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Document 52021IP0427

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL))

GU C 184 del 5.5.2022, p. 45–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/45


P9_TA(2021)0427

Protezione dei lavoratori dall'amianto

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL))

(2022/C 184/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 152 e 154 TFUE relativi al ruolo e alla consultazione delle parti sociali,

visto l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, TFUE,

visto l'articolo 192, paragrafi 1, 3, 4 e 5, TFUE,

visto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE,

visto l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE,

visto l'articolo 168 TFUE,

visto l'articolo 169, paragrafo 3, TFUE,

vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (1),

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (2),

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3),

vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (4),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,

vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (5),

visti gli orientamenti pratici della Commissione per l'informazione e la formazione dei lavoratori impegnati nei lavori di rimozione o manutenzione dell'amianto (2012),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2014 relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014)0332),

vista la relazione della Commissione del novembre 2015 dal titolo «Valutazione dell'attuazione pratica delle direttive dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) negli Stati membri dell'UE»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 maggio 2019, dal titolo «Lavoro con l'amianto nella ristrutturazione energetica»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 febbraio 2015, sul tema «Liberare l'UE dall'amianto»,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (6),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (7),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2021 sul tema «Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire»,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662),

vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 dal titolo «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM(2021)0044),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550),

vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la relazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 1o febbraio 2021 dal titolo «Relazione scientifica dell'ECHA riguardo alla valutazione dei valori limite per l'amianto sul luogo di lavoro»,

vista la relazione della Commissione del settembre 2020 dal titolo «Conquering Cancer: mission possible» (Sconfiggere il cancro: missione possibile),

viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità del marzo 2014 contenute nella scheda informativa dal titolo «Eliminazione delle malattie legate all'amianto»,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 3 per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0275/2021),

A.

considerando che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana;

B.

considerando che l'amianto causa tra 30 000 e 90 000 decessi all'anno nell'Unione;

C.

considerando che le forme di tumori professionali più comuni sono i tumori ai polmoni, che rappresentano tra il 54 % e il 75 % dei tumori professionali, e che l'amianto è la principale causa del cancro ai polmoni (45 %) (8); che l'esposizione all'amianto, se associata all'uso del tabacco, aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni (9);

D.

considerando che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC) ha riconosciuto che l'amianto è una sostanza cancerogena certa (gruppo 1) responsabile di asbestosi, tumori polmonari e del mesotelioma, nonché di tumori della laringe e delle ovaie; che è opportuno promuovere la ricerca su altri tumori indotti dall'amianto nonché su altre patologie non cancerogene (10); che è stato osservato un aumento del rischio di cancro persino nelle popolazioni esposte a livelli molto bassi di fibre di amianto, ivi incluse le fibre di crisotilo; che l'amianto può causare altri disturbi polmonari e pleurici non maligni, tra cui placche pleuriche, ispessimento pleurico e versamenti pleurici benigni;

E.

considerando che l'amianto è vietato nell'Unione dal 2005; che alcuni Stati membri hanno vietato l'amianto già negli anni '80; che gli Stati membri devono garantire che le fibre di amianto siano completamente eliminate quanto prima possibile; che la natura e la portata dell'uso dell'amianto variano notevolmente da uno Stato membro all'altro;

F.

considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (regolamento REACH) ha specificato che la fabbricazione, la vendita e l'uso di fibre di amianto e di prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati e che il regolamento (UE) 2016/1005 (12) della Commissione, che modifica l'allegato XVII del regolamento REACH mira a garantire la completa eliminazione dei prodotti di amianto dagli Stati membri a decorrere dal 1o luglio 2025;

G.

considerando che l'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso utilizzato in tutto il mondo nell'edilizia e in altri materiali in molti settori della vita quotidiana; che un gran numero di gruppi diversi è a rischio di esposizione all'amianto, tra cui i lavoratori nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni, dell'estrazione mineraria, della gestione dei rifiuti, i vigili del fuoco, nonché i proprietari e i locatari di immobili; che gli effetti più nocivi per la salute dovuti alle fibre di amianto inalate e alle malattie legate all'amianto possono richiedere fino a 40 anni per manifestarsi; che i casi nell'Unione raggiungeranno dovrebbero raggiungere un picco intorno al 2025 (13);

H.

considerando che, nonostante le normative vigenti a livello unionale e nazionale, in numerosi casi le malattie legate all'amianto non sono fin troppo spesso riconosciute come malattie professionali e che pertanto le vittime non possono beneficiare di un risarcimento per motivi di lavoro, oltre a dover sopportare le sofferenze fisiche della malattia; che i sindacati e le associazioni che rappresentano le vittime svolgono un ruolo importante nell'assistenza alle vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento e nelle richieste di risarcimento;

I.

considerando che la gestione dell'amianto negli edifici, anche negli edifici abbandonati, e la sua rimozione sicura richiedono un esame approfondito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in rapporto al piano dell'Unione volto a migliorare l'isolamento termico dell'ambiente edificato al fine di realizzare risparmi energetici e diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; che la ristrutturazione volta ad aumentare l'efficienza energetica spesso comporta la manipolazione di materiali per tetti, muri o impianti elettrici che potrebbero contenere amianto se sono stati costruiti prima dell'adozione di normative e divieti unionali e nazionali concernenti l'uso dell'amianto; che una quota considerevole dell'ambiente edificato esistente nell'Unione ha più di 50 anni; che il deterioramento del parco immobiliare dell'Unione aumenta il rischio di esposizione ambientale, rappresentando una minaccia per molti gruppi eterogenei della popolazione, che potrebbe, in particolare, condurre a un maggior numero di casi di mesotelioma; che sono state osservate malattie legate all'amianto nelle popolazioni che vivono in prossimità di siti industriali; che gli effetti sulla salute dell'esposizione ambientale sono stati ampiamente sottostimati (14); che i livelli di esposizione ambientale all'amianto possono raggiungere i livelli di esposizione professionale; che sono necessarie ulteriori ricerche sui rischi connessi all'amianto attraverso tali vie ambientali;

J.

considerando che lo smaltimento dei rifiuti di amianto in discariche non è una soluzione a lungo termine dato che dovranno essere gestiti dalle future generazioni, essendo le fibre di amianto pressoché indistruttibile nel tempo; che occorre evitare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; che è necessario sviluppare metodi efficaci in termini di costi per l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, al fine di disattivare le fibre di amianto attivo e convertirle in materiali che non comportano rischi per la salute pubblica;

K.

considerando che in generale occorre promuovere la ricerca e l'innovazione per migliorare i controlli relativi all'amianto, l'identificazione di altri tumori correlati all'amianto oltre al cancro ai polmoni e al mesotelioma, le tecniche di rimozione sicura, la gestione dei rifiuti e la sicurezza degli occupanti di edifici e dei lavoratori esposti, tra cui le tecnologie di allerta e rilevazione dell'amianto in tempo reale;

L.

considerando che, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce al perseguimento di obiettivi quali la protezione della salute dei suoi cittadini, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione di un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

M.

considerando che, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

N.

considerando che l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità debbano essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

O.

considerando che il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile è ormai universalmente accettato, giacché il numero di paesi che lo riconoscono è aumentato negli ultimi anni e oltre 155 paesi hanno introdotto tale diritto, o alcuni suoi elementi, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali;

P.

considerando che, secondo l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'amianto è un agente cancerogeno senza un livello soglia; che l'attuale valore limite vincolante di esposizione professionale per l'amianto è di 0,1 fibre/cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore; che il comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA ha preparato un parere sulla riduzione del valore limite vincolante di esposizione professionale per l'amianto; che l'esposizione dovrebbe essere sempre ridotta per quanto tecnicamente possibile, soprattutto quando non esiste una soglia di sicurezza; che, di conseguenza, è necessario riesaminare il valore limite di esposizione professionale onde tenere conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici, rivedendolo di conseguenza;

Q.

considerando che l'80 % dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri è correlato all'amianto; che il 98 % dei costi umani, compreso l'impatto sulla qualità della vita e sulle famiglie dei lavoratori, è sostenuto dai lavoratori; che, secondo le stime, il costo dei tumori professionali nell'Unione è compreso tra 270 e 610 miliardi di EUR all'anno, ossia tra l'1,8 % e il 4,1 % del PIL (15); che l'azione volta a migliorare le politiche per prevenire i problemi di salute è fondamentale per garantire che i lavoratori e le loro famiglie siano in grado di vivere in modo più sano;

R.

