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Document 52022XC1208(02)

    Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese 2022/C 467/06

    C/2022/8858

    GU C 467 del 8.12.2022, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 467/36


    Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

    (2022/C 467/06)

    La Commissione europea ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base») (1). Con tale domanda le viene chiesto di esaminare se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 (2) della Commissione sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») abbiano inciso sui prezzi all'esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell'Unione. Tali inchieste sono denominate «nuove inchieste antiassorbimento».

    1.   Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

    La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Europacable («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.4 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto in esame è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

    Il prodotto in esame non comprende:

    i)

    i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

    ii)

    i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

    Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (3) quale rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione (4).

    4.   Motivazione della nuova inchiesta antiassorbimento

    Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell'inchiesta iniziale i prezzi all'esportazione cinesi sono diminuiti. La diminuzione dei prezzi all'esportazione cinesi sembra aver compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che la riduzione dei prezzi all'esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale o a un cambiamento nel mix di prodotti.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare l'assorbimento, la Commissione riapre l'inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base.

    La nuova inchiesta determinerà se, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'istituzione di misure, i prezzi all'importazione siano diminuiti o se non vi siano state variazioni, o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione.

    In caso affermativo, per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato, i prezzi all'esportazione dovrebbero essere valutati nuovamente a norma dell'articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping devono essere ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nel presente avviso di apertura. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping istituito a seguito dell'inchiesta non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.

    La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (5) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

    5.1.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

    Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

    5.2.    Produttori  (6) oggetto della nuova inchiesta nel paese interessato

    Procedura di selezione dei produttori che saranno oggetto della nuova inchiesta nel paese interessato — Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato interessati dalla presente nuova inchiesta e al fine di completarla entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione (7). Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R785_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.4 e 5.7.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

    Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

    I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

    Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642

    Le parti che intendono chiedere una revisione del valore normale e sono state selezionate per costituire il campione dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali modificati, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Nell'inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato per tutti i produttori esportatori in base a un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in Argentina a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

    5.3.    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (8) (9)

    Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dalla presente nuova inchiesta e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

    Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

    Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642

    5.4.    Parti interessate

    Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    I produttori del paese interessato, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2 e 5.3 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (10).

    5.5.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

    5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

    Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

    In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

    5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

    Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

    Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

    Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione G

    Ufficio: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

    E-mail: TRADE-R785-OFC-ABSORPTION@ec.europa.eu

    6.   Calendario dell’inchiesta

    Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude di norma entro 6 mesi e in tutti i casi entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

    7.   Presentazione di informazioni

    Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

    Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

    8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

    Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

    Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

    Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

    9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

    Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

    10.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

    L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

    11.   Consigliere-auditore

    Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

    Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

    Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

    12.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 36).

    (5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

    (6)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

    (7)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

    (8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (10)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

    (11)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO

    Versione «sensibile»

    Versione «Consultabile dalle parti interessate»

    (barrare la casella corrispondente)

    INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO RELATIVA ALLE MISURE ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI CAVI DI FIBRE OTTICHE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

    INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

    Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3 dell'avviso di apertura.

    La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

    1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

    Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

    Nome della società

     

    Indirizzo

     

    Referente

     

    E-mail:

     

    Telefono

     

    2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

    Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate e in chilometri di cavo delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta iniziale (1o luglio 2019 – 30 giugno 2020) e nel periodo dell'inchiesta antiassorbimento (1o ottobre 2021 – 30 settembre 2022), del prodotto in esame quale definito nell'avviso di apertura.

     

    Periodo dell'inchiesta iniziale

    (1o luglio 2019 – 30 giugno 2020)

    Periodo dell’inchiesta antiassorbimento (1o ottobre 2021 – 30 settembre 2022)

     

    Volume (in tonnellate)

    Volume (in chilometri di cavo)

    Valore in EUR

    Volume (in tonnellate)

    Volume (in chilometri di cavo)

    Valore in EUR

    Fatturato totale della propria società in EUR

     

     

     

     

     

     

    Importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese

     

     

     

     

     

     

    Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese

     

     

     

     

     

     

    3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

    Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

    Nome e ubicazione della società

    Attività

    Rapporto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.   ALTRE INFORMAZIONI

    Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

    5.   CERTIFICAZIONE

    Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

    Firma della persona autorizzata:

    Nome e qualifica della persona autorizzata:

    Data:


    (1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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