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Dokument 62023CN0097

Causa C-97/23 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2023 dalla WhatsApp Ireland Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-709/21, WhatsApp Ireland / Comitato europeo per la protezione dei dati

GU C 121 del 3.4.2023, s. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/8


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2023 dalla WhatsApp Ireland Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-709/21, WhatsApp Ireland / Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa C-97/23 P)

(2023/C 121/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (rappresentanti: H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, F. Louis e A. Vallery, avocats, P. Nolan, B. Johnston e C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan e D. McGrath, Senior Counsel, C. Geoghegan e E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)

Altra parte nel procedimento: Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-709/21;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sulla controversia; e

condannare il convenuto in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la WhatsApp deduce due motivi.

Nel primo motivo di impugnazione, la WhatsApp sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «atto impugnabile» e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’articolo 263 TFUE stabilendo che la decisione vincolante 1/2021 del CEPD del 28 luglio 2021, relativa alla controversia tra le autorità di controllo interessate scaturita dal progetto di decisione riguardante la WhatsApp elaborato dalla Data Protection Commission (Commissione per la protezione dei dati; DPC) (Irlanda) (in prosieguo: la «decisione controversa») era un mero atto preparatorio. Statuendo in tal senso, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la WhatsApp, in quanto ricorrente non-privilegiata, avrebbe dovuto dimostrare che la decisione controversa aveva modificato in misura rilevante la sua situazione giuridica. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito che la WhatsApp non era direttamente interessata dalla decisione controversa. Per di più, sarebbe erronea l’analisi giuridica del Tribunale. Quest’ultimo avrebbe dovuto statuire che (i) la decisione controversa non costituiva un mero atto intermedio, bensì esprimeva la posizione definitiva del CEPD sulle questioni deferite allo stesso ai fini della decisione ai sensi dell’articolo 65 dell'RGPD (1); (ii) la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici e ha modificato in misura rilevante la situazione giuridica della WhatsApp; (iii) la WhatsApp era direttamente interessata dalla decisione controversa in quanto la stessa non lasciava alcun margine reale di discrezionalità alla DPC incaricata della sua attuazione.

Nel secondo motivo di impugnazione, la WhatsApp sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «decisione vincolante» ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, dell'RGPD e del principio di interpretazione ed applicazione conforme del diritto dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


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