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Document 52021XC1216(02)

Avviso concernente l’esecuzione della sentenza del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese 2021/C 507/08

C/2021/8931

GU C 507 del 16.12.2021, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/13


Avviso concernente l’esecuzione della sentenza del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

(2021/C 507/08)

Sentenza nella causa C-461/18 P

Nella sentenza del 3 maggio 2018, nella causa T-431/12 Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea (1) («la sentenza del Tribunale»), il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (2) («il regolamento controverso»). Il regolamento controverso ha determinato un aumento dei dazi antidumping istituiti nei confronti di due produttori esportatori (Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, dal 10,1 % al 13,1 %, e Ninghai Organic Chemical Factory, dal 4,7 % all’8,3 %), a seguito di un riesame intermedio richiesto da vari produttori dell’Unione.

Nello specifico, il Tribunale ha stabilito che, nell’inchiesta di riesame, il Consiglio ha calcolato il valore normale dell’acido tartarico in base ai costi di produzione in Argentina, mentre nell’inchiesta iniziale lo aveva calcolato basandosi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno di tale paese. Il Tribunale ha concluso che ciò costituiva un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3). Il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua interezza ma, a seguito della richiesta presentata dai produttori dell’Unione, ha mantenuto il dazio antidumping più elevato istituito nei confronti di un produttore esportatore (Ninghai Organic Chemical Factory). Per quanto riguarda Changmao, il Tribunale aveva già annullato il regolamento controverso, in quanto tale esportatore era interessato dalla causa T-442/12 sulla base di altre motivazioni (4).

Il 3 dicembre 2020, nella causa C-461/18 P Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd /Distillerie Bonollo SpA e a. (5), la Corte di giustizia dell’Unione europea («la CGUE») si è pronunciata in merito all’impugnazione proposta da Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao») nei confronti della sentenza del Tribunale. La CGUE ha confermato le conclusioni del Tribunale. Il regolamento controverso è stato pertanto annullato in relazione sia a Changmao sia a Ninghai Organic Chemical Factory, ma i dazi antidumping più elevati sono rimasti in vigore per quanto riguarda quest’ultimo, in attesa di un intervento della Commissione a norma dell’articolo 266 TFUE.

Conseguenze

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora i procedimenti consistano in più fasi amministrative, come nel caso dei procedimenti antidumping, l’annullamento di una di tali fasi non annulla l’intero procedimento (6). Al contrario, quando si prendono i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di un atto comporta, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto in cui l’illegittimità si è verificata (7).

Nel conformarsi alle sentenze del Tribunale e della CGUE («le Corti»), la Commissione europea («la Commissione») ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti dei procedimenti che hanno determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (8).

Il regolamento controverso è stato annullato in quanto la Commissione non aveva utilizzato il metodo corretto per calcolare il valore normale dell’acido tartarico venduto dai produttori esportatori interessati. Pertanto il valore normale dovrebbe essere ricalcolato, sia per Changmao sia per Ninghai Organic Chemical Factory, avvalendosi dello stesso metodo utilizzato nei procedimenti iniziali: il calcolo dovrebbe pertanto basarsi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino.

Le risultanze cui si è pervenuto nel regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma respinte dalle sentenze delle Corti, o che non sono state esaminate dalle Corti stesse, e che quindi non hanno determinato l’annullamento del regolamento controverso, rimangono valide.

Procedura di riapertura

Il 7 settembre 2017 la Commissione aveva già riaperto l’inchiesta antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all’adozione del regolamento controverso al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-422/12 per quanto riguarda Changmao (9). Gli obblighi di esecuzione derivanti dalla causa T-422/12 sono stati tuttavia sostituiti dagli obblighi di esecuzione derivanti dalla causa C-461/18 P. In effetti, a seguito della causa C-461/18 P, la Commissione dovrebbe ricalcolare il valore normale anche per Changmao. Pertanto non sarebbe sufficiente divulgare il metodo utilizzato per il calcolo del valore normale per l’acido DL tartarico nel regolamento controverso per conformarsi alle risultanze della causa C-461/18 P, secondo cui è necessario ricalcolare il valore normale.

Mediante il presente avviso la Commissione estende quindi l’ambito di applicazione della riapertura per dare esecuzione alle risultanze di cui alla causa C-461/18 P per quanto riguarda sia Changmao sia Ninghai Organic Chemical Factory.

L’ambito di applicazione della presente riapertura è limitato all’esecuzione delle sentenze del Tribunale e della CGUE. La riapertura non ha effetti su altre inchieste. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (10), rimane pertanto applicabile nei confronti di Changmao. Al contempo, il Tribunale ha mantenuto in vigore gli effetti del regolamento controverso per quanto riguarda Ninghai Organic Chemical Factory.

Le parti interessate sono informate riguardo alla presente riapertura mediante la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, in particolare i produttori esportatori interessati e l’industria dell’Unione, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

I produttori esportatori interessati e l’industria dell’Unione possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata.

Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-AD-R529A-TARTARIC-ACID@EC.EUROPA.EU

Internet: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2280

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a rispettare i calendari stabiliti nell’avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

Divulgazione delle informazioni

Le parti interessate registrate durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso saranno successivamente informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea, causa T-431/12, ECLI:EU:T:2018:251.

(2)  GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, «il regolamento di base»).

(4)  Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, causa T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372. In tale causa il Tribunale ha riscontrato un’infrazione dei diritti di difesa e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le istituzioni non avevano fornito informazioni significative sul metodo utilizzato per il calcolo del valore normale per l’acido DL tartarico.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a., causa C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979.

(6)  Sentenza del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

(7)  Sentenze della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85, e del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik, C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, punti da 48 a 55.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, Commissione/McBride, causa C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, causa C-458/98 P, ECLI: EU:C:2000:531, punto 84.

(9)  Avviso concernente la sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 296 del 7.9.2017, pag. 16).

(10)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3.

(11)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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