considerando che l'amianto è stato ampiamente utilizzato nell'edilizia abitativa e presenta rischi per la salute; che il diritto a un alloggio adeguato, la cui definizione comprende il diritto alla protezione contro le minacce per la salute, è stato riconosciuto come un diritto umano e come un elemento chiave per contrastare le disuguaglianze sanitarie da parte dalle organizzazioni internazionali e dagli Stati membri; che la rimozione in condizioni di sicurezza dell'amianto contribuirà a garantire alloggi di qualità per tutti, in particolare per i proprietari e i locatari a basso reddito le cui condizioni abitative si sono deteriorate negli ultimi decenni;

S.

considerando che la rimozione in condizioni di sicurezza dell'amianto non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per pratiche quali lo sfratto dei locatari in ragione della necessità di ristrutturare l'abitazione;

T.

considerando che l'introduzione di requisiti per la rimozione sicura dell'amianto deve essere socialmente equa e accompagnata da misure adeguate per aiutare i proprietari di immobili a sostenere finanziariamente le ristrutturazioni necessarie, nonché da misure di accompagnamento di sviluppo delle capacità per le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano lavori; che, nel contempo, i fondi dell'Unione nell'ambito dell'ondata di ristrutturazioni per l'Europa, previsti nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 (ondata di ristrutturazioni), dovrebbero essere salvaguardati per i beneficiari che rispettano le normative unionali e nazionali volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto;

U.

considerando che l'amianto è ancora presente in numerosi edifici amministrativi, istituti scolastici, abitazioni, infrastrutture, mezzi di trasporto pubblico e reti di approvvigionamento idrico; che nel corso del tempo è diminuita la conoscenza dell'uso e della presenza di questa sostanza; che la presenza di amianto e la mancata conoscenza di tale presenza costituiscono un pericolo per tutti gli occupanti e gli utenti degli edifici;

V.

considerando che la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (16) ha invitato gli Stati membri a eliminare i decessi legati al lavoro e a ridurre le malattie correlate al lavoro entro il 2030 e la Commissione a rivedere la direttiva 2004/37/CE;

W.

considerando che la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 afferma che il 52 % dei decessi annuali legati a un'attività professionale nell'Unione può essere attribuito a tumori professionali; che il miglioramento della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione sono tra le priorità del piano dell'UE di lotta contro il cancro e dovrebbero andare a beneficio dei pazienti affetti da malattie legate all'amianto; che la Commissione prevede di presentare nel 2022 una proposta legislativa volta a ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto nel quadro del suo piano;

X.

considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato adottato in risposta alle sfide sociali nell'Unione; che esso comprende 20 principi suddivisi in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali; che il principio 10 prevede un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, che dovrebbe includere la protezione dei lavoratori contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro;

Y.

considerando che la crisi ha evidenziato l'importanza di prevenire le malattie correlate all'attività lavorativa e di investire in una salute pubblica accessibile economicamente a tutti; che gli ispettorati del lavoro, i sindacati e i rappresentanti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell'ispezione e nell'applicazione efficace delle norme e dei regolamenti in materia di amianto; che sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sono fondamentali per scoraggiare la violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro e garantire la concorrenza leale nel mercato interno;

Z.

considerando che l'ambiente edificato ha un impatto significativo su molti settori dell'economia, sui posti di lavoro a livello locale e sulla qualità della vita; che la nuova strategia della Commissione per un ambiente edificato sostenibile mira, tra l'altro, a promuovere i principi di circolarità durante l'intero ciclo di vita degli edifici; che il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare definito nella sua comunicazione dell'11 marzo 2020 prevede iniziative mirate volte ad affrontare le principali catene di valore dei prodotti come le costruzioni e l'edilizia; che la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 riconosce che il settore delle costruzioni dovrà investire nel miglioramento delle competenze della manodopera per soddisfare le esigenze della transizione verde per quanto concerne la progettazione e i materiali ecologici, l'efficienza energetica, la circolarità e le ristrutturazioni; che la disponibilità di lavoratori edili qualificati è fondamentale per il successo dell'ondata di ristrutturazioni;

AA.

considerando che l'amianto e i materiali e i prodotti contenenti amianto possono ancora essere legalmente prodotti, trasformati, importati ed esportati in oltre 100 paesi in tutto il mondo, compresi i paesi delle regioni limitrofe dell'Unione; che il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) stabilisce l'attuazione della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale quale rivista nel 2019 (la convenzione di Rotterdam), in base alla quale prima di esportare un prodotto contenente sostanze chimiche tossiche è richiesto l'assenso specifico del paese importatore; che la Commissione ha identificato come prioritario il rafforzamento degli sforzi volti a impedire l'immissione di prodotti non conformi nel mercato dell'Unione nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015; che, nonostante i divieti dell'Unione e nazionali e la regolamentazione in vigore, l'amianto continua tuttora a entrare nel mercato interno (18); che, finché l'amianto sarà prodotto e commercializzato legalmente a livello globale, esisterà sempre il rischio che possa entrare nel mercato interno;

AB.

considerando che disporre di affidabili registri delle persone che in passato sono state esposte all'amianto o lo sono attualmente è importante per garantire il controllo medico e facilitare il riconoscimento delle malattie professionali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); che gli Stati membri organizzano in modo diverso i loro sistemi nazionali di previdenza sociale per quanto riguarda gli infortuni o le malattie professionali, anche in relazione al ruolo complementare svolto dai contratti collettivi; che i principi alla base di tali sistemi e l'autonomia delle parti sociali devono essere rispettati;

AC.

considerando che il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015 sul tema «Liberare l'UE dall'amianto» afferma che gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i casi di asbestosi, mesotelioma e altre malattie correlate all'amianto siano registrati tramite la raccolta sistematica di dati sulle malattie professionali e non professionali legate all'amianto, classificare e registrare ufficialmente le placche pleuriche come una malattia legata all'amianto, fornire, con l'assistenza di osservatori ad hoc, una mappatura attendibile della presenza di amianto, e far sì che il personale medico riceva una formazione appropriata per poter adempiere al proprio dovere di formulare una diagnosi corretta;

AD.

considerando che la legislazione in vigore in alcuni Stati membri pone determinati obblighi a carico di proprietari, amministratori o gestori di edifici contenenti amianto solo quando iniziano a usare l'edificio o intendono avviarne la demolizione, e non quando vendono un edificio munito di prodotti contenenti amianto;

Strategia europea per la rimozione dell'amianto: ESRAA

1.

sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un esempio della necessità di applicare il principio della salute in tutte le politiche indicato all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, poiché è direttamente collegato alle seguenti iniziative politiche recenti e future dell'Unione: il nuovo quadro dell'Unione in materia di salute e sicurezza, il Green Deal con l'ondata di ristrutturazioni, il programma Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale, il piano europeo di lotta contro il cancro, la strategia dell'UE in materia di rifiuti e il pacchetto sull'economia circolare; sottolinea che nell'ambito del trattamento dei rifiuti di amianto si dovrebbe applicare integralmente il principio di precauzione; invita la Commissione a proporre una corrispondente revisione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di rifiuti;

2.

sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un compito difficile e urgente e ribadisce la sua richiesta di un approccio globale e integrato che colleghi diversi ambiti strategici; sottolinea che le condizioni di lavoro sicure dovrebbero essere la priorità principale;

3.

invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell'amianto: European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA), che comprenda i seguenti elementi:

a)

un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l'amianto;

b)

una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nell'ambito dell'ondata di ristrutturazione;

c)

una proposta legislativa riguardante:

i)

il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie conosciute legate all'amianto, incluse norme minime per le procedure di riconoscimento; e

ii)

norme minime per l'indennizzo delle vittime di malattie professionali legate all'amianto;

d)

una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE volta a introdurre una verifica obbligatoria dell'amianto e l'obbligo della successiva rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, al fine di proteggere la salute dei lavoratori edili;

e)

una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in una diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;

4.

osserva che le strategie globali di rimozione comporteranno conseguenze finanziarie e amministrative per i proprietari di edifici, le autorità pubbliche e le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese, nonché un notevole carico di lavoro per gli organismi di certificazione; sottolinea pertanto che dovrebbero essere previsti periodi di transizione appropriati e un adeguato sostegno normativo e finanziario;

5.

