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Document 31972R2682
Regulation (EEC) No 2682/72 of the Council of 12 December 1972 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
Regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
Regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
GU L 289 del 27.12.1972, p. 13–32
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(9-28.12) pag. 42 - 61
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980; abrogato da 31980R3035
Regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 27/12/1972 pag. 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0036
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0042
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0196
++++ ( 1 ) GU N . 117 DEL 19 . 6 . 1967 , PAG . 2269/67 . ( 2 ) GU N . L 264 DEL 23 . 11 . 1972 , PAG . 1 . ( 3 ) GU N . 117 DEL 19 . 6 . 1967 , PAG . 2293/67 . ( 4 ) GU N . L 132 DEL 18 . 6 . 1971 , PAG . 1 . ( 5 ) GU N . 174 DEL 31 . 7 . 1967 , PAG . 1 . ( 6 ) GU N . 308 DEL 18 . 12 . 1967 , PAG . 1 . ( 7 ) GU N . L 148 DEL 28 . 6 . 1968 , PAG . 13 . ( 8 ) GU N . L 148 DEL 3 . 7 . 1971 , PAG . 3 . ( 9 ) GU N . L 29 DEL 5 . 2 . 1969 , PAG . 1 . ( 10 ) GU N . L 151 DEL 30 . 6 . 1968 , PAG . 3 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2682/72 DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 1972 CHE STABILISCE , PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO , LE REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE E I CRITERI PER STABILIRE IL LORO IMPORTO IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 13 GIUGNO 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2429/72 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 16 , PARAGRAFO 5 , VISTO IL REGOLAMENTO N . 122/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 13 GIUGNO 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE UOVA ( 3 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1261/71 ( 4 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 2 , QUARTO COMMA , VISTO IL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 25 LUGLIO 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL RISO ( 5 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2429/72 , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 5 , VISTO IL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 18 DICEMBRE 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 6 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2429/72 , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 2 , QUINTO COMMA , VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 DEL CONSIGLIO , DEL 27 GIUGNO 1968 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 7 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1410/71 ( 8 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 3 , VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , CONSIDERANDO CHE I REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI SUMMENZIONATI PREVEDONO CHE , NELLA MISURA NECESSARIA PER CONSENTIRE L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI IN QUESTIONE SOTTO FORMA DI ALCUNE MERCI TRASFORMATE NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO , SULLA BASE DEI CORSI O DEI PREZZI DI DETTI PRODOTTI PRATICATI SUL MERCATO MONDIALE , LA DIFFERENZA TRA DETTI CORSI O PREZZI E I PREZZI NELLA COMUNITA PUO ESSERE COPERTA MEDIANTE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE ; CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 204/69 ( 9 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2429/72 , HA STABILITO , PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO , LE REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE E I CRITERI PER STABILIRE IL LORO IMPORTO ; CHE LE DISPOSIZIONI DI DETTO REGOLAMENTO SONO STATE TUTTAVIA MODIFICATE A PIU RIPRESE E TALORA IN MANIERA SOSTANZIALE ; CHE , DI CONSEGUENZA , PER MAGGIORE CHIAREZZA ED EFFICACIA AMMINISTRATIVA , CONVIENE PROCEDERE A UN RIFACIMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE IN MATERIA APPORTANDOVI TALUNI RITOCCHI CHE L'ESPERIENZA HA RESO OPPORTUNI ; CONSIDERANDO CHE LE MERCI POSSONO ESSERE OTTENUTE , SIA DIRETTAMENTE A PARTIRE DA PRODOTTI DI BASE , SIA A PARTIRE DA PRODOTTI DERIVATI DALLA LORO TRASFORMAZIONE , SIA A PARTIRE DA PRODOTTI ASSIMILATI A UNA DI QUESTE DUE CATEGORIE ; CHE E OPPORTUNO FISSARE LE REGOLE APPLICABILI , NELL'UNO E NELL'ALTRO CASO , PER IL CALCOLO DELL'AMMONTARE DELLA RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE ; CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO FARE IN MODO CHE LE IMPRESE ESPORTATRICI POSSANO CONOSCERE CON SUFFICIENTE ANTICIPO L'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE DI CUI POSSONO BENEFICIARE ; CHE ALL'UOPO , CON LE RISERVE PREVISTE ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE ED AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI , OCCORRE FISSARE TALE IMPORTO PER LA DURATA DI UN MESE ; CHE ANCHE L'INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI FISSAZIONE ANTICIPATA DELLE RESTITUZIONI , PURCHE ESSO SIA ACCOMPAGNATO DALLE NECESSARIE GARANZIE , RISPONDE A TALE PREOCCUPAZIONE ; CONSIDERANDO CHE OCCORRE TENER CONTO DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE INDUSTRIE PRODUTTRICI DELLE MERCI IN QUESTIONE E DEL FATTO CHE LA FABBRICAZIONE DELLE STESSE RICHIEDE , NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI , L'IMPIEGO DI VARI PRODOTTI AGRICOLI CHE POSSONO BENEFICIARE DI RESTITUZIONI DIVERSE ; CHE LA FISSAZIONE CONGIUNTA DI TALI RESTITUZIONI SEMBRA POTER RISPONDERE A TALE PREOCCUPAZIONE ; CONSIDERANDO CHE LA PROPORZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI SOPRAMMENZIONATI ENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DELLE MERCI ESPORTATE