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Document 31971R2764

Regolamento (CEE) n. 2764/71 della Commissione, del 23 dicembre 1971, che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, i regolamenti (CEE) n. 1077/68 e (CEE) n. 1080/68 relativi ai prodotti trasformati a base di cereali

GU L 283 del 24.12.1971, p. 30–30 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(III) pag. 1021 - 1022

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1975

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2764/oj

31971R2764

Regolamento (CEE) n. 2764/71 della Commissione, del 23 dicembre 1971, che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, i regolamenti (CEE) n. 1077/68 e (CEE) n. 1080/68 relativi ai prodotti trasformati a base di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 24/12/1971 pag. 0030 - 0030
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0888
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 1021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0132
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0132


REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/71 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1971 che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, i regolamenti (CEE) n. 1077/68 e (CEE) n. 1080/68 relativi ai prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio, che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, i regolamenti nn. 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121/67/CEE, 123/67/CEE, 1009/67/CEE, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 2142/70 e (CEE) n. 827/68 relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori rispettivamente dei grassi, dei cereali, delle carni suine, del pollame, dello zucchero, delle carni bovine, della pesca e per alcuni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (2), ha adattato la nomenclatura della tariffa doganale comune segnatamente per quanto riguarda i prodotti delle voci 07.06, 11.09 e 23.03 ; che occorre adattare corrispondentemente i regolamenti (CEE) n. 1077/68 (3) e (CEE) n. 1080/68 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1077/68, leggere «07.06 A» invece di «07.06».

2. All'articolo 2, lettera b), nonché all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68, leggere «07.06 A» rispettivamente invece di «07.06» e «07.06 B».

Articolo 2

Il testo di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1077/68 e quello di cui all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 1080/68 è sostituito dal seguente:

«200 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido per gli avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di tempera concentrate), con tenore di proteine, sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI (1)GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67. (2)GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8. (3)GU n. L 181 del 27.7.1968, pag. 1. (4)GU n. L 181 del 27.7.1968, pag. 6.

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