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Document 62022TN0534

    Causa T-534/22: Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Belarusian Potash Company / Consiglio

    GU C 389 del 10.10.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 389/23


    Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Belarusian Potash Company / Consiglio

    (Causa T-534/22)

    (2022/C 389/26)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Belarusian Potash Company AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (2), nei limiti in cui riguarda la ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»); e

    condannare il Consiglio a sopportare tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la sua difesa.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità da parte degli atti impugnati.

    Le ragioni per le quali la ricorrente è stata inserita nell’elenco contengono vari termini, che non sono definiti né negli atti impugnati né nella giurisprudenza. Alla luce di ciò, il loro significato non è chiaro alla ricorrente, ed essa non può comprenderli in modo inequivoco e decidere come agire nel contesto delle misure adottate nei suoi confronti dal Consiglio.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

    Le prove prodotte dal Consiglio sono per la maggior parte inaffidabili, inaccurate o non riguardano la ricorrente o le ragioni dell’inserimento nell’elenco.

    Il Consiglio non ha dimostrato in che modo la ricorrente tragga vantaggio dal regime di Lukashenko o gli fornisca sostegno. Pertanto, il Consiglio non ha provato che la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko o gli fornisce sostegno.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


    (1)  GU 2022, L 153, pag. 77.

    (2)  GU 2022, L 153, pag. 1.


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