E ESSENZIALMENTE VARIABILE ; CHE QUINDI L'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE DEVE ESSERE DETERMINATO IN FUNZIONE DEL QUANTITATIVO DI PRODOTTI DI BASE REALMENTE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DELLE MERCI ESPORTATE ; CHE , TUTTAVIA , PER QUANTO CONCERNE TALUNE MERCI LA CUI COMPOSIZIONE E SEMPLICE E RELATIVAMENTE COSTANTE , E OPPORTUNO , AI FINI DI UNA SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , CHE L'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE VENGA DETERMINATO IN FUNZIONE DEI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI FISSATI FORFETTARIAMENTE ; CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO PREVEDERE UN SISTEMA DI CONTROLLO BASATO SUL PRINCIPIO DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ESPORTATORE ALLE AUTORITA COMPETENTI , IN OCCASIONE DI OGNI ESPORTAZIONE , DEI QUANTITATIVI DI PRODOTTI IMPIEGATI PER LA FABBRICAZIONE DELLE MERCI ESPORTATE ; CHE SPETTA ALLE AUTORITA COMPETENTI ADOTTARE OGNI PROVVEDIMENTO CHE ESSE RITENGONO NECESSARIO PER VERIFICARE L'ESATTEZZA DI TALE DICHIARAZIONE ; CONSIDERANDO CHE NUMEROSE MERCI , FABBRICATE IN UNA DATA IMPRESA IN CONDIZIONI TECNICHE BEN DEFINITE E AVENTI CARATTERISTICHE E QUALITA COSTANTI , SONO OGGETTO DI REGOLARI CORRENTI DI ESPORTAZIONE ; CHE , ONDE EVITARE COMPLICAZIONI NELLE FORMALITA DI ESPORTAZIONE , E OPPORTUNO , PER DETTE MERCI , FAVORIRE L'APPLICAZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONTROLLO PIU SEMPLICE , BASATA SULLA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA COMPETENTI , DA PARTE DEL FABBRICANTE , DELLE INFORMAZIONI CHE TALI AUTORITA RITENGONO NECESSARIE CIRCA LE CONDIZIONI DI FABBRICAZIONE DELLE MERCI STESSE ; CONSIDERANDO CHE NON SEMPRE L'ESPORTATORE DELLE MERCI , SPECIE QUANDO NON NE E IL FABBRICANTE , PUO CONOSCERE CON ESATTEZZA LE QUANTITA DEI PRODOTTI DI BASE , DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA LORO TRASFORMAZIONE O DEI PRODOTTI ASSIMILATI UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DELLE MERCI STESSE E CHE QUINDI NON SEMPRE E IN GRADO DI DICHIARARNE L'ENTITA ; CHE , INOLTRE , LE AUTORITA COMPETENTI INCARICATE DI VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE POSSONO NON DISPORRE , IN CERTI CASI , DI GIUSTIFICAZIONI SUFFICIENTI PER ACCETTARE TALE DICHIARAZIONE ; CHE TALI SITUAZIONI RISCHIANO SOPRATTUTTO DI PRESENTARSI QUANDO LE MERCI DA ESPORTARE SONO STATE FABBRICATE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO CHE NE EFFETTUA L'ESPORTAZIONE ; CHE , DI CONSEGUENZA , E IMPORTANTE CHE LE COMPETENTI AUTORITA DELLO STATO MEMBRO CHE EFFETTUA L'ESPORTAZIONE DI UNA MERCE POSSANO , IN CASO DI NECESSITA , OTTENERE DIRETTAMENTE DALLE COMPETENTI AUTORITA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI ALLE CONDIZIONI DI FABBRICAZIONE DELLA MERCE DI CUI QUESTE ULTIME AUTORITA POSSONO DISPORRE ; CONSIDERANDO CHE E INOLTRE OPPORTUNO PREVEDERE , A TITOLO SUSSIDIARIO , UN SISTEMA DI CALCOLO DELLA RESTITUZIONE DEL QUALE L'INTERESSATO PUO CHIEDERE L'APPLICAZIONE QUANDO NON SIA IN GRADO DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE RICHIESTA O QUANDO LE AUTORITA COMPETENTI , PER MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONI SUFFICIENTI , NON POSSANO ACCETTARE TALE DICHIARAZIONE ; CHE SIFFATTO SISTEMA , LIMITATO A DETERMINATE MERCI ESPORTATE ALLO STATO NATURALE , PUO ESSERE BASATO SULL'ANALISI CHIMICA DELLE MERCI ED ESSERE APPLICATO SECONDO UNA TABELLA DI CORRISPONDENZA A TAL FINE REDATTA ; CONSIDERANDO CHE E AUSPICABILE ASSICURARE UN'APPLICAZIONE UNIFORME IN TUTTA LA COMUNITA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI NEL SETTORE DELLE MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ; CHE A TALE SCOPO E OPPORTUNO CHE CIASCUNO STATO MEMBRO INFORMI GLI ALTRI STATI MEMBRI , TRAMITE LA COMMISSIONE , CIRCA I MEZZI DI CONTROLLO AI QUALI SI RICORRE NEL SUO TERRITORIO PER I VARI TIPI DI MERCI ESPORTATE ; CONSIDERANDO CHE , PER ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE , E OPPORTUNO ESCLUDERE DAL BENEFICIO DELLE RESTITUZIONI I PRODOTTI ENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DELLE MERCI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI CHE SONO ESPORTATE DOPO ESSERE STATE MESSE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE LE REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI APPLICABILI ALL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI BASE DI CUI ALL'ALLEGATO A ( DENOMINATI IN APPRESSO " PRODOTTI DI BASE " ) , DEI PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE O DEI PRODOTTI LA CUI ASSIMILAZIONE A UNA DI QUESTE DUE CATEGORIE RISULTA DALLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 , QUANDO QUESTI VARI PRODOTTI SONO ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ED ELENCATE SECONDO I CASI : _ NELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE , _ NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 122/67/CEE , _ NELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE , _ NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , _ NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 . DETTE MERCI RIPORTATE NEGLI ALLEGATI B E C DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO DENOMINATE IN APPRESSO " MERCI " . 2 . PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO : A ) _ LA FECOLA DI PATATE DI CUI ALLA VOCE N . 11.08 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , _ LE FECOLE DI RADICI E TUBERCOLI DI CUI ALLA VOCE N . 07.06 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , _ LE FARINE E SEMOLE DI CUI ALLA VOCE N . 11.06 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SONO ASSIMILATE ALL'AMIDO DI GRANTURCO DI CUI ALLA VOCE N . 