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Document 52022AT40127(02)

    Sintesi della decisione della Commissione del 19 novembre 2021 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40127 – Conserve vegetali) (notificata con il numero C(2021) 8259 final) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2022/C 412/05

    C/2021/8259

    GU C 412 del 27.10.2022, blz. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 412/6


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 19 novembre 2021

    relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

    (Caso AT.40127 – Conserve vegetali)

    (notificata con il numero C(2021) 8259 final)

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2022/C 412/05)

    Il 19 novembre 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La decisione riguarda una violazione unica e continuata dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

    (2)

    La decisione è destinata alle seguenti persone giuridiche (denominate collettivamente «destinatari»): Conserve Italia Soc. coop. agricola («Conserve Italia SCA») e Conserves France S.A. («Conserves France») (collettivamente, «Conserve Italia»). I destinatari fanno parte del gruppo Conserve Italia.

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedura

    (3)

    In seguito alla domanda di immunità presentata nel giugno 2013 da un produttore di conserve vegetali non destinatario della decisione, dal 1o al 4 ottobre 2013 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali di Conserve Italia e di altri produttori di conserve vegetali. Il 17 ottobre 2013 Conserve Italia ha chiesto l’immunità dall’ammenda in conformità del punto (14) della comunicazione sulla clemenza o, in alternativa, una riduzione dell’ammenda in conformità del punto (27) della comunicazione sulla clemenza (2).

    (4)

    Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di Conserve Italia e di altri produttori di conserve vegetali («le parti»), allo scopo di avviare con essi discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (4). Le discussioni con le parti in vista di una transazione si sono svolte tra marzo 2017 e giugno 2019. Successivamente le parti ad eccezione di Conserve Italia hanno presentato una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.

    (5)

    Dal momento che Conserve Italia ha scelto di non presentare una richiesta formale di transazione, la Commissione continuato a indagare sul comportamento di Conserve Italia secondo la procedura ordinaria.

    (6)

    Il 17 novembre 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e la Commissione ha adottato la decisione il 19 novembre 2021.

    2.2.   Sintesi dell’infrazione

    (7)

    La decisione riguarda un’infrazione relativa alla vendita di certi tipi di conserve vegetali ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione.

    (8)

    L’infrazione unica e continuata ha riguardato tre accordi orizzontali strettamente interconnessi mediante i quali Conserve Italia e gli altri produttori di conserve vegetali coinvolti hanno coordinato il loro comportamento commerciale sul mercato: i) un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve vegetali quali fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste (5) a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi; ii) un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve di mais a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito; e iii) un accordo riguardante le vendite, con il marchio del produttore o del distributore, di tutti i tipi di conserve vegetali (6), comprese le verdure miste e le preparazioni e pietanze a base di conserve vegetali (ad eccezione dei mix, delle insalate e delle preparazioni in cui i vegetali non sono l’ingrediente principale), ai dettaglianti (7) e al settore della ristorazione in Francia.

    (9)

    L’infrazione è consistita nella fissazione dei prezzi di vendita (aumenti di prezzo, prezzi minimi, prezzi obiettivo) e nel coordinamento della politica e della struttura dei prezzi; nella ripartizione delle quote di volume e di mercato; nella ripartizione dei clienti e dei mercati; nel coordinamento delle offerte e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione; nel coordinamento delle altre condizioni di vendita e degli sconti, comprese la strategia di marketing e la politica promozionale; nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

    (10)

    L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 19 gennaio 2000 al 1o ottobre 2013.

    2.3.   Destinatari e durata

    (11)

    I destinatari della decisione sono Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A. Essi sono considerati responsabili dell’infrazione per la seguente durata: dal 15 marzo 2000 (e dal 20 ottobre relativamente all’accordo sulle conserve di mais) al 1o ottobre 2013.

    2.4.   Rimedi

    (12)

    La decisione applica gli orientamenti sulle ammende del 2006 (8) e infligge ammende ai destinatari.

    2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

    (13)

    Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media delle vendite delle conserve vegetali oggetto dal cartello effettuate da Conserve Italia nel SEE nel periodo 2000-2013, del fatto che il coordinamento dei prezzi e la ripartizione del mercato rientrano tra le restrizioni più gravi della concorrenza, della durata dell’infrazione, del fatto che l’infrazione ha interessato l’intero SEE e che è stata perpetrata nella sua integralità e di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche.

    2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

    (14)

    La Commissione ha applicato circostanze attenuanti a Conserve Italia dati il più limitato ruolo da essa svolto nell’infrazione e le diverse modalità di partecipazione alla stessa rispetto alle altre parti.

    2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

    (15)

    L’importo di base dell’ammenda (prima dell’applicazione della riduzione concessa in virtù della comunicazione sulla clemenza) ha superato il 10 % del fatturato mondiale complessivo del gruppo Conserve Italia nell’esercizio che precede la data della decisione. L’importo di base dell’ammenda è stato pertanto limitato a questo massimale.

    2.4.4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sulla clemenza

    (16)

    La Commissione ha concesso una riduzione del 50 % dell’ammenda a Conserve Italia.

    2.4.5.   Mancanza di capacità contributiva

    (17)

    Conserve Italia ha presentato una domanda di riduzione dell’ammenda invocando la propria mancanza di capacità contributiva. Dopo aver esaminato la domanda, la Commissione ha concluso che doveva essere parzialmente accolta.

    3.   CONCLUSIONI

    (18)

    A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono state inflitte le seguenti ammende a Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A., congiuntamente e in solido: EUR 20 000 000.

    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

    (3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, (GU L 171 del 1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento della Commissione (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

    (4)  Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

    (5)  Conserve Italia ha prodotto solo conserve di fagiolini, piselli e mix di piselli e carote.

    (6)  Esclusi i pomodori, i funghi, i condimenti o le olive e le conserve di cui costituiscono gli ingredienti principali.

    (7)  Le vendite di prodotti con marchio del distributore ai dettaglianti riguardavano solo i prodotti non coperti dagli altri due accordi.

    (8)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).


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