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Document 62022CN0578
Case C-578/22: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Frankfurt am Main (Germany) lodged on 1 September 2022 — flightright GmbH v TAP Portugal
Causa C-587/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1° settembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
Causa C-587/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1° settembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
GU C 441 del 21.11.2022, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1o settembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
(Causa C-587/22)
(2022/C 441/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Resistente: TAP Portugal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che il passeggero è sempre tenuto a presentarsi all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata dal vettore aereo, dall’operatore turistico o dall’agente di viaggio autorizzato oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata, nonché, conformemente all’articolo 2, lettera j), all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2) |
Nel caso in cui la Corte fornisca una risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il negato imbarco possa essere comunicato al passeggero non consenziente, con effetto a carico del vettore aereo operativo, anche dal vettore aereo contrattuale che abbia concluso con quest’ultimo un accordo di code-sharing concernente il volo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).