sottolinea la necessità di mobilitare tutti i meccanismi finanziari disponibili a livello di Unione e di Stati membri e sottolinea il fatto che la Commissione ha già chiarito che gli Stati membri possono stanziare fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il trattamento e la rimozione dell'amianto (20); chiede, a tale proposito, la mobilitazione dei fondi SIE per migliorare l'affidabilità e la rapidità delle verifiche in materia di amianto nonché la misurazione, la rimozione e la gestione sicura dei rifiuti, in linea con gli obiettivi dei pertinenti programmi nazionali o regionali; sottolinea che è fondamentale sostenere la ricerca e lo sviluppo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e il miglioramento della via di accesso al mercato delle tecnologie per la salute e la sicurezza sul lavoro, tra cui i sistemi di misurazione e allarme in tempo reale per l'amianto, nonché i metodi e le tecnologie di inertizzazione dell'amianto efficaci sotto il profilo dei costi; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti per sostenere gli investimenti nelle tecnologie per il trattamento sostenibile, anche attraverso importanti progetti di comune interesse europeo dedicati;

6.

sottolinea che i fondi dell'Unione nell'ambito dell'ondata di ristrutturazioni dovrebbero essere salvaguardati per i beneficiari che rispettano le normative unionali e nazionali volte a proteggere i lavoratori dall'amianto; chiede un sistema per garantire che i fondi dell'Unione siano recuperati dai beneficiari che non rispettano le normative dell'Unione o nazionali in materia di protezione dei lavoratori dall'amianto;

7.

chiede di rafforzare l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), al fine di fornire strumenti efficaci quali il sostegno tecnico e scientifico per migliorare gli sforzi di prevenzione, monitorare meglio la registrazione dei luoghi di lavoro contenenti amianto e i lavoratori che sono stati o potrebbero essere stati in contatto con esso, e migliorare la formazione e i dispositivi di protezione forniti ai lavoratori; chiede l'istituzione di una piattaforma europea, nell'ambito delle competenze dell'EU-OSHA, che illustri le buone pratiche per la rimozione dell'amianto e di smaltimento sicuro dell'amianto, già attuate in diversi Stati membri, e che preveda lo scambio di tali buone pratiche;

8.

evidenzia il ruolo cruciale degli ispettorati del lavoro nella prevenzione e nel monitoraggio dell'esposizione all'amianto e nel contribuire a migliorare le competenze e l'erogazione di informazioni a livello aziendale; invita gli Stati membri a rafforzare il numero degli ispettori del lavoro, la qualità degli ispettorati del lavoro e delle ispezioni nonché la frequenza delle ispezioni; ritiene che gli Stati membri debbano andare ben oltre la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro di prevedere almeno un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori; esorta gli Stati membri a imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese che non rispettano i loro obblighi in materia, in particolare, di salute e sicurezza sul lavoro;

9.

considera che esiste un'urgente necessità di un accesso effettivo alla giustizia e di un risarcimento per tutti i danni alla salute, non solo quelli relativi all'ansia, subiti da tutte le vittime dell'amianto; sottolinea che tutte le spese mediche connesse all'esposizione all'amianto dovrebbero essere a carico dei datori di lavoro qualora non abbiano adottato tutte le misure appropriate e non si siano adoperati, nei limiti dei loro mezzi, per prevenire l'esposizione all'amianto; invita la Commissione a valutare l'eventuale necessità di una legislazione che stabilisca un regime generale di responsabilità per l'inquinamento diffuso, in modo da prevedere risarcimenti alle vittime per tutti i danni da inquinamento diffuso, compresi quelli causati dall'amianto;

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto

10.

accoglie con favore l'ondata di ristrutturazioni che mira alla ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030; condivide il parere espresso nella comunicazione, secondo cui occorre prestare particolare attenzione alla protezione dall'esposizione all'amianto dei lavoratori che ristrutturano vecchi edifici e intervengono nelle operazioni di emergenza;

11.

sottolinea che misure preventive più efficaci e una migliore gestione del rischio legato all'amianto richiedono l'accesso alle informazioni pertinenti adattate alle esigenze dei diretti interessati;

12.

invita la Commissione a sostenere la diffusione di informazioni sui vari sistemi di rimozione o smaltimento sicuri e ordinati dei prodotti contenenti amianto, basati sulle migliori tecniche disponibili;

13.

sottolinea che sono necessarie informazioni anche riguardo ai rischi che corrono le popolazioni esposte a materiali contenenti amianto naturale;

14.

ribadisce che qualsiasi iniziativa dell'Unione a sostegno della ristrutturazione energetica dovrebbe essere socialmente equa e dovrebbe includere misure per la protezione della salute degli occupanti degli edifici e dei lavoratori, anche attraverso l'identificazione degli edifici contenenti amianto, al fine di sostenere la rimozione sicura dell'amianto e di altri materiali pericolosi;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'accesso ad alloggi dignitosi, economicamente accessibili e sani sia uno dei capisaldi del piano d'azione del pilastro;

16.

si compiace del fatto che diversi Stati membri e regioni, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Fiandre, stiano perseguendo piani ambiziosi per rimuovere l'amianto dall'ambiente edificato entro scadenze precise;

17.

rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché definisca un quadro giuridico per una valutazione, in consultazione con i portatori di interessi, comprese le parti sociali, di tutto l'amianto presente negli edifici e nelle infrastrutture degli Stati membri e stimi i costi della sua rimozione sicura in ogni Stato membro;

18.

invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro volta a far sì che gli Stati membri istituiscano piani nazionali per la rimozione dell'amianto che includano calendari chiari e realistici, compresi priorità e obiettivi intermedi, il rilevamento e la registrazione dell'amianto, il finanziamenti e misure di sostegno a favore dei proprietari delle abitazioni e delle PMI, misure di protezione per i lavoratori contro il rischio di esposizione all'amianto a norma della direttiva 2009/148/CE, nonché lo smaltimento sicuro dell'amianto al fine di impedire che l'amianto entri nei processi di riciclaggio;

19.

insiste sulla necessità di effettuare una sorveglianza epidemiologica di lungo termine per valutare l'efficacia delle misure prese; sottolinea che il mesotelioma è una malattia il cui principale fattore di rischio è l'amianto e che il numero di mesoteliomi diagnosticati è un indicatore pertinente per la sorveglianza epidemiologica; chiede pertanto che sia istituito l'obbligo di comunicare i casi di mesotelioma alle autorità competenti;

20.

evidenzia che, secondo studi recenti, circa il 20 % dei mesoteliomi nei paesi industrializzati potrebbe essere associato all'esposizione non professionale all'amianto (21);

21.

rammenta che il previsto aumento delle opere edili associato all'ondata di ristrutturazioni sarà accompagnato da una maggiore esposizione professionale e ambientale alle fibre di amianto; sottolinea l'esigenza di sostituire l'amianto con materiali efficienti sotto il profilo energetico nel contesto dell'ondata di ristrutturazioni;

22.

ribadisce la sua richiesta di registri pubblici nazionali in materia di amianto; invita la Commissione a introdurre, nell'ambito di una proposta di direttiva quadro, norme minime in materia di registri digitali nazionali accessibili al pubblico relativi all'amianto e ad altre sostanze pericolose negli edifici pubblici e privati; sottolinea che i registri relativi all'amianto dovrebbero essere compatibili con banche dati e registri come quelli relativi all'efficienza energetica ed essere alimentati tramite strumenti comuni, ad esempio i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

23.

invita l'Agenzia europea dell'ambiente a condurre ulteriori ricerche sulla presenza di amianto nei fiumi e nei loro affluenti circostanti e sui suoi effetti sulla vegetazione e la fauna selvatica, sull'esempio di quella condotta dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (22);

24.

sottolinea che si dovrebbero monitorare e misurare in tutti gli Stati membri i livelli di concentrazione di fondo dell'amianto nell'atmosfera, che si dovrebbe rendere possibile l'accesso alle informazioni e che dovrebbero essere introdotti valori limite di esposizione per gli spazi abitativi;

25.

prende atto delle raccomandazioni (23) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, che stabiliscono che non è necessario includere le fibre di amianto nell'allegato I della direttiva 98/83/CE del Consiglio (24) e concludono che le fibre di amianto presenti nell'acqua potabile non presentano rischi per la salute; ricorda che scienziati italiani hanno sollevato in uno studio l'importante questione relativa alla possibilità che l'ingestione di acqua contenente fibre di amianto aumenti il rischio di cancro gastrico e colorettale (25); sottolinea che le potenziali malattie correlate all'amianto eventualmente causate dall'ingestione di acqua contenente tali fibre provenienti da canalizzazioni in amianto potrebbero impiegare diversi decenni per manifestarsi; sottolinea inoltre che, sebbene lo studio italiano non consenta di per sé di giungere, in questa fase, a una conclusione definitiva in merito alla correlazione tra l'ingestione di amianto attraverso l'acqua e lo sviluppo di carcinomi del tratto gastrointestinale, si dovrebbe applicare il principio di precauzione viste le incertezze al riguardo; ritiene che sia opportuno effettuare ulteriori ricerche su questa importante questione; invita pertanto gli Stati membri a procedere a un monitoraggio regolare della qualità dell'acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile e ad adottare le necessarie misure di prevenzione e attenuazione qualora si riscontri un rischio per la salute umana;

