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Document 62022CN0600

    Causa C-600/22 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

    GU C 441 del 21.11.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 441/17


    Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

    (Causa C-600/22 P)

    (2022/C 441/25)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (rappresentanti: P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado)

    Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Regno di Spagna

    Conclusioni dei ricorrenti

    I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    rinviare la causa al Tribunale o, in subordine, annullare gli atti impugnati; e

    condannare il Parlamento e il Regno di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno di questo ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi.

    In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e violato l’articolo 263 TFUE e, di conseguenza l’articolo 47 della Carta, nel concludere che il fatto che i ricorrenti non furono autorizzati dal Parlamento ad assumere le loro funzioni, a esercitare il loro mandato e a sedere in Parlamento a decorrere dal 2 luglio 2019 non costituirebbe un effetto del rifiuto del Parlamento nel riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, come emerso dall’istruzione del 29 maggio 2019 e dalla lettera del 27 giugno 2019 e, dunque, che gli atti impugnati non abbiano causato alcun mutamento per la situazione giuridica dei ricorrenti.

    Ai sensi dell’articolo 12 dell’Atto del 1976 (1), è competenza del Parlamento decidere sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni dell’Atto del 1976, e l’articolo 1, paragrafo 3, ne costituisce una disposizione essenziale. La sentenza Donnici (2) avrebbe erroneamente interpretato la divisione dei poteri tra le autorità nazionali e il Parlamento, stabiliti nell’articolo 12 dell’Atto del 1976, per quanto concerne i poteri conferiti al Parlamento. I ricorrenti avrebbero dovuto essere messi in grado, in ogni caso, di sedere in pendenza della decisione sulla controversia che essi stessi avevano proposto innanzi al Parlamento; e, pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sentenza impugnata statuendo che gli atti impugnati non determinavano alcun cambiamento per la situazione dei ricorrenti.

    Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la decisione di non prendere un’iniziativa per confermare i loro privilegi e le loro immunità ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di procedura del Parlamento europeo non è un atto impugnabile.

    Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare che i ricorrenti non rivolsero alcuna richiesta al Parlamento in difesa dei loro privilegi e delle loro immunità, ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento di procedura del Parlamento europeo.


    (1)  Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom: decisione dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom: decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU 2002, L 283, pag. 1).

    (2)  Sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici / Parlamento, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275.


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