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Document 62022CN0075

    Causa C-75/22: Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca

    GU C 138 del 28.3.2022, p. 9–10 (GA)
    GU C 138 del 28.3.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/19


    Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca

    (Causa C-75/22)

    (2022/C 138/23)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija, M. Salyková, agenti)

    Convenuta: Repubblica ceca

    Conclusioni

    Dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo dato corretta attuazione all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), all’articolo 6, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e), all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII e all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni;

    condannare Repubblica ceca alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato attuazione agli obblighi di determinare lo status giuridico delle persone che hanno assolto un tirocinio e delle persone che si preparano per la prova attitudinale stabiliti in tali disposizioni della direttiva.

    Articolo 6, lettera b) — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver esentato i prestatori di servizi dall’iscrizione a un ente di previdenza sociale dello Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

    Articolo 7, paragrafo 3 — A parere della Commissione non è stata data una chiara attuazione a tale disposizione della direttiva, che consente agli architetti e ai veterinari di utilizzare il titolo professionale previsto per gli architetti e i veterinari nello Stato membro ospitante.

    Articolo 21, paragrafo 6, e articolo 31, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tali disposizioni, relative alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale con riferimento alla professione di assistente infermiere.

    Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni, in quanto non ha assicurato ai farmacisti l’accesso alle attività in esse elencate.

    Articolo 45, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva, in quanto non ha assicurato l’accesso dei farmacisti in possesso di una qualifica professionale in un altro Stato membro ad un numero minimo di attività, mentre è possibile subordinare tale accesso al solo conseguimento di un’esperienza professionale complementare.

    Articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII — A parere della Commissione la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni della direttiva, in quanto non ha stabilito un periodo di due mesi per la presentazione da parte dello Stato membro di origine dei documenti richiesti.

    Articolo 51, paragrafo 1 — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva in quanto non ha stabilito un periodo di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento del titolo professionale e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.


    (1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    (2)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pag. 132).


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