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Document 31975L0130

Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri

GU L 48 del 22.2.1975, p. 31–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1992; abrogato da 31992L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/130/oj

31975L0130

Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 22/02/1975 pag. 0031 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0030


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1975

relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri

( 75/130/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta , tra l ' altro , la fissazione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada effettuati in partenza dal o a destinazione del territorio di uno Stato membro o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ; che dette norme dovranno essere stabilite in modo da permettere uno sviluppo , nel progresso , delle tecniche di trasporto in funzione della complementarità tra modi di trasporto nonchù dei prezzi e delle esigenze specifiche degli operatori e degli utenti dei trasporti ;

considerando che l ' utilizzazione della tecnica strada/ferrovia nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada costituisce su lunghe distanze una forma d ' esercizio proficua sul piano economico ; che essa snellisce la circolazione stradale , aumentandone in tal modo la sicurezza ; che essa si inserisce parallelamente in un ' azione di protezione dell ' ambiente ; che la liberalizzazione da ogni restrizione quantitativa e la soppressione di svariati vincoli di ordine amministrativo tuttora in vigore ne facilita lo sviluppo ; che , per evitare abusi , devono essere previste misure di controllo ;

considerando che sembra opportuno introdurre tale sistema per un periodo di durata sufficiente per consentire di definire , in base all ' esperienza acquisita , il regime applicabile successivamente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva , si intende per

- « trasporti combinati strada/ferrovia » i trasporti stradali di merci tra Stati membri per i quali il veicolo trattore , l ' autocarro , il rimorchio , il semirimorchio o le loro sovrastrutture amovibili sono trasportati per ferrovia dalla stazione adeguata di carico del veicolo più vicina al punto di carico della merce fino alla stazione adeguata di scarico del veicolo più vicina al punto di scarico della merce ;

- « sovrastruttura amovibile » la parte di un veicolo destinata a ricevere il carico , munita di piedi d ' appoggio e che , mediante un dispositivo che fa parte del veicolo , può essere da esso staccata e ad esso reintegrata .

2 . Ai sensi della presente direttiva , non si considera trasporto combinato strada/ferrovia un trasporto che utilizza la ferrovia in primo luogo per superare un ostacolo naturale .

Articolo 2

Ogni Stato membro dovrà esonerate da qualsiasi regime di contingentamento e di autorizzazione , al più tardi entro il 1° ottobre 1975 , i trasporti combinati di cui all ' articolo 1 .

Articolo 3

In caso di trasporto combinato per conto terzi , il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all ' articolo 6 del regolamento n . 11 del Consiglio , del 27 giugno 1960 , riguardante l ' abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell ' articolo 79 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea ( 3 ) , deve essere completato con l ' indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo . Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie nelle stazioni in questione , al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia .

Articolo 4

1 . In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario , gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi che l ' amministrazione ferroviaria , o un organo da essa incaricato , ha riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell ' autocarro , del rimorchio , del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili .

2 . Gli Stati membri possono abilitare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia , mediante il trasporto combinato strada/ferrovia .

Articolo 5

Entro il 30 giugno 1975 gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate per garantire l ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 6

La presente direttiva non modifica le condizioni vigenti in ciascuno Stato membro relative all ' ammissione alla professione di trasportatore stradale e all ' accesso al mercato dei trasporti .

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 1977 , la Commissione riferirà al Consiglio sull ' applicazione della presente direttiva e presentera le proposte del caso .

La presente direttiva resta in vigore fino al 31 dicembre 1978 . Il Consiglio , su proposta della Commissione , delibererà entro tale data sul regime da applicare successivamente .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 febbraio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 138 del 31 . 12 . 1972 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . C 131 del 13 . 12 . 1972 , pag . 21 .

( 3 ) GU n . 52 del 16 . 8 . 1960 , pag . 1121/60 .

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