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Document 62022CN0601
Case C-601/22: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) lodged on 19 September 2022 — Umweltverband WWF Österreich and Others v Tiroler Landesregierung
Causa C-601/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung
Causa C-601/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung
GU C 441 del 21.11.2022, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung
(Causa C-601/22)
(2022/C 441/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Tirol
Parti
Ricorrenti: Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO — Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein
Autorità resistente: Tiroler Landesregierung
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 12, in combinato disposto con l'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (1), come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE (2), ai sensi del quale il lupo è soggetto al regime di rigorosa tutela, ma ne sono escluse le popolazioni di diversi Stati membri, mentre non è stata prevista una deroga corrispondente per l'Austria, sia contrario al «principio della parità di trattamento degli Stati membri» sancito dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE. |
2) |
Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, ai sensi del quale una deroga al regime di rigorosa tutela del lupo è soltanto consentita, tra l'altro, se le popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale mantengono uno «stato di conservazione soddisfacente» malgrado la deroga, debba essere interpretato nel senso che lo stato di conservazione soddisfacente deve essere mantenuto o ristabilito non in relazione al territorio di uno Stato membro, ma nell'area di ripartizione naturale di una popolazione, che può comprendere una regione biogeografica transfrontaliera significativamente più estesa. |
3) |
Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che i «gravi danni» devono essere imputati non solo ai danni diretti causati da un determinato lupo, ma anche ai danni «economici» indiretti (futuri) non imputabili a un determinato lupo. |
4) |
Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che, tenendo conto delle strutture topografiche, alpestri e operative prevalenti nel Land Tirolo, le «altre soluzioni valide» devono essere esaminate unicamente sulla base della loro effettiva fattibilità, o anche sulla base di criteri economici. |
(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
(2) Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193).