26.

esprime preoccupazione quanto allo stato della rete di distribuzione dell'acqua potabile nell'Unione e alla presenza di canalizzazioni in amianto-cemento il cui deterioramento rilascia fibre di amianto nell'acqua; rammenta altresì che, in linea con le raccomandazioni dell'OMS, le canalizzazioni in cemento-amianto non dovrebbero più essere utilizzate o approvate per l'acqua potabile (26); ritiene che, nel quadro della strategia europea per la completa eliminazione dell'amianto e attraverso il piano europeo di ripresa e i piani degli Stati membri, dovrebbe essere elaborato e attuato un piano globale di ristrutturazione e rimozione dell'amianto per la rete europea di distribuzione dell'acqua potabile;

Aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

27.

ricorda che l'amianto rimane uno dei principali problemi per la salute sul luogo di lavoro e che 125 milioni di persone in tutto il mondo sono state esposte all'amianto sul posto di lavoro (27), nonostante i rischi, noti da decenni, che esso comporta per la salute;

28.

sottolinea che nel mondo muoiono ogni anno circa 250 000 persone a causa dell'esposizione all'amianto (28); evidenzia che in anni recenti il tasso di mortalità correlato a malattie derivante dall'esposizione alle fibre di amianto ha persino conosciuto un'accelerazione;

29.

invita la Commissione ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE tenendo conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti, compresa una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute, nonché ad avviare il processo di consultazione finalizzato ad aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e, in tale contesto, a valutare l'inclusione della riebeckite, della winchite, della richterite, della fluoro-edenite e dell'erionite nell'elenco che già include l'actinolite, l'antofillite, la tremolite e la grunerite,

30.

sottolinea che la direttiva 2009/148/CE si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti, durante il lavoro, alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto; chiede disposizioni più rigorose che garantiscano la protezione di tutti i lavoratori nei siti di rimozione dell'amianto, compresi i lavoratori che accedono ai siti dopo la rimozione; chiede che, nell'attuazione a livello nazionale di tale direttiva, si ponga maggiormente l'accento sulla necessità di includere tutte le professioni a rischio, compresi i lavoratori coinvolti in lavori di ristrutturazione e demolizione, gli addetti alla gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del fuoco;

31.

esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le più recenti ricerche e raccomandazioni medico-scientifiche, non esiste una soglia al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria è innocua (29); ritiene, a tale proposito, che nessuna deroga alle misure di protezione di cui alla direttiva 2009/148/CE possa essere giustificata facendo riferimento al valore limite di esposizione professionale; chiede che la direttiva 2009/148/CE rifletta pienamente il principio secondo cui dovrebbero essere sempre adottate adeguate misure di protezione individuale durante le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere di amianto o a materiali contenenti amianto nel corso del loro lavoro; ritiene che in sede di valutazione del rischio dovrebbe essere presa in considerazione la pericolosità dei materiali non friabili contenenti amianto; chiede una valutazione del rischio individuale correlata al processo di lavoro pianificato per determinare le misure di protezione necessarie;

32.

insiste sul fatto che la rimozione e lo smaltimento sicuri di parti e materiali contenenti amianto costituisce una priorità, poiché la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura conducono solo al rinvio della rimozione dell'amianto, che perpetua a distanza di anni i rischi per gli abitanti e i lavoratori; chiede che vengano vietati l'incapsulamento e la sigillatura dei materiali contenenti amianto che tecnicamente possono essere rimossi; insiste sul fatto che tale divieto dovrebbe evitare di mettere le famiglie più modeste in una situazione in cui non potrebbero permettersi la necessaria ristrutturazione; sottolinea pertanto la necessità di adeguate misure di accompagnamento; insiste sull'importanza dell'identificazione, della registrazione e del monitoraggio regolare delle strutture contenenti amianto, come i muri in cemento negli edifici, che non possono essere rimosse nel breve periodo;

33.

incoraggia la creazione di sinergie con la banca dati istituita dall'ECHA per raccogliere informazioni e per migliorare le conoscenze riguardanti le sostanze che destano preoccupazione nei prodotti e nei prodotti una volta divenuti rifiuti;

34.

ricorda il principio giuridico fondamentale secondo cui, nell'ambito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno sempre applicate le tecnologie più moderne per conseguire il massimo livello di protezione possibile; chiede il rafforzamento delle prescrizioni tecniche minime per ridurre la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria al livello più basso tecnicamente possibile, anche attraverso l'abbattimento delle polveri e l'aspirazione delle polveri alla fonte, la sedimentazione continua e i mezzi di decontaminazione; chiede prescrizioni minime per la differenza di pressione tra le unità di confinamento dell'amianto e le zone circostanti, l'apporto di aria fresca e i filtri HEPA;

35.

sottolinea la necessità che le prescrizioni tecniche minime aggiornate contengano disposizioni volte a mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici; sottolinea che occorre esplorare ulteriormente il richiesto utilizzo di robot e di altre tecnologie avanzate, anche attraverso la ricerca e uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di sviluppare costantemente nuove norme di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; osserva che la microscopia ottica non è la tecnologia disponibile più recente per contare le fibre di amianto nell'aria respirabile e che la microscopia elettronica a trasmissione analitica (Analytical Transmission Electron Microscopy (ATEM)) è più sensibile e consente di distinguere e contare le fibre di amianto; chiede che per il conteggio delle fibre siano utilizzati, ove possibile, la tecnologia ATEM o metodi altrettanto avanzati;

36.

ricorda che il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore, il che significa che i campioni devono essere prelevati in situazioni rappresentative e realistiche dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuando misurazioni ripetute a intervalli regolari durante le varie fasi operative; ritiene che, se il campionamento non può essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore, si dovrebbero applicare tutte le misure di protezione appropriate;

37.

ritiene che le informazioni incluse nella notifica dovrebbero includere tutti gli elementi introdotti nell'allegato II, ad esempio le aree in cui sarà effettuato il lavoro, le attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori e un piano per lo smaltimento dei rifiuti; reputa che le autorità nazionali competenti dovrebbero conservare tali informazioni per almeno 40 anni;

38.

insiste sulla necessità di garantire ai datori di lavoro, in particolare alle PMI e alle microimprese, un sostegno amministrativo adeguato e mirato per il recepimento delle misure di protezione e degli obblighi di notifica, in modo da evitare la non conformità; sottolinea che la predisposizione di processi standardizzati per le operazioni relative ai materiali contenenti amianto contribuirebbe a ridurre i livelli di polvere di fibre di amianto e i costi di tali operazioni e agevolerebbe il rispetto degli obblighi di notifica;

39.

osserva che l'attuale norma minima dell'Unione per quanto concerne il valore limite di esposizione professionale relativo all'amianto è di 100 000 fibre per metro3 (0,1 fibre/cm3) e che la maggior parte degli Stati membri applica l'attuale norma minima; sottolinea che alcuni Stati membri applicano valori limite di esposizione professionale molto più bassi per proteggere la salute dei lavoratori, ad esempio i Paesi Bassi, dove tale valore è di 2 000 fibre/m3 (0,002);

40.

sottolinea che eminenti ricercatori medici della Commissione internazionale per la salute occupazionale sono giunti alla conclusione che i limiti di esposizione non proteggono adeguatamente contro il cancro e hanno proposto un valore limite professionale di 1 000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3); accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare nel 2022 una proposta giuridica per ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto e invita la Commissione, in via prioritaria, ad aggiornare i limiti di esposizione, che dovrebbero essere fissati a 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibre/m3), tenendo conto delle raccomandazioni delle diverse parti interessate e previa consultazione del comitato consultivo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; sottolinea la necessità di prevedere un periodo di transizione adeguato per l'applicazione della nuova metodologia e dei nuovi valori limite di esposizione;

41.

