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Document 62022CN0560

Causa C-560/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) il 23 agosto 2022 — Ferriere Nord SpA e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

GU C 441 del 21.11.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) il 23 agosto 2022 — Ferriere Nord SpA e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

(Causa C-560/22)

(2022/C 441/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

Parti nella causa principale

Appellanti: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Appellate: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5-bis, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) — che ha aggiunto all’articolo 10 della Legge 287/1990 [i] commi 7-ter e 7-quater — secondo [il] quale l’attività istituzionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è esclusivamente finanziata con un «contributo» posto unicamente a carico delle società di capitali (italiane o straniere nell’ipotesi in cui abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette a obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e che dunque non incide in misura equa e proporzionata su tutti i soggetti operanti sul mercato, a beneficio dei quali (oltre che ai consumatori) è rivolta l’attività di detta Autorità, sia interpretabile compatibilmente con il diritto dell’Unione, in particolare:

l’articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale collaborazione);

i principi sottesi al mercato interno (compresi il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali);

gli articoli 101, 102 e 103 TFUE;

il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (1) (ora articoli 101 e 102 TFUE);

la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (2) (in particolare, i «considerando» nn. 1, 6, 8, 17, 26, l’articolo 1 paragrafo 1, l’articolo 2 n. 10, l’articolo 5 paragrafo 1);

letto alla luce degli articoli 17 paragrafo 1 (diritto di proprietà), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 paragrafo 1 (parità di trattamento), 52 paragrafo 1 (principio di proporzionalità) della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea;

e quindi debba essere interpretato nel senso [che] la normativa nazionale di cui all’articolo 5-bis, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) — che ha aggiunto all’articolo 10 della Legge 287/1990 commi 7-ter e 7-quater, osta al diritto dell’Unione nei termini sopra richiamati.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 1.

(2)  GU 2019, L 11, pag. 3.


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