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Document 52022XC0331(02)
Update of reference amounts for the crossing of the external borders, as referred to in Article 6(4) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (See the list of previous publications at the end of this update.) 2022/C 143/04
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.) 2022/C 143/04
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.) 2022/C 143/04
PUB/2022/239
GU C 143 del 31.3.2022, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/6 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2022/C 143/04)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
IMPORTI DI RIFERIMENTO RICHIESTI PER L’ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE FISSATI DALLE AUTORITÀ NAZIONALI
SPAGNA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 486 del 3.12.2021, pag.26.
L’articolo 1 dell’ordinanza PRE/1282/2007, del 10 maggio 2007, relativa ai mezzi finanziari che i cittadini stranieri devono dimostrare di possedere per entrare in Spagna, stabilisce che «l’importo da dimostrare di possedere deve raggiungere un ammontare che rappresenti in euro il 10 % del salario minimo lordo interprofessionale o del suo equivalente legale in valuta estera, moltiplicato per il numero previsto di giorni di soggiorno in Spagna e per il numero di persone che viaggiano a carico del richiedente».
Il regio decreto 152/2022 del 22 febbraio 2022, che fissa il salario minimo interprofessionale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2022, stabilisce l’ammontare del salario minimo interprofessionale in vigore dal 1o gennaio 2022 a 33,33 EUR al giorno o 1 000 EUR al mese, a seconda che il salario sia fissato a giorni o a mesi.
Conformemente all’aggiornamento dell’ammontare del salario minimo interprofessionale fissato dall’RD 152/2022 del 22 febbraio 2022, gli stranieri che intendono entrare nel territorio nazionale devono continuare a dimostrare di disporre di un importo minimo di 100 EUR pro capite pro die, e quelli che intendono soggiornare in Spagna di un minimo di 900 EUR o del suo equivalente legale in valuta estera, a condizione che sia richiesto dai funzionari incaricati di svolgere il controllo in entrata nel territorio spagnolo, e alle condizioni stabilite nell’ordinanza sopra menzionata.
Elenco delle precedenti pubblicazioni
GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.
GU C 164 del 18.7.2007, pag.45.
GU C 182 del 4.8. 2007, pag.18.
GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.
GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.
GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.
GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.
GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.
GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.
GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.
GU C 98 del 5.04.2013, pag. 3.
GU C 269 del 18.09.2013, pag. 2.
GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.
GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.
GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.
GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.
GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.
GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.
GU C 96 dell’11.3.2016, pag. 7.
GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.
GU C 248 dell’8.7.2016, pag. 12.
GU C 111 dell’8.4.2017, pag. 11.
GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.
GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.
GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.
GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.
GU C 264 del 26.07.2018, pag. 6.
GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.
GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.
GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.
GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.
GU C 102 del 24.3.2021, pag. 8.
GU C 486 del 3.12.2021, pag. 26.
(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.