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Document 62022CN0567

Causa C-567/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione

GU C 441 del 21.11.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/12


Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione

(Causa C-567/22 P)

(2022/C 441/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (rappresentanti: L. Levi, J.-N. Louis avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 giugno 2022 nella causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione;

esaminare nel merito la presente causa affinché la Corte di giustizia giudichi fondato il ricorso in primo grado del ricorrente;

condannare la convenuta all’integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.

Il primo motivo verte su un’asserita violazione dell’articolo 45 TFUE, sulla violazione da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione, su un errore di qualificazione giuridica e sullo snaturamento del fascicolo.

Il secondo motivo verte sulla violazione della finalità dell’articolo 8 dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sulla violazione del principio generale del diritto per il funzionario di mantenere rapporti personali con il luogo dei suoi interessi principali, sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e sullo snaturamento del fascicolo.

Il terzo motivo solleva una violazione del principio di parità di trattamento.


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