11.08 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ; B ) IL SIERO DI LATTE LIQUIDO E ASSIMILATO AL SIERO DI LATTE IN POLVERE CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 1 DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 DEL CONSIGLIO , DEL 28 GIUGNO 1968 , CHE DETERMINA I GRUPPI DEI PRODOTTI E LE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL CALCOLO DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 10 ) ; C ) _ IL LATTE FRESCO , NON CONCENTRATO NE ZUCCHERATO , AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE ALLO 0,1 % , E _ IL LATTE E LA CREMA DI LATTE , CONCENTRATI , DIVERSI DA QUELLI IN POLVERE O GRANULATI , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI , AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE ALLO 0,5 % , _ IL LATTE IN POLVERE , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI , AVENTE TENORE DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE ALL'1,5 % SONO ASSIMILATI AL LATTE IN POLVERE CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 2 DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 ; D ) _ IL LATTE E LA CREMA DI LATTE , FRESCHI , NON CONCENTRATI NE ZUCCHERATI , AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE SUPERIORE ALLO 0,1 % E INFERIORE O UGUALE AL 6 % , E _ IL LATTE E LA CREMA DI LATTE IN POLVERE O GRANULATI , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI , AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE UGUALE O SUPERIORE ALL'1,5 SONO ASSIMILATI AL LATTE IN POLVERE CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 3 DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 ; E ) IL LATTE E LA CREMA DI LATTE , CONCENTRATI , NON IN POLVERE O GRANULATI , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI , AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE UGUALE O SUPERIORE ALLO 0,5 % SONO ASSIMILATI AL LATTE CONCENTRATO CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 4 DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 ; F ) _ IL LATTE E LA CREMA DI LATTE FRESCHI , NON CONCENTRATI NE ZUCCHERATI , AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE SUPERIORE AL 6 % , E _ IL BURRO AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE SUPERIORE ALL'82 % SONO ASSIMILATI AL BURRO CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 6 DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 . ARTICOLO 2 L'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE ACCORDATA PER LA QUANTITA , DETERMINATA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 3 , DI CIASCUNO DEI PRODOTTI DI BASE ESPORTATI SOTTO FORMA DI UNA STESSA MERCE , SI OTTIENE MOLTIPLICANDO TALE QUANTITA PER IL TASSO DELLA RESTITUZIONE RELATIVO AL PRODOTTO DI BASE CONSIDERATO , QUALE RISULTA , PER UNITA DI PESO , DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 . QUANDO , IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 3 , POSSONO ESSERE APPLICATI VARI TASSI DI RESTITUZIONE PER UN MEDESIMO PRODOTTO DI BASE , VA CALCOLATO UN IMPORTO PARTICOLARE PER CIASCUNA DELLE QUANTITA DEL PRODOTTO DI BASE IN QUESTIONE CUI E APPLICABILE UN TASSO DI RESTITUZIONE DISTINTO . QUANDO UNA MERCE E ENTRATA NELLA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , IL TASSO DI RESTITUZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO RELATIVO A CIASCUNO DEI PRODOTTI DI BASE , PRODOTTI OTTENUTI DALLA LORO TRASFORMAZIONE O PRODOTTI LA CUI ASSIMILAZIONE A UNA DI QUESTE DUE CATEGORIE RISULTA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , CHE SONO STATI IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , E QUELLO APPLICABILE IN CASO DI ESPORTAZIONE DELLA PRIMA MERCE ALLO STATO NATURALE . ARTICOLO 3 1 . PER QUANTO RIGUARDA LE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO B , SALVO APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , LA QUANTITA DI CIASCUNO DEI PRODOTTI DI BASE CHE DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE , E DETERMINATA COME SEGUE : A ) SE E UTILIZZATO UN PRODOTTO DI BASE ALLO STATO NATURALE O UN PRODOTTO ASSIMILATO , LA QUANTITA E QUELLA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , TENENDO CONTO DEI SEGUENTI TASSI DI CONVERSIONE : _ A 100 KG DI SIERO DI LATTE LIQUIDO CORRISPONDONO 6,06 KG DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 1 ; _ A 100 KG DI LATTE FRESCO , NON CONCENTRATO NE ZUCCHERATO , AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE ALLO 0,1 % , CORRISPONDONO 8,62 KG DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 2 ; _ A 100 KG DI LATTE O DI CREMA DI LATTE CONCENTRATO , DIVERSO DA QUELLO IN POLVERE O GRANULATO , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI , AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE ALLO 0,5 % , CORRISPONDONO 26 KG DEL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 2 ; _ A 100 KG DI UNO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ASSIMILATI , AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA D ) , AL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 3 CORRISPONDONO 3,85 KG DI DETTO PRODOTTO PILOTA PER L'1 % IN PESO DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE CONTENUTO NEL PRODOTTO LATTIERO-CASEARIO CONSIDERATO ; _ A 100 KG DI UNO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ASSIMILATI , AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA E ) , AL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 4 CORRISPONDONO 13,33 KG DI DETTO PRODOTTO PILOTA PER L'1 % IN PESO DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE CONTENUTO NEL PRODOTTO LATTIERO-CASEARIO CONSIDERATO ; _ A 100 KG DI UNO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ASSIMILATI , AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA F ) , AL PRODOTTO PILOTA DEL GRUPPO N . 