sottolinea che i datori di lavoro, ma anche i proprietari, gli appaltatori principali e le amministrazioni aggiudicatrici che commissionano lavori dovrebbero essere tenuti a effettuare una diagnosi dell'amianto prima dell'avvio di qualsiasi lavoro all'interno di edifici, navi, aeromobili o su attrezzature o prodotti; chiede che, prima di avviare lavori in locali costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un divieto equivalente dell'uso di amianto — a seconda di quale sia la data anteriore –, un operatore qualificato e certificato effettui una verifica completa della presenza di materiali contenenti amianto; ritiene che tali verifiche dovrebbero sempre includere una valutazione diagnostica adattata allo specifico luogo di lavoro e che una relazione dovrebbe attestare l'assenza o la presenza di amianto, e in caso affermativo il tipo di fibre, con una descrizione dettagliata della natura della contaminazione, della sua ubicazione precisa e delle quantità stimate; ritiene che, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE, l'allegato della medesima dovrebbe includere anche prescrizioni quanto alla durata minima della formazione, convalidata da un esame, riferita al tipo di lavoro in questione; sottolinea, in tale contesto, la necessità di una metodologia coerente per la valutazione del rischio, al fine di garantire la parità di condizioni a livello dell'Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico;

42.

esprime preoccupazione per il fatto che i requisiti in materia di formazione e la certificazione della formazione seguita continuano a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza nel contesto della mobilità transfrontaliera dei lavoratori; chiede un nuovo allegato alla direttiva 2009/148/CE che preveda requisiti minimi obbligatori per la formazione relativa al lavoro con l'amianto, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto e per i lavoratori che potrebbero entrare in contatto con materiali contenenti amianto durante lo svolgimento del loro lavoro; ritiene che, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE, l'allegato di tale direttiva dovrebbe includere anche prescrizioni circa la durata minima della formazione in relazione al tipo di lavoro interessato, la documentazione adeguata di tale formazione e gli intervalli regolari entro i quali ciascun lavoratore deve seguire una formazione;

Riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all'amianto

43.

invita la Commissione ad aggiornare la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali (30) al fine di includere le più recenti conoscenze medico-scientifiche disponibili in materia di malattie professionali, in particolare per quanto riguarda le malattie correlate all'amianto;

44.

invita gli Stati membri a rendere più agevoli le procedure di riconoscimento invertendo l'onere della prova, in particolare se i registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto sono stati istituiti solo di recente, e a stabilire un adeguato indennizzo per i lavoratori affetti da malattie correlate all'amianto;

45.

sottolinea che le malattie correlate all'amianto costituiscono una sfida transfrontaliera a causa della libera circolazione e che il ruolo dei lavoratori mobili dovrebbe pertanto essere preso in considerazione, soprattutto a tale riguardo; ricorda che le malattie professionali e i rischi per la salute connessi al luogo di lavoro sono sempre legati a una professione, un'attività lavorativa, un luogo di lavoro e un tempo specifici; invita la Commissione a presentare, previa consultazione delle parti sociali, una proposta di direttiva sulla base dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE che stabilisca norme minime dell'Unione per il riconoscimento e l'indennizzo delle malattie professionali, comprese le malattie correlate all'amianto;

46.

invita la Commissione a presentare una proposta finalizzata a far sì che gli Stati membri istituiscano un'istanza nazionale o un difensore civico che assistano le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento, in particolare nel caso delle malattie correlate all'amianto, che hanno un lungo periodo di latenza; invita gli Stati membri a sostenere la creazione di associazioni di pazienti e associazioni sindacali per le vittime di malattie correlate all'amianto e le loro famiglie e insiste sulla necessità di consultare tali associazioni per facilitare e semplificare le procedure di riconoscimento; chiede che si aumentino i finanziamenti per risarcire le vittime di malattie correlate all'amianto, al fine di garantire una copertura sufficiente dei costi diretti, indiretti e umani della malattia;

47.

ricorda che l'effetto sinergico del fumo e dell'esposizione all'amianto aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni; invita gli Stati membri a proporre a tutti i lavoratori esposti all'amianto un programma che aiuti a smettere di fumare; ribadisce che il fumo non deve mai costituire un motivo per escludere un lavoratore dal riconoscimento di una malattia professionale correlata all'amianto o dal diritto all'indennizzo e alle cure mediche per la malattia;

48.

chiede una migliore valutazione dei rischi legati all'esposizione secondaria e non professionale, in particolare per i familiari che vivono con lavoratori dell'amianto; invita gli Stati membri a rendere più agevole il riconoscimento e l'indennizzo delle vittime documentate di esposizione secondaria dovuta a un contatto con l'amianto non legato all'attività lavorativa, nonché ad ispirarsi alle migliori pratiche di Stati membri come la Danimarca; ribadisce l'importanza della prospettiva di genere nell'esposizione secondaria;

49.

sottolinea l'esistenza di diversi tipi di esposizione non professionale all'amianto con ripercussioni potenzialmente significative sulla salute umana, che possono essere di origine para-professionale (fra cui l'esposizione alla polvere di amianto portata a casa inavvertitamente dai lavoratori), domestica (fra cui oggetti domestici contenenti amianto) o ambientale (tra cui i materiali presenti negli edifici e negli impianti o di origine industriale);

50.

sottolinea che le donne esposte ai rischi correlati all'amianto sono particolarmente vulnerabili a taluni tipi di esposizione; sollecita un migliore riconoscimento della prospettiva di genere in tutti gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro nonché l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli strumenti legislativi e non legislativi degli Stati membri, per garantire che nessun pregiudizio di genere possa influire sul monitoraggio, l'identificazione, il trattamento o la considerazione di una malattia come correlata all'amianto, con conseguente impatto sul livello di indennizzo delle vittime; chiede che, nella diagnosi delle malattie, si tenga maggiormente conto delle attività di pulizia come fattori di rischio; chiede una migliore valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione all'amianto da parte degli addetti alle pulizie, in particolare delle lavoratrici del settore, nonché da parte di chi svolge faccende domestiche non retribuite come la pulizia di prodotti contaminati con l'amianto;

51.

sottolinea che nell'attribuzione del costo della rimozione dell'amianto dovrebbe essere preso in considerazione, per quanto possibile, il principio «chi inquina paga»;

Verifica della presenza di amianto prima di lavori di ristrutturazione energetica e della vendita o locazione di un immobile

52.

ricorda che il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione (31) che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell'amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente;

53.

invita la Commissione a presentare una proposta di modifica dell'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell'iniziativa della «ondata di ristrutturazioni», che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l'obbligo della registrazione e della rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

54.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;

55.

invita gli Stati membri ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell'avvio di lavori di ristrutturazione energetica; sottolinea che i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari; invita gli Stati membri a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all'amianto;

L'Unione come leader mondiale nella lotta contro l'amianto

56.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2021 che sottolineano la necessità di rafforzare le capacità nazionali di vigilanza del mercato e il ruolo delle autorità doganali; invita gli Stati membri a rafforzare i controlli e la vigilanza del mercato e a cooperare con le autorità doganali e di frontiera degli altri Stati membri per impedire l'ingresso nel mercato unico di prodotti illegali contenenti amianto; sottolinea l'importanza di promuovere e sviluppare soluzioni sostenibili affinché la demolizione delle navi nell'Unione sia in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, onde evitare effetti nocivi sulla salute dei lavoratori dovuti all'esposizione all'amianto durante i lavori di demolizione; invita la Commissione a garantire norme rigorose per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto negli impianti di riciclaggio delle navi autorizzati dall'UE e situati in paesi terzi; invita la Commissione ad avviare uno studio che fornisca una mappatura delle dimensioni delle importazioni illegali nell'Unione di prodotti e materiali contenenti amianto e delinei potenziali misure volte a rafforzare la vigilanza del mercato, tra cui la possibilità di limitare l'accesso ai moli, alle infrastrutture portuali e ai depositi temporanei all'interno dell'Unione per le navi che trasportano prodotti o materiali contenenti amianto come merce in transito;

57.

invita la Commissione ad attribuire la massima priorità all'inclusione dell'amianto crisotilo nell'allegato III della convenzione di Rotterdam e all'introduzione di un divieto mondiale dell'amianto; invita l'Unione a collaborare con le organizzazioni internazionali per creare strumenti che consentano di assegnare un marchio di tossicità al mercato dell'amianto; invita l'Unione a integrare nelle sue politiche esterne la battaglia contro l'amianto e le malattie correlate all'amianto; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il loro sostegno, anche finanziario, agli attori globali impegnati nella lotta contro l'amianto e le malattie correlate all'amianto, compresa l'OMS; condanna gli investimenti finanziari nelle industrie mondiali dell'amianto;

58.

ricorda che un terzo della popolazione della regione europea dell'OMS vive in paesi che non hanno ancora vietato l'uso di tutte le forme di amianto (32); segnala che 16 paesi europei utilizzano ancora l'amianto, in particolare come materiale da costruzione, e continuano a produrlo e a esportarlo;

Aspetti finanziari

59.

invita la Commissione a valutare le implicazioni finanziarie delle richieste del Parlamento conformemente ai paragrafi 17 e 18 della presente risoluzione e al punto 3 dell'allegato I;

o

o o

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(2)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(5)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 102.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2021)0074.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

(8)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581397/EPRS_ BRI(2016)581397_EN.pdf

(9)  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of-asbestos-related-diseases

(10)  https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Arsenic-Metals-Fibres-And-Dusts-2012

(11)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4).

