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Document 62022TN0331

Causa T-331/22: Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — NLVOW / Commissione

GU C 311 del 16.8.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/12


Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — NLVOW / Commissione

(Causa T-331/22)

(2022/C 311/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) (Annerveenschekanaal, Paesi Bassi) (rappresentante: G. Byrne, Barrister-at-law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente con lettera del 1o aprile 2022 che considera irricevibile la richiesta di riesame interno presentata dalla ricorrente il 10 dicembre 2021;

inoltre/o in subordine, dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire quando le è stato chiesto di farlo conformemente alla procedura di cui all’articolo 265 TFUE con lettera presentata dalla ricorrente il 10 dicembre 2021 e/o ha omesso di prendere posizione sul reclamo della ricorrente in essa contenuto;

dichiarare che, poiché il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima dei Paesi Bassi (in prosieguo: il «PNEC») non è conforme alla convenzione di Aarhus, esso è stato illegittimamente valutato e/o adottato e/o pubblicato dalla Commissione e, di conseguenza, esso viola il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e/o è illegittimo;

dichiarare che la Commissione non ha adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale di adottare le misure necessarie e adeguate per far fronte e/o porre rimedio alla non conformità del PNEC dei Paesi Bassi alla convenzione di Aarhus;

dichiarare che il «regolamento sulla governance» (regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (1)) non dà attuazione alle disposizioni della convenzione di Aarhus, compreso il suo articolo 7, e che, di conseguenza, esso non è conforme al diritto ambientale dell’Unione e al diritto ambientale internazionale, ed è pertanto illegittimo;

quanto alla non conformità del PNEC e, in particolare, del PNEC dei Paesi Bassi, alla convenzione di Aarhus, dichiarare che l’omesso adempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi derivanti dal regolamento sulla governance costituisce una violazione di quest’ultimo, della suddetta convenzione e, altresì, dei Trattati;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera del 1o aprile 2022 dovrebbe essere annullata.

La ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta con lettera del 10 dicembre 2021. In risposta a tale lettera, la Commissione ha ritenuto irricevibile la richiesta della ricorrente. Si sostiene che la decisione della Commissione costituisce un atto amministrativo quale definito nel regolamento di Aarhus (come modificato (2)). La ricorrente ritiene che la decisione della Commissione sia, a tal riguardo, sostanzialmente viziata, che essa violi il diritto ambientale dell’Unione e il diritto ambientale internazionale e che costituisca una violazione dei Trattati. La stessa ritiene che la Commissione abbia violato i propri obblighi positivi derivanti dai Trattati e dal diritto internazionale, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata della Commissione ha violato il diritto derivato dell’Unione, compresi gli articoli 9 e 10 del regolamento di Aarhus (come modificato). La ricorrente ritiene che la suddetta decisione della Commissione violi il diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale della ricorrente derivante dalla convenzione di Aarhus e dal regolamento di Aarhus (come modificato). La ricorrente sostiene altresì che l’atto amministrativo della Commissione quale definito nel regolamento di Aarhus, come modificato, costituisce una violazione dei Trattati

2.

Secondo motivo, con il quale si sostiene inoltre, o in subordine rispetto al primo motivo, che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione ai PNEC da essa stessa valutati, adottati e pubblicati, compreso, in particolare, il PNEC dei Paesi Bassi.

Astenendosi dall’agire, in seguito alla richiesta di riesame interno presentata conformemente all’articolo 265 TFUE, la Commissione avrebbe violato i propri obblighi positivi derivanti dai Trattati, compresi in particolare l’articolo 3 TUE e l’articolo 191 TFUE. Tale violazione riflette altresì una manifesta violazione del diritto consuetudinario internazionale ed europeo nonché del diritto dei Trattati, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione di Aarhus, gli articoli 9 e 10 del regolamento di Aarhus (come modificato), e la decisione VII/8f (come modificata), adottata il 21 ottobre 2021.

3.

Terzo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 227 TFUE rispetto alla valutazione e/o adozione e/o pubblicazione, da parte della Commissione, del PNEC dei Paesi Bassi, e sul fatto che la Commissione non avrebbe saputo garantire la conformità di quest’ultimo alla convenzione di Aarhus.

4.

Quarto motivo, con il quale si solleva un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE rispetto al regolamento sulla governance (3).


(1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018 L 328, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, (GU 2021 L 356, pag. 1).

(3)  V. riferimento contenuto nella nota 1.


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