6 CORRISPONDONO 1,22 KG DI PRODOTTO PILOTA PER L'1 % IN PESO DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE CONTENUTO NEL PRODOTTO LATTIERO-CASEARIO CONSIDERATO ; B ) SE E UTILIZZATO UN PRODOTTO COMPRESO NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO : _ OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO DI BASE O DI UN PRODOTTO ASSIMILATO A DETTO PRODOTTO DI BASE , _ O ASSIMILATO A UN PRODOTTO OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO DI BASE , _ O OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO ASSIMILATO A UN PRODOTTO OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO DI BASE , TALE QUANTITA E QUELLA EFFETTIVAMENTE IMPIEGATA NELLA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , RIDOTTA A UNA QUANTITA DI PRODOTTO DI BASE APPLICANDO , SECONDO I CASI , LE REGOLE PARTICOLARI DI CALCOLO , I RAPPORTI DI EQUIVALENZA O I COEFFICIENTI FISSATI PER LA DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI CONSIDERATI ; C ) SE E UTILIZZATO : _ UN PRODOTTO OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO DI BASE DI CUI ALLA LETTERA A ) O B ) NON COMPRESO NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO , _ O UN PRODOTTO OTTENUTO DALLA MISCELA E / O DALLA TRASFORMAZIONE DI VARI PRODOTTI DI CUI ALLA LETTERA A ) E / O B ) , E / O DI PRODOTTI DI CUI AL PRECEDENTE TRATTINO , TALE QUANTITA , DA DETERMINARE IN BASE ALLA QUANTITA DI DETTO PRODOTTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELLA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , E UGUALE , PER CIASCUNO DEI PRODOTTI DI BASE CONSIDERATI E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 3 , ALLA QUANTITA RICONOSCIUTA DALLE AUTORITA COMPETENTI IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 1 . PER IL CALCOLO DI DETTA QUANTITA SONO APPLICABILI , SE DEL CASO , I TASSI DI CONVERSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , NONCHE LE REGOLE PARTICOLARI DI CALCOLO , I RAPPORTI D'EQUIVALENZA O I COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA B ) . 2 . AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 , SONO CONSIDERATI COME EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI I PRODOTTI UTILIZZATI ALLO STATO NATURALE NEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA . SE NEL CORSO DI UNA DELLE FASI DEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DI DETTA MERCE , UN PRODOTTO DI BASE E A SUA VOLTA TRASFORMATO IN UN ALTRO PRODOTTO DI BASE PIU ELABORATO UTILIZZATO IN UNA FASE ULTERIORE , SOLO QUEST'ULTIMO PRODOTTO DI BASE E CONSIDERATO EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO . LE QUANTITA DI PRODOTTI EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE DETERMINATE PER OGNI MERCE CHE COSTITUISCE OGGETTO DI UN'ESPORTAZIONE . TUTTAVIA , NEL CASO DI ESPORTAZIONI REGOLARMENTE EFFETTUATE DI MERCI CHE , FABBRICATE DA UNA DATA IMPRESA IN CONDIZIONI TECNICHE BEN DEFINITE , HANNO CARATTERISTICHE E QUALITA COSTANTI , DETTE QUANTITA POSSONO ESSERE DETERMINATE , D'INTESA CON LE AUTORITA COMPETENTI , O SULLA BASE DELLA FORMULA DI FABBRICAZIONE DELLE SUDDETTE MERCI O SULLA BASE DELLE QUANTITA MEDIE DEI PRODOTTI IMPIEGATI DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , NELLA FABBRICAZIONE DI UNA DATA QUANTITA DI MERCI IN QUESTIONE . LE QUANTITA DI PRODOTTI COSI DETERMINATE SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE FINCHE NON INTERVENGA UNA MODIFICA NELLE CONDIZIONI DI FABBRICAZIONE DELLE MERCI CONSIDERATE . 3 . PER QUANTO RIGUARDA LE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO C , LA QUANTITA DEI PRODOTTI DI BASE CHE DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA RESTITUZIONE E QUELLA FISSATA NELL'ALLEGATO STESSO PER CIASCUNA DI DETTE MERCI . TUTTAVIA QUANDO LE MERCI IN QUESTIONE SONO STATE FABBRICATE IN PARTE CON PRODOTTI CHE SI TROVANO IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO E IN PARTE CON PRODOTTI RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO , LA QUANTITA DI PRODOTTI DI BASE CHE DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLA RESTITUZIONE DA CONCEDERE PER QUEST'ULTIMA CATEGORIA DI PRODOTTI , VIENE DETERMINATA SECONDO QUANTO DISPOSTO NEI PARAGRAFI 1 E 2 . 4 . SE GLI ALLEGATI DEI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , SARANNO COMPLETATI CON L'ISCRIZIONE DI NUOVE MERCI , PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 ESSE SARANNO CONSIDERATE COMPRESE NELL'ALLEGATO B DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SALVO DISPOSIZIONI CONTRARIE DEL CONSIGLIO CHE DELIBERA , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , SECONDO LA PROCEDURA DI VOTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 43 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO . ARTICOLO 4 1 . IL TASSO DELLA RESTITUZIONE E FISSATO MENSILMENTE PER 100 KG DI PRODOTTI DI BASE . TUTTAVIA , IL TASSO DELLA RESTITUZIONE APPLICABILE ALLE UOVA DI VOLATILI DA CORTILE IN GUSCIO , FRESCHE O CONSERVATE , NONCHE ALLE UOVA SGUSCIATE E AL GIALLO D'UOVA , ATTI A USI ALIMENTARI , FRESCHI , ESSICCATI O DIVERSAMENTE CONSERVATI , NON ZUCCHERATI , E FISSATO PER UN PERIODO IDENTICO A QUELLO PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DELLE RESTITUZIONI APPLICABILI AGLI STESSI PRODOTTI ESPORTATI ALLO STATO NATURALE . 2 . IL TASSO DELLA RESTITUZIONE E DETERMINATO TENENDO CONTO IN PARTICOLARE : A ) DA UN LATO , DEI COSTI MEDI DI APPROVVIGIONAMENTO SUL MERCATO DELLA COMUNITA DEI PRODOTTI DI BASE DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE E , DALL'ALTRO , DEI PREZZI PRATICATI SUL MERCATO MONDIALE ; B ) DEL LIVELLO DELLE RESTITUZIONI APPLICABILI ALL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO , LE CUI CONDIZIONI DI FABBRICAZIONE SONO COMPARABILI ; C ) DELLA NECESSITA DI GARANTIRE UGUALI CONDIZIONI DI CONCORRENZA TRA LE INDUSTRIE CHE UTILIZZANO PRODOTTI COMUNITARI E QUELLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI TERZI IN REGIME DI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO . 3 . PER LA FISSAZIONE DEL TASSO DELLA RESTITUZIONE , VIENE TENUTO CONTO , SE DEL CASO , DELLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE , DEGLI AIUTI E DELLE ALTRE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE CHE SONO APPLICABILI NEGLI STATI MEMBRI , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE CONSIDERATO , PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI DI BASE O I PRODOTTI AD ESSI ASSIMILATI . 4 . QUANDO LA SITUAZIONE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE CASEINE DELLA SOTTOVOCE 35.01 A , DEI CASEINATI DELLA SOTTOVOCE 35.01 C O DELL'OVOALBUMINA DELLA SOTTOVOCE EX 35.02 A II A ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , O LE ESIGENZE SPECIFICHE DI TALUNI MERCATI LO RENDANO NECESSARIO PER QUESTE MERCI , LA RESTITUZIONE PUO ESSERE DIFFERENZIATA SECONDO LA DESTINAZIONE . ARTICOLO 5 1 . IL TASSO DELLA RESTITUZIONE E QUELLO APPLICABILE IL GIORNO IN CUI LE MERCI VENGONO ESPORTATE . 2 . TUTTAVIA , UN SISTEMA DI FISSAZIONE ANTICIPATA DEL TASSO DELLA RESTITUZIONE _ VIENE APPLICATO PER I PRODOTTI DI BASE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE SOTTOVOCI 04.05 A I B ) E EX 04.05 B I ; _ PUO ESSERE RESO APPLICABILE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO N . 122/67/CEE PER I PRODOTTI DI BASE DELLA SOTTOVOCE 04.05 A I B ) , ESPORTATI SOTTO FORMA DI OVOALBUMINA DI CUI ALLA SOTTOVOCE EX 35.02 A II A ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE . IN CASO D'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE ANTICIPATA DEL TASSO DELLA RESTITUZIONE , IL CUI BENEFICIO E SUBORDINATO ALLA RICHIESTA DELL'INTERESSATO , DA PRESENTARE PRIMA DELLE ORE 13.00 CONTEMPORANEAMENTE ALLA DOMANDA DI CERTIFICATO , IL TASSO IN VIGORE IL GIORNO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 SI APPLICA A UN'ESPORTAZIONE DA EFFETTUARE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DEL CERTIFICATO . IL TASSO DELLA RESTITUZIONE CALCOLATO ALLE CONDIZIONI PREVISTE AL COMMA PRECEDENTE VIENE ADATTATO IN BASE ALLE NORME VALIDE PER LA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLE RESTITUZIONI PER I PRODOTTI DI BASE ESPORTATI ALLO STATO NATURALE , ESCLUSE LE NORME RELATIVE AL CORRETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE E ALL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE . TUTTAVIA , PER QUANTO RIGUARDA L'ORZO ESPORTATO SOTTO FORMA DI BIRRA , LA COMMISSIONE PUO FISSARE UN CORRETTIVO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 16 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE . QUANDO , DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 , SI ADOTTANO MISURE PER METTERE A DISPOSIZIONE DEI FABBRICANTI DI TALUNE MERCI UN PRODOTTO DI BASE A PREZZO RIDOTTO OVVERO PER MODIFICARE O ABROGARE DISPOSIZIONI GIA ESISTENTI IN MATERIA , IL TASSO DELLA RESTITUZIONE FISSATO IN ANTICIPO VIENE ADATTATO IN BASE AL PREZZO PIU BASSO PRATICATO , PER IL PRODOTTO DI BASE CONSIDERATO , DAL GIORNO DELLA DOMANDA DEL CERTIFICATO FINO AL GIORNO DELL'ESPORTAZIONE . TUTTAVIA , QUANDO IL RICHIEDENTE PROVA DI AVER ACQUISTATO DETTO PRODOTTO DI BASE AD UN PREZZO CHE AUTORIZZA UNA MAGGIORE RESTITUZIONE , IL TASSO DELLA RESTITUZIONE FISSATO IN ANTICIPO E ADATTATO IN BASE A QUEST'ULTIMO PREZZO , A MENO CHE ESSO CORRISPONDA A QUELLO SULLA CUI BASE E STATO CALCOLATO IL TASSO DELLA RESTITUZIONE FISSATO IN ANTICIPO , NEL QUAL CASO SI APPLICA QUEST'ULTIMO TASSO . 3 . QUANDO L'ESAME DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO PERMETTA DI COSTATARE L'ESISTENZA DI DIFFICOLTA DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE , O QUANDO VI SIA IL RISCHIO CHE SI PRESENTINO TALI DIFFICOLTA , PUO ESSERE DECISO , SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE E DAGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO , DI SOSPENDERE L'APPLICAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO . IN CASO D'ESTREMA URGENZA , LA COMMISSIONE PUO DECIDERE , DOPO UN ESAME DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI TUTTI GLI ELEMENTI D'INFORMAZIONE DI CUI DISPONE , DI SOSPENDERE LA FISSAZIONE ANTICIPATA PER TRE GIORNI LAVORATIVI AL MASSIMO . LE DOMANDE DI CERTIFICATO , ACCOMPAGNATE DALLE DOMANDE DI FISSAZIONE ANTICIPATA , PRESENTATE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE SONO IRRICEVIBILI . ARTICOLO 6 1 . LA CONCESSIONE DELLA RESTITUZIONE CON IL SISTEMA DELLA FISSAZIONE ANTICIPATA PREVISTO ALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI FISSAZIONE ANTICIPATA VALIDO IN TUTTA LA COMUNITA , CHE GLI STATI MEMBRI RILASCIANO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE NE FACCIANO DOMANDA , QUALUNQUE SIA IL LORO DOMICILIO NELLA COMUNITA . 2 . IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI FISSAZIONE ANTICIPATA E CONDIZIONATO ALLA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE CHE GARANTISCA L'IMPEGNO DI ESPORTARE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DEL CERTIFICATO ; LA CAUZIONE RESTA DEL TUTTO O IN PARTE ACQUISITA SE , DURANTE TALE PERIODO , L'ESPORTAZIONE NON E STATA EFFETTUATA O E STATA EFFETTUATA SOLO IN PARTE . ARTICOLO 7 LA DURATA DI VALIDITA DEI CERTIFICATI DI FISSAZIONE ANTICIPATA , L'AMMONTARE DELLA CAUZIONE E LE ALTRE DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 COSTITUISCONO MODALITA D'APPLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 , PARAGRAFO 6 , DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE E DEGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . ARTICOLO 8 1 . ALL'ATTO DELL'ESPORTAZIONE DELLE MERCI , L'INTERESSATO DEVE DICHIARARE LE QUANTITA DEI