(13)  Understanding a Man-Made Epidemic: The Relation between Historical Asbestos Consumption and Mesothelioma Mortality in Belgium (Capire l'epidemia provocata dall'uomo — La relazione tra i consumi storici di amianto e la mortalità per mesotelioma in Belgio), Van den Borre, Laura & Deboosere, Patrick, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2017.

(14)  Environmental exposure to asbestos, from geology to mesothelioma (Esposizione ambientale all'amianto, dalla geologia al mesotelioma), Bayram, Mehmeta; Bakan e Nur Dilekb, Current Opinion in Pulmonary Medicine (Attuali pareri nella medicina polmonare), 2014.

(15)  https://www.etui.org/sites/default/files/Web-executive%20summary-cancer-final.pdf

(16)  Testi approvati, P9_TA(2020)0371.

(17)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

(18)  http://www.ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php; https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/252400

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(20)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000862-ASW_IT.html

(21)  The health impact of nonoccupational exposure to asbestos: what do we know? (nih.gov) (L'impatto sulla salute dell'esposizione non professionale all'amianto: cosa sappiamo?) (dal sito web nih.gov).

(22)  Dipartimento della Salute dello Stato di Washington (2009), Advisory for Swift Creek Naturally Occurring Asbestos, Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, Swift Creek (https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=3639)

(23)  OMS, Ufficio regionale per l'Europa, Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile «Sostegno alla revisione dell'allegato I della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile)» — Raccomandazioni, 2017.

(24)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(25)  Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. «Rischio clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile.»Epidemiologia & Prevenzione, https://epiprev.it/3608

(26)  https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/20171215_EC_project_report_final_corrected.pdf — punto 13.1

(27)  WHO, Asbestos: elimination of asbestos-related diseases (Amianto: eliminazione delle malattie correlate all'amianto) 2018.

(28)  Furuya, Sugio; Chimed-Ochir, Odgerel; Takahashi, Ken; David, Annette; Takala, Jukka. 2018. «Global Asbestos Disaster» (Il disastro dell'amianto a livello globale) Int. J. Environ. Res. Public Health 15, n. 5: 1000. https://doi.org/10.3390/ijerph15051000

(29)  ECHA Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace (Relazione scientifica dell'ECHA riguardo alla valutazione dei valori limite per l'amianto sul luogo di lavoro), 1o febbraio 2021.

(30)  Raccomandazione della Commissione C(2003) 3297, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).

(31)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(32)  https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/at-least-one-in-three-europeans-can-be-exposed-to-asbestos-at-work-and-in-the-environment


ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto

Il Parlamento europeo chiede che la Commissione, previa consultazione delle parti sociali di cui all'articolo 154, sulla base dell'articolo 152, secondo comma, e dell'articolo 192 TFUE, presenti una proposta di direttiva quadro che stabilisca i requisiti minimi per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

(1)

una valutazione che stimi le quantità e i tipi predominanti di materiali contenenti amianto da rimuovere da edifici e infrastrutture in uno Stato membro o in una regione;

(2)

una tabella di marcia per la rimozione dell'amianto, che attribuisca priorità a determinati immobili — quali scuole, strutture sanitarie, palestre e/o alloggi sociali — e preveda traguardi intermedi e valutazioni periodiche dei progressi compiuti almeno ogni 5 anni;

(3)

un quadro finanziario, basato sull'utilizzo di fondi SIE, per sostenere i proprietari di immobili e collegare quindi la rimozione dell'amianto ad altre politiche e programmi pubblici (ad esempio in materia di efficienza energetica, miglioramento dell'ambiente di vita, edilizia sociale e prevenzione delle malattie) per ragioni di efficienza e di sinergia;

(4)

criteri minimi per i registri digitali nazionali dell'amianto, che dovrebbero mappare tutto l'amianto esistente in uno Stato membro o in una regione, tenendo conto almeno dei seguenti requisiti:

a)

accessibilità pubblica e gratuita, segnatamente per i lavoratori e le imprese che lavorano in un edificio o in un'infrastruttura, per i proprietari, gli abitanti, i vigili del fuoco e altri servizi di emergenza e gli utenti, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

b)

l'anno di costruzione dell'edificio o dell'infrastruttura in questione (prima o dopo il divieto nazionale dell'amianto);

c)

informazioni sul tipo di edificio o di infrastruttura in cui è presente l'amianto (locali privati, pubblici o commerciali);

d)

l'ubicazione specifica delle sostanze nocive e delle parti dell'edificio che sono state sottoposte a verifiche per individuare l'amianto;

e)

l'indicazione del luogo in cui sono stati o saranno effettuati i lavori (all'interno/all'esterno) nonché della parte dell'edificio (pavimenti, muri, soffitti, tetti) o dell'infrastruttura;

f)

il tipo di materiale (cemento-amianto, isolamento, mastice, ecc.) e la percentuale stimata di tali tipi di materiale;

g)

il tipo di opere da realizzare e l'indicazione dei metodi di lavoro che possono danneggiare i materiali contenenti amianto (perforazione, taglio, ecc.) nonché la durata prevista dei lavori;

h)

una tabella di marcia per la rimozione e un piano di gestione;

(5)

un rimando a tutte le pertinenti normative nazionali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conformemente alla direttiva 2009/148/CE;

(6)

un piano per lo smaltimento sicuro, controllato e documentato dei rifiuti contenenti amianto che garantisca la disponibilità di adeguate strutture di deposito dei rifiuti, conformemente alle prassi nazionali. il piano dovrebbe comprendere una soluzione per la completa separazione dei cicli dei rifiuti, conformemente al principio «nessuna contaminazione da amianto» nei cicli dei rifiuti, evitando il riutilizzo dei materiali da costruzione e garantendo la massima protezione dei lavoratori nel settore dell'economia circolare così come uno stoccaggio dei rifiuti di amianto sicuro dal punto di vista ambientale, secondo le migliori tecnologie disponibili;

(7)

una strategia per il controllo e l'applicazione delle misure previste nella direttiva quadro, comprese campagne di sensibilizzazione, misure complementari di sviluppo delle capacità per le PMI, ispezioni e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza;

(8)

lo stretto coinvolgimento delle parti sociali e di altri portatori di interessi pertinenti, come le associazioni delle vittime dell'amianto e gli istituti nazionali di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel recepimento, nell'attuazione e nel monitoraggio della direttiva 2009/148/CE.


ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Aggiornamento della direttiva 2009/148/CE

Il Parlamento europeo chiede che la Commissione presenti, previa consultazione delle parti sociali come previsto all'articolo 154 e sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una proposta di modifica della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, sulla base delle seguenti raccomandazioni:

1.

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (1):

«1.   La presente direttiva si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.»

b)

il paragrafo 3 è soppresso (2);

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente (3):

«4.   Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità. Essi sviluppano altresì risposte specifiche per il settore al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione alla polvere di amianto, ivi comprese le attività nei settori della ristrutturazione e demolizione, della gestione dei rifiuti, dell'estrazione mineraria, della pulizia e della lotta contro gli incendi

2.

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (4):

«1.   Fatto salvo l'articolo 3[…] sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente (5):

«3.   La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a)

dell'ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui saranno effettuati i lavori ;

b)

del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c)

delle attività e dei procedimenti applicati;

d)

del numero dei lavoratori interessati, l'elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, i certificati individuali attestanti la loro competenza e la formazione ricevuta, nonché le date delle visite mediche obbligatorie ;

e)

della data di inizio dei lavori, della relativa durata e dell'orario di lavoro previsto ;

f)

delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;

g)

delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;

h)

delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti ;

i)

della procedura di decontaminazione dei lavoratori e delle attrezzature, della durata e dell'orario di lavoro;

j)

di un bilancio aeraulico provvisorio per i lavori effettuati in confinamento ;

k)

di un piano per lo smaltimento sicuro e sostenibile dei rifiuti, anche per quanto riguarda la destinazione dei rifiuti contenenti amianto.

