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Document 62022TN0111

Causa T-111/22: Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Baert / Commissione

GU C 158 del 11.4.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 158 del 11.4.2022, p. 12–13 (GA)

11.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/15


Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Baert / Commissione

(Causa T-111/22)

(2022/C 158/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rhonny Baert (Deinze, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale;

dichiararlo ammissibile e, di conseguenza:

in via principale,

dichiarare fondato il ricorso di annullamento e dichiarare la nullità della decisione di rifiutarne l'ammissibilità adottata dall'Autorità che ha il potere di nomina (APN) il 28 febbraio 2022, nonché della decisione adottata dalla Commissione europea il 21 dicembre 2016 (avviso di fissazione) per i seguenti motivi:

l’articolo 77 dello Statuto dei funzionari e l’articolo 11 dell'allegato VIII del medesimo, sui quali si basa l'avviso di fissazione inviato al ricorrente, sono illegittimi;

non proponendo al ricorrente, nel suo avviso di fissazione del 21 dicembre 2016, alcuna restituzione di diritti a pensione non contabilizzati dall'autorità europea competente, la Commissione europea è venuta meno al suo dovere di sollecitudine

non proponendo al ricorrente, nel suo avviso di fissazione del 21 dicembre 2016, alcuna restituzione dei diritti a pensione non contabilizzati dall'autorità europea competente, la Commissione europea ha violato il principio di parità di trattamento e di non discriminazione;

e rinviare il fascicolo all’APN affinché determini l’importo da restituire al ricorrente;

in subordine,

dichiarare fondato il ricorso per risarcimento danni basato sull'arricchimento ingiustificato, in quanto il ricorrente è stato impoverito dell'importo dei suoi diritti pensionistici versati al suo regime pensionistico nazionale, che non sono stati presi in considerazione dall'autorità competente dell'Unione, e che hanno arricchito di conseguenza il fondo pensioni dell'Unione europea;

condannare la Commissione a risarcire il pregiudizio finanziario subito dal ricorrente, valutato alla data di presentazione del presente ricorso, per un importo di EUR 31 066,80 in conto capitale o, almeno, per il 39,18 % degli arretrati periodici percepiti dalla Commissione dal 1o febbraio 2017, da aumentare della stessa percentuale per gli arretrati che verranno contabilizzati in futuro;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell'articolo 77, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto. La ricorrente sostiene che le disposizioni summenzionate prevedono che il funzionario debba prendere la decisione di trasferire i suoi diritti a pensione, maturati nell'ambito del sistema nazionale, al fondo pensioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «FPUE») entro dieci anni dall’inizio della sua attività lavorativa presso le istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, è solo al momento del suo pensionamento che il funzionario che ha effettuato un trasferimento può valutare correttamente la portata del suo possibile trasferimento, in particolare a causa della regola che limita l'importo delle pensioni al 70 %. Il ricorrente ne deduce che tale norma crea una differenza di trattamento rispetto ad un funzionario che ha trascorso tutta la sua carriera all'interno del sistema europeo, in violazione del principio di non discriminazione.

2.

Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine di cui all'articolo 24 dello Statuto. La ricorrente afferma che, quando i loro diritti a pensione sono trasferiti dal sistema nazionale al FPUE, i funzionari ricevono normalmente, dalla Commissione, una tabella che indica se hanno diritto al rimborso dell'equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel loro regime nazionale originario, che non sono contabilizzati nel sistema pensionistico dell'Unione. Inoltre, il rimborso avviene generalmente senza particolari restrizioni o passaggi. Tuttavia, secondo il ricorrente, egli non ha ricevuto questa tabella né alcun rimborso.

3.

Terzo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Il ricorrente sostiene che esiste una discriminazione non giustificata da alcun criterio oggettivo tra alcuni funzionari che ottengono un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti a pensione e altri per i quali ciò non avviene.

4.

Quarto motivo, con il quale si fa valere una responsabilità extracontrattuale per l'esistenza di un arricchimento ingiustificato a danno del ricorrente.


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