato G : sono soppresse le parole « , della Norvegia » nei titoli e le colonne « Norvegia » .

    Articolo 3

    Il testo del protocollo n . 2 è modificato come segue :

    1 . articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , in limine e sub i ) , secondo trattino : le parole « , la Norvegia » sono soppresse ;

    2 . articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , sub i ) e paragrafo 3 : è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » .

    Articolo 4

    Il testo del protocollo n . 3 è modificato come segue :

    1 . Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , in limine è sostituito dal seguente testo :

    « 1 . Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Finlandia , da un lato , l ' Austria , l ' Islanda , la Norvegia , il Portogallo , la Svezia e la Svizzera , dall ' altro , nonchù tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo , si considerano parimenti : » ;

    2 . articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , in limine e lettera a ) e punto B , in limine e lettera a ) : le parole « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

    3 . articolo 7 : le parole « della Norvegia , » sono inserite tra le parole « dell ' Islanda » e « del Portogallo » ;

    4 . il testo dell ' articolo 23 , paragrafi 2 e 3 , è sostituito dal seguente testo :

    « 2 . Senza pregiudizio dell ' articolo 1 del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinchù le merci possano beneficiare in Finlandia delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia e contemplate nell ' articolo 3 , paragrafo 1 , dell ' accordo , i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto , in questi due paesi , di restituzione di dazi doganali , nù beneficiare di un ' esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all ' articolo 25 , paragrafo 1 , del presente protocollo ;

    3 . Senza pregiudizio dell ' articolo 1 , del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali finlandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinchù le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell ' articolo 3 , paragrafo 1 , dell ' accordo , i prodotti importati e messi in opera in Finlandia non possono essere oggetto , in Finlandia , di restituzione di dazi doganali , nù beneficiare di un ' esenzione da tali in qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all ' articolo 25 paragrafo 1 , del presente protocollo . » ;

    5 . articolo 24 , paragrafo 2 , terzo trattino : le parole « la Norvegia , » sono soppresse ; quinto trattino dello stesso paragrafo : le parole : « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

    6 . articolo 26 : le parole « la Norvegia , » sono inserite tra le parole « l ' Islanda , » e « il Portogallo » ;

    7 . articolo 27 , paragrafi 1 e 2 : le parole « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

    8 . allegato I : le parole « , in Norvegia » sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13 .

    Articolo 5

    Nel protocollo n . 4 è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » .

    Articolo 6

    Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese , finlandese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascuno di detti testi facente ugualmente fede .

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