Le notifiche devono essere conservate dall'autorità responsabile dello Stato membro in conformità della legislazione e pratica nazionale per almeno 40 anni

3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente (6):

«Articolo 5

[…]

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

Le parti e i materiali già in uso contenenti amianto devono essere rimossi e smaltiti in condizioni di sicurezza ove tecnicamente fattibile e non devono essere riparati, sottoposti a manutenzione, sigillati o coperti. I materiali contenenti amianto che non possono essere rimossi a breve termine devono essere identificati, registrati e periodicamente monitorati.»

4.

All'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente (7):

«b)

i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria, attuando almeno le misure seguenti:

i)

eliminazione delle polveri;

ii)

aspirazione delle polveri alla fonte;

iii)

sedimentazione continua delle fibre sospese nell'aria;

iv)

adeguata decontaminazione;

v)

fissazione di una differenza minima di pressione di - 10;

vi)

fornitura di aria di ricambio pulita da un punto più lontano;

vii)

controllo del rendimento delle unità a pressione negativa e degli aspiratori portatili dei sistemi locali di ventilazione degli scarichi dopo la sostituzione del filtro HEPA e prima di iniziare la rimozione dell'amianto o almeno una volta all'anno, misurando l'efficienza di rimozione dei filtri con un contatore di particelle a lettura diretta.»

5.

L'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (8):

«1.   Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente durante le fasi operative specifiche e a intervalli regolari durante il processo lavorativo.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente (9):

«2.   Il campionamento deve essere rappresentativo della reale esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.»

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente (10):

«5.   La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per tutte le operazioni in tutte le loro diverse fasi del processo lavorativo

d)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente (11):

«6.   Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopia elettronica a trasmissione analitica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»

6.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente (12):

«Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm3 (1 000 fibre per m3) in qualsiasi momento durante il processo lavorativo

7.

All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (13):

«1.   Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato o se vi è motivo di ritenere che i materiali contenenti amianto che non sono stati identificati prima del lavoro siano stati disturbati, sprigionando polvere di amianto, il lavoro deve cessare immediatamente . Devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro non deve proseguire nella zona interessata finché non vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.»

8.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente (14):

«Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione o lavori di ristrutturazione in locali costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore, i locali devono essere sottoposti a controlli per identificare tutti i materiali contenenti amianto, conformemente ai requisiti di cui all'allegato XVII, parte 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. I controlli devono essere eseguiti da un operatore qualificato e certificato o da un'autorità, tenendo conto degli articoli 14 e 15 della presente direttiva, e delle disposizioni di legge nazionali in materia di edilizia.

Gli Stati membri disciplinano i dettagli delle ricerche e indagini per l'individuazione di materiali contenenti amianto, in conformità delle normative edilizie nazionali. Qualora non sia possibile garantire la completa assenza di amianto, i lavori dovranno essere eseguiti secondo le procedure da seguire in presenza di amianto.»

9.

All'articolo 12, il primo paragrafo è sostituito dal seguente (15):

«Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto […] per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le misure tecniche preventive possibili per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a)

i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b)

sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8;

c)

è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e non è consentita la ventilazione dell'aria dai siti di rimozione dell'amianto in locali chiusi ; e

c bis)

è effettuata una misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria dopo che le attività di cui al presente paragrafo sono state ultimate per consentire ai lavoratori di rientrare nel luogo di lavoro in condizioni di sicurezza

10.

All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (16):

«1.   Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in relazione all'amianto

11.

All'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti (17):

«2.   Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza , in linea con le leggi e i regolamenti applicabili nello Stato membro in cui si svolge il lavoro .

3.    I requisiti minimi obbligatori per il contenuto, la durata, la periodicità e la documentazione della formazione sono specificati all'allegato I bis.»

12.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente (18):

«Articolo 15

1.     Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto devono ottenere, prima dell'avvio dei lavori, un'autorizzazione rinnovabile dall'autorità competente. Le autorità competenti possono rilasciare tali autorizzazioni se l'impresa richiedente dimostra di disporre di attrezzature tecniche adeguate e all'avanguardia per realizzare i lavori senza emissioni o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 6, e dei certificati di formazione per i singoli lavoratori a norma dell'articolo 14 e dell'allegato I bis.

2.     Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni alle imprese solo se non hanno alcun dubbio circa l'affidabilità dell'impresa e della sua gestione. Le autorizzazioni sono rinnovabili ogni cinque anni, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali.

3.     Gli Stati membri devono istituire registri pubblici delle imprese autorizzate a rimuovere l'amianto ai sensi del paragrafo 1. »

13.

All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (19):

«1.   Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 […], sono prese le misure appropriate affinché:

a)

i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i)

chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii)

accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii)

oggetto di un divieto di fumare;

b)

siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c)

siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; nonché gli attrezzi di protezione e, in particolare, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che siano sottoposti a un controllo obbligatorio dell'adeguatezza individuale; tutti gli indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

c bis)

siano previste pause obbligatorie regolari con un tempo di riposo sufficiente per i lavoratori che indossano dispositivi di protezione delle vie respiratorie ;

d)

gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e)

i lavoratori siano soggetti a una procedura di decontaminazione obbligatoria ;

f)

l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.»

14.

All'articolo 17, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente (20):

«2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 […], vengono prese le misure appropriate affinché:»

15.

L'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (21):

«1.   Fatto salvo l'articolo 3 […] sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente (22):

«2.   Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

[…]

Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale per almeno 40 anni

16.

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 quater

Entro … [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, riesamina lo stato tecnico e scientifico della tecnologia di identificazione, misurazione o allarme relativa all'amianto e pubblica linee guida su quando tale tecnologia dovrebbe essere utilizzata per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto

17.

All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente (23):

«1.   Fatto salvo l'articolo 3 […] sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.»

18.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente (24):

«Articolo 21

1.    Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi accertati di malattie correlate all'amianto. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto, in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente è inserito all'allegato I ter.

2.     I termini “casi accertati” di cui al paragrafo 1 non sono limitati ai casi per i quali è concesso un indennizzo, ma si riferiscono a tutti i casi di malattie correlate all'amianto diagnosticate da un medico.»

19.

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

In caso di incendio, tutte le informazioni esistenti riguardanti la presenza e l'ubicazione dell'amianto devono essere messe a disposizione dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza.»

20.

Sono inseriti gli allegati seguenti:

« Allegato 1 bis

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE

Tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria che comprende almeno i seguenti requisiti minimi:

1.

La formazione è fornita all'inizio del rapporto di lavoro e ad intervalli non superiori a quattro anni.

2.

Ciascun corso di formazione ha una durata minima di tre giorni lavorativi.

3.

La formazione è fornita da un istituto qualificato e certificato ed effettuata da un'autorità dello Stato membro o da un organismo competente riconosciuto in conformità della legislazione e delle pratiche nazionali.

4.

Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente ed abbia superato la prova necessaria riceve un certificato di formazione che indica:

a)

la data della formazione;

b)

la durata della formazione;

c)

il contenuto della formazione;

d)

la lingua della formazione;

e)

il nome, la qualifica e i recapiti del formatore e dell'istituto che ha fornito la formazione.

5.

Tutti i lavoratori che sono o possono essere a rischio di essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono la seguente formazione obbligatoria che comprende una parte teorica e una parte pratica concernenti:

a)

la legislazione applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;

b)

le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare, nonché i rischi legati all'esposizione secondaria e ambientale;

c)

i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

d)

le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

e)

pratiche di lavoro sicure, compresa la preparazione del luogo di lavoro, la scelta dei metodi di lavoro e la pianificazione dell'esecuzione dei lavori, la ventilazione, il punto di estrazione, la misurazione e il controllo, nonché pause regolari;

f)

la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, prestando particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g)

le procedure di emergenza;

h)

le procedure di decontaminazione;

i)

l'eliminazione dei residui;

j)

la necessità del controllo sanitario.

La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione e ai compiti specifici e ai metodi di lavoro che essa comporta.

6.

