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Document 62022TN0525
Case T-525/22: Action brought on 19 August 2022 — Sberbank of Russia v Commission and SRB
Causa T-525/22: Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU
Causa T-525/22: Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU
GU C 441 del 21.11.2022, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/20 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU
(Causa T-525/22)
(2022/C 441/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto e V. Villante, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione SRB/EES/2022/21 relativa all’adozione di un programma di risoluzione per la Sberbank d.d., emessa dal Comitato di risoluzione unico il 1o marzo 2022, assieme alla relazione di valutazione 1 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022 e alla relazione di valutazione 2 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio o del 28 febbraio 2022; |
— |
annullare la decisione (UE) 2022/948 della Commissione, del 1o marzo 2022, che approva il programma di risoluzione per la Sberbank d.d. (1); |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione complessiva delle condizioni relative al programma di risoluzione e sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), nonché sulla violazione dell’articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (3) e del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d’impresa. |
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).