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Document 62021CA0238

    Causa C-238/21: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Materiali di scavo – Nozioni di «rifiuto» e di «sottoprodotto» – Cessazione della qualifica di rifiuto)

    GU C 15 del 16.1.2023, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 15/14


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

    (Causa C-238/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 3, punto 1 - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 6, paragrafo 1 - Materiali di scavo - Nozioni di «rifiuto» e di «sottoprodotto» - Cessazione della qualifica di rifiuto)

    (2023/C 15/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Steiermark

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Porr Bau GmbH

    Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

    Dispositivo

    L’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,

    devono essere interpretati nel senso che:

    ostano a una normativa nazionale in forza della quale materiali di scavo non contaminati, rientranti, ai sensi del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata,

    devono essere qualificati come «rifiuti» sebbene il loro detentore non abbia né l’intenzione né l’obbligo di disfarsene e tali materiali soddisfino le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificati come «sottoprodotti», e

    perdono tale qualifica di rifiuto solo quando siano direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore abbia soddisfatto criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell’ambiente, qualora questi ultimi abbiano l’effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.


    (1)  GU C 242 del 21.6.2021.


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