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Document 62022CN0220

Causa C-220/22: Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Commissione europea/Repubblica portoghese

GU C 257 del 4.7.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 257 del 4.7.2022, p. 20–20 (GA)

4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 257/23


Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-220/22)

(2022/C 257/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Portogallo, avendo superato, in modo sistematico e persistente, il valore limite annuale di NO2, a partire dal 1o gennaio 2010, nelle zone PT-3001 Lisboa Norte, PT-1004 Porto Litoral e PT-1009 Entre Douro e Minho (in precedenza, PT-1001 Braga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1);

dichiarare che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, considerato separatamente e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della suddetta direttiva, relativamente all’insieme di tali zone, e in particolare all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di adottare le misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I dati trasmessi dal Portogallo dimostrano che, a partire dal 1o gennaio 2010, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, per quanto riguarda le zone Porto Litoral (PT-1004), Entre Douro e Minho (PT-1009) e Lisboa Norte (PT-3001).

Inoltre, le autorità portoghesi si sono astenute dall’adottare o attuare tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che il periodo di superamento, nelle zone Lisboa Norte (PT-3001), Porto Litoral (PT-1004) e Entre Douro e Minho (PT-1009), del valore limite annuale di NO2 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, fosse il più breve possibile, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva.


(1)  GU 2008, L 152, pag. 1.


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