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Document 62021CN0412

Causa C-412/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 6 luglio 2021 — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

GU C 401 del 4.10.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 6 luglio 2021 — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

(Causa C-412/21)

(2021/C 401/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Satu Mare

Parti

Ricorrente: Dual Prod SRL

Resistente: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo al principio della presunzione di innocenza, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (1), possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui un provvedimento amministrativo di sospensione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol può essere disposto sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia di una decisione definitiva di condanna in materia penale.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo al principio del ne bis in idem, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, la quale implica che per i medesimi fatti siano inflitte, nei confronti della stessa persona, due sanzioni della stessa natura (la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol), che differiscono solo per la durata delle sanzioni.


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).


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