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Document 62022TN0525

    Causa T-525/22: Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU

    GU C 441 del 21.11.2022, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 441/20


    Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU

    (Causa T-525/22)

    (2022/C 441/27)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

    Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione SRB/EES/2022/21 relativa all’adozione di un programma di risoluzione per la Sberbank d.d., emessa dal Comitato di risoluzione unico il 1o marzo 2022, assieme alla relazione di valutazione 1 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022 e alla relazione di valutazione 2 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio o del 28 febbraio 2022;

    annullare la decisione (UE) 2022/948 della Commissione, del 1o marzo 2022, che approva il programma di risoluzione per la Sberbank d.d. (1);

    condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione complessiva delle condizioni relative al programma di risoluzione e sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), nonché sulla violazione dell’articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (3) e del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d’impresa.


    (1)  GU 2022, L 164, pag. 65.

    (2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


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