PRODOTTI DI BASE , DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA LORO TRASFORMAZIONE O DEI PRODOTTI LA CUI ASSIMILAZIONE A UNA DI QUESTE DUE CATEGORIE RISULTA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , CHE SONO STATI EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DELLE MERCI STESSE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2 . QUANDO UNA MERCE E ENTRATA NELLA FABBRICAZIONE DELLA MERCE ESPORTATA , LA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO DEVE COMPORTARE , DA UN LATO , L'INDICAZIONE DELLA QUANTITA DELLA MERCE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATA , DALL'ALTRO , LA NATURA E LA QUANTITA DI OGNUNO DEI PRODOTTI BASE , DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA LORO TRASFORMAZIONE O DEI PRODOTTI LA CUI ASSIMILAZIONE A UNA DI QUESTE DUE CATEGORIE RISULTA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DA CUI PROVIENE LA MERCE IN QUESTIONE . L'INTERESSATO DEVE GIUSTIFICARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE FORNENDO ALLE AUTORITA COMPETENTI TUTTI I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI CHE QUESTE ULTIME RITENGONO NECESSARI . PER VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLA DICHIARAZIONE LORO PRESENTATA , LE AUTORITA COMPETENTI IN MERITO UTILIZZANO OGNI APPROPRIATO MEZZO DI CONTROLLO . A RICHIESTA DELLE AUTORITA COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO SI EFFETTUANO LE FORMALITA DOGANALI DI ESPORTAZIONE , LE AUTORITA COMPETENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI COMUNICANO LORO TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI POSSONO DISPORRE AL FINE DI PERMETTERE IL CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO . 2 . QUANDO , PER MANCANZA D'INFORMAZIONI SUFFICIENTI SULLE CONDIZIONI DI FABBRICAZIONE DELLA MERCE DA ESPORTARE , L'INTERESSATO NON E IN GRADO DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA , O QUANDO , PER MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONI SUFFICIENTI , LE AUTORITA COMPETENTI NON POSSONO ACCETTARE LA DICHIARAZIONE LORO PRESENTATA , L'INTERESSATO PUO BENEFICIARE DELLA RESTITUZIONE . TUTTAVIA , PURCHE LA MERCE DA ESPORTARE SIA INDICATA NELLA COLONNA 2 DELL'ALLEGATO D , L'INTERESSATO BENEFICIA , A SUA ESPLICITA RICHIESTA , DI UNA RESTITUZIONE , PER IL CALCOLO DELLA QUALE LA NATURA E LA QUANTITA DEI PRODOTTI DI BASE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SONO DETERMINATE IN BASE AI DATI RICAVATI DALL'ANALISI DELLA MERCE DA ESPORTARE E SECONDO LA TABELLA DI CORRISPONDENZA CHE FIGURA NELL'ALLEGATO D . L'ANALISI VIENE EFFETTUATA DALLE AUTORITA COMPETENTI O DA UN LABORATORIO DA ESSE INCARICATO . QUALORA L'INTERESSATO ABBIA EFFETTUATO UNA DICHIARAZIONE NELLE CONDIZIONI PREVISTE AL PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA , LA SUA ESPLICITA RICHIESTA , PREVISTA AL COMMA PRECEDENTE , ANNULLA TALE DICHIARAZIONE . 3 . LE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 1 E 2 NON SONO APPLICABILI ALL'ESPORTAZIONE DELLE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO C , SALVO PER QUANTO RIGUARDA : _ LE QUANTITA DI PRODOTTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA , ESPORTATE SOTTO FORMA DI MERCI OTTENUTE ALLE CONDIZIONI DEFINITE ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 , SECONDO COMMA , _ LE QUANTITA DI UOVA O DI PRODOTTI DI UOVA ESPORTATE SOTTO FORMA DI PASTE ALIMENTARI COMPRESE NELLA SOTTOVOCE 19.03 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , _ LE QUANTITA DI ZUCCHERO BIANCO ESPORTATE SOTTO FORMA DI PENICILLINE COMPRESE NELLA SOTTOVOCE 29.44 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , _ LE QUANTITA DI CASEINA ESPORTATE SOTTO FORMA DI MERCI COMPRESE NELLA SOTTOVOCE 35.01 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE . 4 . QUANDO , AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO , SI PROCEDE ALL'ANALISI DI UNA MERCE , VENGONO UTILIZZATI I METODI DI ANALISI PREVISTI PER LA CLASSIFICAZIONE NELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DI UNA MERCE SIMILARE IMPORTATA NELLA COMUNITA . 5 . NEL DOCUMENTO COMPROVANTE L'ESPORTAZIONE SONO INDICATE LE QUANTITA DELLE MERCI ESPORTATE , NONCHE LE QUANTITA DEI PRODOTTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA . TUTTAVIA , IN CASO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , NEL DOCUMENTO SONO INDICATE , IN LUOGO DI QUESTE ULTIME QUANTITA , QUELLE DEI PRODOTTI DI BASE CHE FIGURANO NELLA COLONNA 4 DELL'ALLEGATO D CORRISPONDENTI AI DATI FORNITI DALL'ANALISI DELLA MERCE ESPORTATA . 6 . PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 , CIASCUNO STATO MEMBRO INFORMA LA COMMISSIONE CIRCA LE MISURE DI CONTROLLO ALLE QUALI SI FA RICORSO NEL SUO TERRITORIO PER I VARI TIPI DI MERCI ESPORTATE , QUALI L'ANALISI DELLE MERCI , L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO PRELIMINARE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NELLA LORO FABBRICAZIONE E LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI TECNICHE DI TALE FABBRICAZIONE . LA COMMISSIONE NE INFORMA GLI ALTRI STATI MEMBRI . ARTICOLO 9 LA RESTITUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , NON E CONCESSA PER LE MERCI IMMESSE PRECEDENTEMENTE IN LIBERA PRATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 , PARAGRAFO 1 , DEL TRATTATO ED ESPORTATE ALLO STATO NATURALE O DOPO TRASFORMAZIONE . ARTICOLO 10 1 . IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 204/69 E ABROGATO . 