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Document 21975A0529(01)

    Protocollo complementare all' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    GU L 106 del 26.4.1975, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1975/895/oj

    Related Council regulation

    21975A0529(01)

    Protocollo complementare all' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1975 pag. 0002
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0156
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0156


    PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    da un lato,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    dall'altro,

    HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

    Articolo 1

    Il testo dell'accordo è modificato come segue: 1. articolo 4, paragrafo 2 : le parole «, la Norvegia» sono soppresse;

    2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma : è soppressa la seguente parte di frase : «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

    3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma : le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2» ; secondo comma dello stesso paragrafo : le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;

    4. articolo 36, primo comma : la parola «, norvegese» è soppressa;

    5. alla fine dell'accordo : sono soppresse le seguenti formule: - «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,

    - «For Rådet for De Europeiske Fellesskap».

    Articolo 2

    Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue: 1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino : le parole «, la Norvegia» sono soppresse;

    2. articolo 4, paragrafi 2 e 3 : le parole «, della Norvegia» e «, la Norvegia» sono soppresse rispettivamente ; articolo 6, paragrafo 6, secondo comma : le parole «, dalla Norvegia» sono soppresse;

    3. allegato A : sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia»;

    4. allegato E : la colonna «Norvegia» è soppressa.

    Articolo 3

    Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue: 1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino e paragrafo 2, secondo comma : le parole «, la Norvegia» sono soppresse;

    2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3 : è soppressa la seguente parte di frase : «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

    Articolo 4

    Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue: 1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:

    «1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l'Austria, da un lato, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti :»;

    2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a) : le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

    3. articolo 7 : le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda,» e «del Portogallo»;

    4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente testo:

    «2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Austria delle disposizioni tariffarie in vigore in Austria e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo;

    3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali austriache rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Austria non possono essere oggetto, in Austria, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

    5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino : le parole «la Norvegia,» sono soppresse ; quinto trattino dello stesso paragrafo : le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi».

    6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto : le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;

    7. articolo 26 : le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»;

    8. articolo 27, paragrafi 1 e 2 : le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

    9. allegato I : le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

    Articolo 5

    Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase : «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

    Articolo 6

    Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule: - «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,

    - «For Rådet for De Europeiske Fellesskap».

    Articolo 7

    Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

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