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Document 52020AP0344

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (06230/3/2020 — C9-0354/2020 — 2017/0332(COD))

    GU C 445 del 29.10.2021, p. 219–220 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 445/219


    P9_TA(2020)0344

    Qualità delle acque destinate al consumo umano ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (06230/3/2020 — C9-0354/2020 — 2017/0332(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    (2021/C 445/32)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06230/3/2020 — C9-0354/2020),

    visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 (2),

    vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0241/2020),

    1.

    approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

    2.

    prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

    3.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

    4.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

    (2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

    (3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0320.


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DELEGATI NELLA DIRETTIVA CONCERNENTE L'ACQUA POTABILE

    La Commissione deplora la decisione dei colegislatori di limitare all'allegato III il suo potere di modificare gli allegati della direttiva riveduta sull'acqua potabile, mentre la Commissione stessa, nella sua proposta originaria, avesse chiesto che le fosse conferito il potere di modificare gli allegati da I a IV (1).

    La Commissione deplora segnatamente il fatto che i colegislatori non abbiano convenuto di conferirle il potere di modificare l'allegato II, particolarmente necessario considerata l'esigenza di adeguare al progresso scientifico e tecnico le prescrizioni in materia di controlli di cui all'allegato II.

    DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE

    La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (2) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in assenza di un'adeguata giustificazione. Il ricorso a tale disposizione deve rispondere a una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita all'articolo 5, paragrafo 4, non può essere considerato semplicemente un «potere discrezionale» del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e il ricorso alla disposizione in questione deve pertanto essere giustificato.


    (1)  COM(2017)0753.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


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