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Document 62022CN0075
Case C-75/22: Action brought on 4 February 2022 — European Commission v Czech Republic
Causa C-75/22: Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca
Causa C-75/22: Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca
GU C 138 del 28.3.2022, p. 9–10
(GA)
GU C 138 del 28.3.2022, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/19 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-75/22)
(2022/C 138/23)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija, M. Salyková, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni
— |
Dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo dato corretta attuazione all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), all’articolo 6, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e), all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII e all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni; |
— |
condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato attuazione agli obblighi di determinare lo status giuridico delle persone che hanno assolto un tirocinio e delle persone che si preparano per la prova attitudinale stabiliti in tali disposizioni della direttiva.
Articolo 6, lettera b) — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver esentato i prestatori di servizi dall’iscrizione a un ente di previdenza sociale dello Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.
Articolo 7, paragrafo 3 — A parere della Commissione non è stata data una chiara attuazione a tale disposizione della direttiva, che consente agli architetti e ai veterinari di utilizzare il titolo professionale previsto per gli architetti e i veterinari nello Stato membro ospitante.
Articolo 21, paragrafo 6, e articolo 31, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tali disposizioni, relative alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale con riferimento alla professione di assistente infermiere.
Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni, in quanto non ha assicurato ai farmacisti l’accesso alle attività in esse elencate.
Articolo 45, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva, in quanto non ha assicurato l’accesso dei farmacisti in possesso di una qualifica professionale in un altro Stato membro ad un numero minimo di attività, mentre è possibile subordinare tale accesso al solo conseguimento di un’esperienza professionale complementare.
Articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII — A parere della Commissione la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni della direttiva, in quanto non ha stabilito un periodo di due mesi per la presentazione da parte dello Stato membro di origine dei documenti richiesti.
Articolo 51, paragrafo 1 — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva in quanto non ha stabilito un periodo di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento del titolo professionale e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(2) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pag. 132).