2 . IN TUTTI GLI ATTI COMUNITARI NEI QUALI SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 204/69 O A TALUNI ARTICOLI DI DETTO REGOLAMENTO , IL RIFERIMENTO STESSO VALE PER IL PRESENTE REGOLAMENTO O GLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO . ARTICOLO 11 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 1973 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 12 DICEMBRE 1972 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE P . LARDINOIS ALLEGATO A N . DELLA TARIFFA DOGANALE * DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI DI BASE COMUNE EX 04.02 A I * SIERO DI LATTE IN POLVERE OTTENUTO CON IL METODO SPRAY , AVENTE TENORE , IN PESO , * DI ACQUA INFERIORE AL 5 % ( PG 1 ) EX 04.02 A II * LATTE IN POLVERE , OTTENUTO CON IL METODO SPRAY , AVENTE TENORE , IN PESO , DI * MATERIE GRASSE INFERIORE ALL'1,5 % ED AVENTE TENORE , IN PESO , DI ACQUA INFERIORE * AL 5 % ( PG 2 ) EX 04.02 A II * LATTE IN POLVERE , OTTENUTO CON IL METODO SPRAY , AVENTE TENORE , IN PESO , DI * MATERIE GRASSE DEL 26 % ED AVENTE TENORE IN PESO DI ACQUA INFERIORE AL 5 % * ( PG 3 ) EX 04.02 A III * LATTE CONCENTRATO , AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE DEL 7,5 % ED * AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIA SECCA PARI AL 25 % ( PG 4 ) EX 04.03 * BURRO AVENTE TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE DELL'82 % ( PG 6 ) 04.05 A I B ) * UOVA DI VOLATILI DA CORTILE , IN GUSCIO , FRESCHE O CONSERVATE , DIVERSE DALLE * UOVA DA COVA EX 04.05 B I * UOVA SGUSCIATE E GIALLO D'UOVA , ATTI AD USI ALIMENTARI , FRESCHI , CONSERVATI , * ESSICCATI , NON ZUCCHERATI 10.01 * FRUMENTO , COMPRESO QUELLO SEGALATO 10.02 * SEGALA 10.03 * ORZO 10.04 * AVENA 10.05 B * GRANTURCO , ESCLUSO IL GRANTURCO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA EX 10.06 A II * RISO SEMIGREGGIO EX 10.06 B II * RISO LAVORATO 10.06 C * ROTTURE 11.01 A * FARINA DI FRUMENTO E DI FRUMENTO SEGALATO 11.01 B * FARINA DI SEGALA 11.02 A I A ) * SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO DURO 11.02 A I B ) * SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO TENERO 17.01 * ZUCCHERI DI BARBABIETOLA E DI CANNA , ALLO STATO SOLIDO EX 17.02 A II * LATTOSIO AVENTE TENORE , IN PESO , ALLO STATO SECCO DEL 98,5 % DI PRODOTTO PURO * ( PG 12 ) EX 17.02 D * SCIROPPI DI BARBABIETOLA O DI CANNA CONTENENTI , IN PESO , ALLO STATO SECCO * 98 % O PIU DI SACCAROSIO ( COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO CALCOLATO IN * SACCAROSIO ) 17.03 * MELASSI , ANCHE DECOLORATI ALLEGATO B N . DELLA TARIFFA DOGANALE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI COMUNE 17.04 * PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO : * B . GOMME DA MASTICARE DEL GENERE " CHEWING-GUM " * C . PREPARAZIONE DETTA " CIOCCOLATO BIANCO " * D . ALTRI 18.06 * CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO 19.01 * ESTRATTI DI MALTO 19.02 * PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEI FANCIULLI , PER USI DIETETICI O DI CUCINA , * A BASE DI FARINE , AMIDI , FECOLE O ESTRATTI DI MALTO , ANCHE ADDIZIONATE DI * CACAO IN MISURA INFERIORE AL 50 % IN PESO 19.04 * TAPIOCA , COMPRESA QUELLA DI FECOLA DI PATATE 19.05 * PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA : " PUFFED-RICE , * CORN-FLAKES " E SIMILI : * A . A BASE DI GRANTURCO * EX B . A BASE DI RISO * _ DIVERSI DAL " PUFFED-RICE " * C . ALTRI 19.06 * OSTIE , CAPSULE PER MEDICAMENTI , OSTIE PER SIGILLI , FOGLI DI PASTE SECCATE DI * FARINA , DI AMIDO O DI FECOLA E PRODOTTI SIMILI 19.07 * PANE , BISCOTTI DI MARE E ALTRI PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA , SENZA * AGGIUNTA DI ZUCCHERI , MIELE , UOVA , MATERIE GRASSE , FORMAGGIO O FRUTTA 19.08 * PRODOTTI DELLA PANETTERIA FINE , DELLA PASTICCERIA E DELLA BISCOTTERIA , ANCHE * ADDIZIONATI DI CACAO IN QUALSIASI PROPORZIONE 21.01 * CICORIA TORREFATTA E ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFE E LORO ESTRATTI : * A . CICORIA TORREFATTA E ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFE : * II . ALTRI ( DIVERSI DALLA CICORIA TORREFATTA ) * B . ESTRATTI : * II . ALTRI ( DIVERSI DAGLI ESTRATTI DI CICORIA TORREFATTA ) EX 21.05 * PREPARAZIONI PER ZUPPE E MINESTRE ; ZUPPE E MINESTRE PREPARATE 21.07 * PREPARAZIONI ALIMENTARI NON NOMINATE NE COMPRESE ALTROVE : * A . CEREALI IN SEMI O IN SPIGHE , PRECOTTI O ALTRIMENTI PREPARATI : * EX I . GRANTURCO : * _ IN PANNOCCHIE * EX II . RISO : * _ DIVERSO DAL RISO PRECOTTO * III . ALTRI * B . PASTE ALIMENTARI NON RIPIENE , COTTE ; PASTE ALIMENTARI RIPIENE * C . GELATI * D . IOGURT PREPARATI ; LATTI IN POLVERE PREPARATI PER L'ALIMENTAZIONE DEI * FANCIULLI O PER USI DIETETICI O CULINARI * E . PREPARAZIONI DETTE " FONDUTE " * EX F . ALTRE , CONTENENTI ZUCCHERO ( SACCAROSIO O ZUCCHERO INVERTITO ) , PRODOTTI * LATTIERO-CASEARI , CEREALI , RISO O PRODOTTI A BASE DI CEREALI O DI RISO 22.02 * LIMONATE , ACQUE GASSOSE AROMATIZZATE ( COMPRESE LE ACQUE MINERALI AROMA - * TIZZATE ) ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE , ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI * DELLA VOCE 20.07 : * EX A . NON CONTENENTI LATTE O MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE : * _ CONTENENTI ZUCCHERO ( SACCAROSIO O ZUCCHERO INVERTITO ) * B . ALTRE 22.06 * VERMUT ED ALTRI VINI DI UVE FRESCHE AROMATIZZATI CON PARTI DI PIANTE O CON * SOSTANZE AROMATICHE 22.09 * ALCOLE ETILICO NON DENATURATO DI MENO DI 80 ; ACQUAVITI , LIQUORI ED ALTRE BE - * VANDE ALCOLICHE ; PREPARAZIONI ALCOLICHE COMPOSTE ( DETTE " ESTRATTI CONCENTRATI " ) * PER LA FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE : * C . BEVANDE ALCOLICHE : * EX V . ALTRE CONTENENTI UOVA O GIALLO D'UOVA E / O ZUCCHERO ( SACCAROSIO O * ZUCCHERO INVERTITO ) 29.10 * ACETALI , EMIACETALI E ACETALI E EMIACETALI A FUNZIONI OSSIGENATE SEMPLICI O * COMPLESSE , E LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI : * EX B . ALTRI : * _ METILGLUCOSIDI 29.14 * ACIDI MONOCARBOSSILICI , LORO ANIDRIDI , ALOGENURI , PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO * DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI : * EX A . ACIDI MONOCARBOSSILICI ACICLICI SATURI : * _ ESTERI DI MANNITE O DI SORBITE * EX B . ACIDI MONOCARBOSSILICI ACICLICI NON SATURI : * _ ESTERI DI MANNITE O DI SORBITE 29.15 * ACIDI POLICARBOSSILICI , LORO ANIDRIDI , ALOGENURI , PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO * DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI : * A . ACIDI POLICARBOSSILICI ACICLICI : * EX V . ALTRI : * _ ACIDO ITACONICO , SUOI SALI E SUOI ESTERI 29.16 * CARBOSSILICI A FUNZIONI ALCOOL , FENOLO , ALDEIDE O CHETONE E ALTRI ACIDI * CARBOSSILICI A FUNZIONI OSSIGENATE SEMPLICI O COMPLESSE , LORO ANIDRIDI , * ALOGENURI , PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , * NITROSI : * A . ACIDI CARBOSSILICI A FUNZIONE ALCOOL : * I . ACIDO LATTICO , SUOI SALI E SUOI ESTERI * IV . ACIDO CITRICO , SUOI SALI E SUOI ESTERI * V . ACIDO GLUCONICO , SUOI SALI E SUOI ESTERI * EX VIII . ALTRI : * _ ACIDO GLICERICO , ACIDO GLICOLICO , ACIDO SACCARONICO , ACIDO * ISOSACCARONICO , ACIDO EPTASACCARICO , LORO SALI E LORO ESTERI 29.35 * COMPOSTI ETEROCICLICI , COMPRESI GLI ACIDI NUCLEINICI : * EX Q . ALTRI : * _ COMPOSTI ANIDRICI DI MANNITE O DI SORBITE ( COME AD ESEMPIO , * SORBITANI ) , AD ECCEZIONE DEL MALTOLO E DELL'ISOMALTOLO 29.43 * ZUCCHERI CHIMICAMENTE PURI , ECCETTUATI IL SACCAROSIO , IL GLUCOSIO E IL LATTOSIO ; * ETERI ED ESTERI DI ZUCCHERI E LORO SALI , DIVERSI DAI PRODOTTI DELLE VOCI NN . 29.39 , * 29.41 E 29.42 : * EX B . ALTRI : * _ SORBOSIO , SUOI SALI E SUOI ESTERI 29.44 * ANTIBIOTICI : * EX A . PENICILLINE PER LA CUI FABBRICAZIONE E NECESSARIO UN QUANTITATIVO DI * ZUCCHERO BIANCO INFERIORE O UGUALE A 15,3 CHILOGRAMMI PER OGNI * CHILOGRAMMO DI PRODOTTO 35.01 * CASEINE , CASEINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE CASEINE ; COLLE DI CASEINA : * B . COLLE DI CASEINA 35.05 * DESTRINA E COLLE DI DESTRINA ; AMIDI E FECOLE SOLUBILI O TORREFATTI ; COLLE D'AMIDO * O DI FECOLA EX 35.06 * COLLE PREPARATE NON NOMINATE NE COMPRESE ALTROVE ; PRODOTTI DI OGNI SPECIE * DA USARE COME COLLE , PREPARATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE IN * RECIPIENTI O INVOLUCRI DI PESO NETTO INFERIORE OD UGUALE A 1 KG : * _ A BASE DI EMULSIONI DI SILICATO DI SODIO 38.12 * BOZZIME PREPARATE , APPRETTI PREPARATI E PREPARAZIONI PER LA MORDENZATURA , * DEL TIPO DI QUELLI UTILIZZATI NELL'INDUSTRIA TESSILE , NELL'INDUSTRIA DELLA CARTA , * NELL'INDUSTRIA DEL CUOIO O IN INDUSTRIE SIMILI : * A . BOZZIME PREPARATE ED APPRETTI PREPARATI : * I . A BASE DI SOSTANZE AMIDACEE 38.19 * PRODOTTI CHIMICI E PREPARAZIONI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE * CONNESSE ( COMPRESE QUELLE CONSISTENTI IN MISCELE DI PRODOTTI NATURALI ) , NON * NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE ; PRODOTTI RESIDUALI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O * DELLE INDUSTRIE CONNESSE , NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE : * Q . LEGANTI PER ANIME DA FONDERIA PREPARATI A BASE DI RESINE SINTETICHE * EX T . ALTRI : * _ PRODOTTI DERIVATI DAL CRACKING DELLA SORBITE 39.02 * PRODOTTI DI POLIMERIZZAZIONE E COPOLIMERIZZAZIONE ( POLIETILENE , POLIETILENI * TETRAALOGENATI , POLIISOBUTILENE , POLISTIROLO , CLORURO DI POLIVINILE , ACETATO DI * POLIVINILE , CLOROACETATO DI POLIVINILE ED ALTRI DERIVATI POLIVINILICI , DERIVATI * POLIACRILICI E POLIMETACRILICI , RESINE CUMARONINDENICHE , ECC . ) : * EX C . ALTRI : * _ ADESIVI A BASE DI EMULSIONI DI RESINE 39.06 * ALTRI ALTI POLIMERI , RESINE ARTIFICIALI E MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI , COMPRESO * L'ACIDO ALGINICO , I SUOI SALI E I SUOI ESTERI ; LINOSSINA : * EX B . ALTRI , ESCLUSA LA LINOSSINA TABLEAUX VOIR J.O . NOTE ( 1 ) TALE TENORE DEVE ESSERE DETERMINATO SOTTRAENDO DAL TENORE TOTALE DI CENERI DEL PRODOTTO LA FRAZIONE DI CENERI PROVENIENTE DALLE UOVA INCORPORATE SULLA BASE DELLO 0,04 % IN PESO DI CENERI PER 50 GRAMMI DI UOVA IN GUSCIO ( O DEL LORO EQUIVALENTE IN PRODOTTI DI UOVA ) . ( 2 ) QUESTA QUANTITA E DIMINUITA DI 1,6 KG/100 KG PER 50 GRAMMI DI UOVA IN GUSCIO ( O L'EQUIVALENTE IN ALTRI PRODOTTI DI UOVA ) AL CHILOGRAMMO DI PASTE . ( 3 ) 5 KG/100 KG PER 50 GRAMMI DI UOVA IN GUSCIO ( O L'EQUIVALENTE IN ALTRI PRODOTTI DI UOVA ) AL CHILOGRAMMO DI PASTE ; QUALSIVOGLIA QUANTITA INTERMEDIA VIENE PORTATA AL MULTIPLO DI 50 GRAMMI IMMEDIATAMENTE INFERIORE . ( 4 ) TALE QUANTITATIVO S'INTENDE DI GRANTURCO IN SEMI PORTATO AD UN TENORE D'UMIDITA DEL 12 % IN PESO . ( 5 ) IL RISO PRECOTTO E COSTITUITO DA RISO LAVORATO IN CHICCHI CHE SIA STATO SOTTOPOSTO A PRECOTTURA E A DISIDRATAZIONE PARZIALE ALLO SCOPO DI FACILITARNE LA COTTURA DEFINITIVA . ( 6 ) TALE QUANTITATIVO S'INTENDE CALCOLATO PER LA BIRRA AVENTE TENORE COMPRESO TRA 11 PLATO E 13 PLATO INCLUSI . PER LA BIRRA AVENTE TENORE INFERIORE A 11 PLATO , TALE QUANTITATIVO E DIMINUITO DELL'8 % PER GRADO PLATO , PREVIO ARROTONDAMENTO DEL TENORE REALE AL GRADO IMMEDIATAMENTE INFERIORE . PER LA BIRRA AVENTE TENORE SUPERIORE A 13 PLATO , TALE QUANTITATIVO E AUMENTATO DELL'8 % PER GRADO PLATO , PREVIO ARROTONDAMENTO DEL TENORE REALE AL GRADO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE . ( 7 ) TALE QUANTITATIVO S'INTENDE CALCOLATO PER UNA SOLUZIONE ACQUOSA DI SORBITE AVENTE TENORE IN MATERIA SECCA DEL 70 % IN PESO . PER LE SOLUZIONI ACQUOSE DI SORBITE AVENTI UN ALTRO TENORE IN MATERIA SECCA , TALE QUANTITATIVO E AUMENTATO O DIMINUITO , SECONDO I CASI , PROPORZIONALMENTE AL TENORE REALE IN MATERIA SECCA E ARROTONDATO AL CHILOGRAMMO IMMEDIATAMENTE INFERIORE . ( 8 ) QUANTITATIVO DETERMINATO IN FUNZIONE DELLA CASEINA USATA NELLA FABBRICAZIONE , IN RAGIONE DI 291 CHILOGRAMMI DI LATTE IN POLVERE ( PG 2 ) PER 100 KG DI CASEINA . TABLEAUX VOIR J.O .