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Document 62021TN0591

    Causa T-591/21: Ricorso proposto il 16 settembre 2021 — Apart / EUIPO — S. Tous (Rappresentazione della sagoma di un orso)

    GU C 462 del 15.11.2021, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 462/54


    Ricorso proposto il 16 settembre 2021 — Apart / EUIPO — S. Tous (Rappresentazione della sagoma di un orso)

    (Causa T-591/21)

    (2021/C 462/66)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Apart sp. z o.o. (Suchy Las, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S. Tous, SL (Manresa, Spagna)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione della sagoma di un orso) — Marchio dell’Unione europea n. 8 127 128

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 222/2020-5

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la decisione impugnata e modificare la decisione annullando il marchio contestato n. 8 127 128;

    in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

    condannare l’EUIPO e la S.TOUS, S.L. alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti (i) e (iii), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009;

    violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per difetto di motivazione su cui si basano i presupposti riguardo alla forma del marchio contestato;

    violazione degli articoli 20, 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare del diritto di essere ascoltato, dell’obbligo dell’amministrazione di motivare la propria decisione, dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di parità di trattamento.


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