I lavoratori impegnati in lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ricevono una formazione riguardante, oltre agli elementi elencati al paragrafo 4:

a)

l'uso di attrezzature e macchine tecnologiche per contenere il rilascio e la diffusione di fibre di amianto durante i processi di lavorazione, conformemente alla direttiva 2009/104/CE;

b)

le tecnologie e le macchine più recenti a disposizione per procedure di lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni, per contenere il rilascio e la diffusione di fibre di amianto.

« Allegato 1 ter

ELENCO DELLE MALATTIE CORRELATE ALL'AMIANTO

Le conoscenze attuali indicano che l'esposizione alle fibre di amianto può provocare almeno le seguenti malattie professionali legate all'amianto, che gli Stati membri devono pertanto introdurre nelle disposizioni del loro diritto nazionale:

asbestosi,

mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto,

malattie pleuriche benigne, tra cui fibrosi, atelettasia rotonda e versamenti pleurici benigni causati dall'amianto,

cancro dei polmoni incluso il cancro dei bronchi causato dall'inalazione delle polveri d'amianto,

cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto,

cancro delle ovaie causato dall'amianto,

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha rilevato associazioni positive tra l'esposizione all'amianto e le seguenti malattie:

cancro della faringe,

cancro del colon-retto,

cancro dello stomaco.

»

(1)  Il testo esistente recita:

«1.   La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.»

(2)  Il paragrafo 3 soppresso recita:

«3.   Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a)

brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b)

la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c)

l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d)

la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.»

(3)  Il testo esistente recita:

«4.   Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.»

(4)  Il testo esistente recita:

«1.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.»

(5)  Il testo esistente recita:

«3.   La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a)

dell’ubicazione del cantiere;

b)

del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c)

delle attività e dei procedimenti applicati;

d)

del numero dei lavoratori interessati;

e)

della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f)

delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.»

(6)  Il testo esistente recita:

«Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto."

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.»

(7)  Il testo esistente recita:

«b)

i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;»

(8)  Il testo esistente recita: «1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.»

(9)  Il testo esistente recita: «2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.»

(10)  Il testo esistente recita: «5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.»

(11)  Il testo esistente recita: «6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»

(12)  Il testo esistente recita: «I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).»

(13)  Il testo esistente recita:

«1.   Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.»

(14)  Il testo esistente recita:

«Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.»

(15)  Il testo esistente recita:

«Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a)

i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b)

sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8; e

c)

è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»

(16)  Il testo esistente recita:

«1.

Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.»

(17)  Il testo esistente recita:

«2.   Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a)

le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;

b)

i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c)

le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d)

le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e)

la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f)

le procedure di emergenza;

g)

le procedure di decontaminazione;

h)

l'eliminazione dei residui;

i)

la necessità del controllo sanitario.

3.   Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.»

(18)  Il testo esistente recita: «Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»

(19)  Il testo esistente recita:

«1.   Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a)

i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i)

chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii)

accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii)

oggetto di un divieto di fumare;

b)

siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c)

siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d)

gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e)

i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f)

l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.»

(20)  Il testo esistente recita:

«Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:».

(21)  Il testo esistente recita: «1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.»

(22)  Il testo esistente recita:

«2.   Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d'urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.»

(23)  Il testo esistente recita: «1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.»

(24)  Il testo esistente recita: «Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.»


ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Riconoscimento e indennizzo delle malattie legate all'amianto

Il Parlamento europeo chiede che la Commissione presenti, previa consultazione delle parti sociali come previsto all'articolo 154 e sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una proposta di direttiva che stabilisca i requisiti minimi per il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie legate all'amianto, e un adeguato indennizzo per le persone interessate. La proposta della Commissione dovrebbe prendere in considerazione almeno i seguenti elementi:

(1)

un elenco delle malattie professionali che possono dar luogo a indennizzo e che sono soggette a misure preventive, il quale deve essere riconosciuto dagli Stati membri e lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali più favorevoli, sulla base della raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali e deve essere aggiornato in base alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili;

(2)

l'istituzione di sportelli unici come punti di contatto per le persone interessate che si occupano di tutte le questioni relative alle malattie professionali;

(3)

l'istituzione di una funzione nazionale, come ad esempio un mediatore, per assistere le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento nonché un maggiore sostegno allo scambio delle migliori pratiche con, tra l'altro, i sindacati e i gruppi di sostegno alle vittime per quanto riguarda le procedure di riconoscimento;

(4)

un'inversione dell'onere della prova per il riconoscimento delle malattie professionali o perlomeno una sua effettiva semplificazione, ad esempio prevedendo che, laddove si possa ragionevolmente stabilire l'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, si possa presumere un legame tra esposizione e sintomi successivi;

(5)

disposizioni per un adeguato indennizzo delle malattie professionali riconosciute.


ALLEGATO IV ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Aggiornamento della direttiva 2010/31/UE — Controllo della presenza di amianto prima dei lavori di ristrutturazione energetica

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, una proposta di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, basata sulla seguente raccomandazione:

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4.

Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alto rendimento, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.

Gli Stati membri prevedono l'obbligo di sottoporre gli edifici a controlli per individuare amianto e altri materiali pericolosi prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Il risultato del controllo deve essere riportato in un certificato che specifichi la presenza o l'assenza di amianto o altri materiali pericolosi. Nel primo caso, il certificato dovrà specificare i tipi di materiali contenenti amianto trovati e la loro esatta ubicazione. Se il risultato dell'esplorazione e delle indagini non può escludere la presenza di amianto in un materiale, si applica il principio di precauzione. La rimozione e lo smaltimento dei materiali che saranno interessati dalla ristrutturazione devono essere effettuati in modo ordinato e sicuro conformemente alla direttiva 2009/148/CE, al regolamento (UE) n. 305/2011 e ad altri atti legislativi pertinenti


ALLEGATO V ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Controllo della presenza di amianto negli edifici destinati alla vendita o alla locazione

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 169, paragrafo 3, e dell'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, una proposta di direttiva che stabilisca i requisiti minimi per i certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore, e che sono venduti o affittati. La proposta dovrebbe prendere in considerazione come minimo i seguenti elementi:

(1)

l'obbligo per i proprietari di edifici (pubblici e privati) costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore, di commissionare un controllo dell'edificio per localizzare e individuare l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto prima che l'edificio (o parte di esso) sia venduto o affittato;

(2)

i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori certificati, conformemente alla direttiva 2009/148/CE, al diritto e alle prassi nazionali e sotto la supervisione di un organismo nazionale competente;

(3)

al fine di proteggere al meglio gli utenti o gli occupanti, la ricerca e, se necessario, la rimozione o, se tecnicamente non è possibile, l'incapsulamento è effettuato da operatori qualificati e certificati, conformemente alla direttiva 2009/148/CE, al diritto e alle prassi nazionali e sotto la supervisione di un organismo nazionale competente;

(4)

l'operatore certificato comunica i risultati del controllo al proprietario e un organismo nazionale competente (uno sportello unico) dovrebbe rilasciare un certificato, registrato in un registro nazionale dei certificati come indicato al punto 5) e fornire informazioni e consulenza ai proprietari in merito alla legislazione e alla regolamentazione applicabili, nonché alla corretta e sicura rimozione dell'amianto rilevato e al sostegno finanziario disponibile dai pertinenti fondi SIE;

(5)

i certificati relativi all'amianto devono contenere i risultati del controllo, compreso un elenco delle tipologie di materiali contenenti amianto rinvenuti, la loro esatta ubicazione, il loro attuale stato di conservazione unitamente alla notifica dei lavori e della sorveglianza necessari per evitare danni alla salute degli occupanti, un piano per la loro e rimozione sicura e informazioni su potenziali aree dell'edificio che non è stato possibile sottoporre al controllo o dove le indagini non possono escludere la presenza di amianto;

(6)

il certificato che specifica la presenza di amianto dovrebbe avere un periodo di validità adeguato che rifletta la sorveglianza richiesta, al fine di evitare una moltiplicazione dei controlli;

(7)

i certificati sono integrati nei registri dell'amianto esistenti, messi a disposizione delle imprese e dei lavoratori che effettuano lavori nell'edificio, allegati a qualsiasi contratto di compravendita relativo alla proprietà e messi a disposizione dei locatari dell'immobile;

(8)

devono essere stabilite sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive per i venditori e i locatori di edifici che non commissionano il controllo prescritto e non ne comunicano i risultati all'organismo competente prima della vendita o della locazione dell'immobile;

(9)

in caso di inadempienza, devono essere stabiliti adeguati regimi in materia di responsabilità.

L'organismo nazionale competente pubblica un elenco degli operatori certificati di cui al primo paragrafo, punto (2).


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