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Document 62020CA0379

    Causa-C-379/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — B / Udlændingenævnet (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Nuova restrizione – Ricongiungimento familiare di figli minori di lavoratori turchi – Condizione dell’età – Requisito dell’esistenza di ragioni specifiche per beneficiare del ricongiungimento familiare – Motivo imperativo d’interesse generale – Integrazione riuscita – Proporzionalità)

    GU C 462 del 15.11.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 462/22


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — B / Udlændingenævnet

    (Causa-C-379/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Nuova restrizione - Ricongiungimento familiare di figli minori di lavoratori turchi - Condizione dell’età - Requisito dell’esistenza di ragioni specifiche per beneficiare del ricongiungimento familiare - Motivo imperativo d’interesse generale - Integrazione riuscita - Proporzionalità)

    (2021/C 462/23)

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Østre Landsret

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: B

    Convenuto: Udlændingenævnet

    Dispositivo

    L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale che riduca da 18 a 15 anni l’età limite affinché il figlio di un lavoratore turco legalmente residente nel territorio dello Stato membro ospitante possa presentare una domanda di ricongiungimento familiare costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione può tuttavia essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi interessati, purché le sue modalità di attuazione non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.


    (1)  GU C 348 del 19.10.2020.


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