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Document 62022CN0541

Causa C-541/22 P: Impugnazione proposta l’11 agosto 2022 da Araceli García Fernández e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1 giugno 2022, nella causa T-523/17, Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU

GU C 441 del 21.11.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/5


Impugnazione proposta l’11 agosto 2022 da Araceli García Fernández e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1 giugno 2022, nella causa T-523/17, Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU

(Causa C-541/22 P)

(2022/C 441/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, SA, Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez, María Rosario Mari Juan Domingo (rappresentanti: B.M. Cremades Román, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Eleveté Invest Group, SL, Antonio Bail Cajal, Carlos Sobrini Marín, Edificios 1326 de l'Hospitalet, SL, Juan José Homs Tapias, Anna María Torras Giro, Marbore 2000, SL, Tristán González del Valle, Commissione europea, Comitato di risoluzione unico, Regno di Spagna, Banco Santander, SA

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

i)

ammettere l’impugnazione unitamente agli allegati, e, inoltre, accettare le affermazioni in essa contenute;

ii)

ai sensi dell’articolo 257 TFUE, dell’articolo 61 dello Statuto della Corte e dell’articolo 170 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, statuire nei seguenti termini:

(a)

pronunciare l’annullamento totale della sentenza del Tribunale e, in subordine, l’annullamento parziale nei termini esposti ai paragrafi III e IV del ricorso d’impugnazione;

(b)

statuire secondo i termini di cui al punto 219 dell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale;

(c)

condannare il CRU e la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

(d)

condannare il CRU e la Commissione europea alle spese del presente procedimento;

(e)

ordinare che a tutte le somme riconosciute ai ricorrenti siano aggiunti interessi compensativi dal 23 maggio 2017 (o, in subordine, dal 7 giugno 2017) fino alla data della pronuncia della sentenza, nonché interessi di mora dalla data della sentenza, ad eccezione delle spese del presente procedimento, che matureranno interessi di mora solo dalla data della sentenza; e

(f)

concedere ai ricorrenti il beneficio di ogni ulteriore risarcimento aggiuntivo ritenuto adeguato.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano tutti i punti della motivazione e il dispositivo della sentenza del Tribunale poiché essa è viziata, tra gli altri, da molteplici errori di applicazione e interpretazione del diritto dell’Unione europea, da insufficienza e contraddizione della motivazione, così come da errori nel qualificare e individuare le conseguenze giuridiche dei fatti nonché nel valutare la prova.

A tal fine, i ricorrenti invocano quattro motivi a sostegno delle loro conclusioni.

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell’interpretare e applicare l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «regolamento MRU»).

Nella prima parte del primo motivo, i ricorrenti deducono un errore nell’interpretare e applicare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MRU relativo alla necessità di erogare liquidità, l’inadempimento degli obblighi di riservatezza, così come un errore nell’interpretare il principio di buona amministrazione. Nella seconda parte del primo motivo, i ricorrenti deducono l’insufficienza dell’argomentazione e l’erronea interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento MRU. A tal fine, viene evidenziato che il Banco Popular Español (in prosieguo: il «BPE») non era insolvente e che il CRU contava su altre alternative meno dannose. Nella terza parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento MRU.

In relazione al secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 20 del regolamento MRU. A tal fine, i ricorrenti deducono errori di interpretazione e applicazione dell’articolo 20, paragrafi 1, 5, 7, 9, 10 e 11 di detto regolamento. Inoltre, nella quinta parte del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell’interpretare e applicare il diritto di accesso al fascicolo del procedimento di esproprio, essendo il suo ragionamento contrario a quello derivante dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal Protocollo addizionale alla CEDU. Nella sesta parte del secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’errore di diritto nel valutare l’obbligo di motivazione.

Il terzo motivo si fonda sulla domanda risarcitoria connessa all’annullamento della decisione impugnata con conferma di effetti.

Per quanto attiene al quarto motivo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia errato nella interpretazione e applicazione del regolamento MRU in relazione alla presunzione di responsabilità extracontrattuale indipendente dalla presunzione di nullità. Nella prima parte del quarto motivo si analizza come il Tribunale incorra in un errore manifesto nell’interpretare e applicare il considerando 116 e gli articoli 88 e 91 del regolamento MRU e 339 TFUE utilizzando un livello di protezione molto più basso rispetto a quello stabilito dall’Unione europea in materia di risoluzione bancaria. Del pari, si deduce un errore di interpretazione e applicazione del regolamento MRU in violazione del dovere di diligenza. Infine, nella seconda parte del quarto motivo, si deduce un errore di interpretazione e applicazione degli articoli 20, paragrafo 15, e 20, paragrafo 16, del regolamento MRU, così come la mancanza di risposta motivata.


(1)  GU 2014, L 225, pag. 1.


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