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Document 62022CN0313

    Causa C-313/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elenktiko Synedrio (Grecia) l’11 maggio 2022 — ACHILLEION, Società Alberghiera s.p.a / Elliniko Dimosio

    GU C 311 del 16.8.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elenktiko Synedrio (Grecia) l’11 maggio 2022 — ACHILLEION, Società Alberghiera s.p.a / Elliniko Dimosio

    (Causa C-313/22)

    (2022/C 311/08)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Elenktiko Synedrio

    Parti

    Ricorrente: ACHILLEION, Società Alberghiera s.p.a

    Convenuto: Elliniko Dimosio

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se, in conformità alle disposizioni di cui: i) agli articoli 30, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 1260/1999 (1), e alla Norma n. 1, punto 1.9, del regolamento n. 1685/2000 (2); ii) all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001; e iii) agli articoli 38 e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 (3), all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001 (4), all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/1995 (5), nonché all'articolo 14 del regolamento n. 659/1999 (6), la vendita dell'impresa beneficiaria, unitamente ai suoi cespiti immobiliari, costituisca automaticamente una modifica tanto sostanziale delle condizioni di realizzazione dell'investimento cofinanziato in tale impresa da giustificare di per sé una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale n. 192249/EΥS 4057/19.8.2002 (decreto ministeriale n. 9216/EYS 916/12.2-18.2.2004), che prevede il divieto assoluto di trasferire per un lungo periodo di tempo il patrimonio immobiliare di un'impresa che ha ricevuto un aiuto, pena la revoca totale o parziale della decisione di concessione dell'aiuto e la restituzione totale o parziale dell'aiuto pubblico erogato;

    2.

    Se le disposizioni di cui: i) all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999; ii) all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 (7), e al punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto concerne il principio di perennità delle piccole e medie imprese beneficiarie; iii) agli articoli 38 e 39 del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 1, paragrafo 2, agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/1995, nonché all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, vengano interpretate nel senso che la vendita dei cespiti immobiliari e della stessa impresa beneficiaria, nel contesto di un accordo interno alla società tra i suoi azionisti per garantire la sua redditività, non comporta una modifica sostanziale dell'operazione di cofinanziamento o un vantaggio indebito di una delle parti e, pertanto, non costituisce un'irregolarità o un motivo di recupero dell'aiuto, sempre che le condizioni per la realizzazione dell'investimento non vengano modificate e che il trasferimento sia soggetto a un regime giuridico in base al quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per i debiti e le passività esistenti al momento del trasferimento;

    3.

    Se le disposizioni di cui agli articoli 17, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio della certezza del diritto, in combinato disposto con l'articolo 1 del (primo) Protocollo addizionale alla CEDU, richiedano che le misure di rettifica finanziaria e di recupero degli aiuti di cui agli articoli 38, [paragrafo 1,] lettera h) e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 4 del regolamento n. 2988/1995 e all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, raggiungano un giusto contemperamento con il diritto alla tutela del «patrimonio» del beneficiario dell'aiuto, portando ad un'esenzione parziale o totale per il beneficiario, anche qualora venga accertata una modifica sostanziale dell'attività finanziata o un indebito arricchimento in sede di trasferimento dell'attività.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU 2000, L 193, pag. 39).

    (3)  Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali (GU 2001, L 63, pag. 21).

    (4)  Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU 2001, L 64, pag. 13).

    (5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU 2001, L 10, pag. 33).


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